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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2000 52.2000.118

20 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,051 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00118  

Lugano 20 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

Segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 aprile 2000 della

__________  

contro  

la decisione 13 aprile 2000, n. 197/2000, del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, che nega all'insorgente l'autorizzazione a posare un cassone bifacciale luminoso sulla part. n. __________, sita in territorio del comune di __________ e destinato alla pubblicità per terzi;

vista la risposta 16 maggio 2000 della divisione delle costruzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 7 marzo 2000 __________, ha chiesto al Dipartimento del territorio, divisione delle costruzioni, il permesso di posare sulla part. n. __________ sita in via __________ a __________, un cassonetto bifacciale luminoso standard, avente diametro di cm. 98, con la dicitura "Birra __________ (e marchio) - Ristorante __________ " , da applicare ad un palo infisso nel terreno a confine con la strada.

Il municipio di __________ e la sezione dei beni monumentali e ambientali hanno dato preavviso favorevole; la polizia cantonale ha espresso per contro parere negativo.

La divisione della costruzioni del dipartimento del territorio ha respinto la domanda con decisione 13 aprile 2000 in virtù degli art. 4 LIns; 6 cpv. 1 LCStr; 95 e ss. OSStr, ritenendo che l'insegna compromettesse la sicurezza del traffico. I conducenti, vista l'insegna, potrebbero fermarsi e non trovando accessi veicolari intralciare il traffico.

                                  B.   Contro la predetta risoluzione dipartimentale __________ insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. In buona sostanza, l'insorgente nega che l'insegna possa costituire un pericolo per la circolazione stradale.

                                  C.   L'autorità di prime cure si oppone all'accoglimento del ricorso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. art. 17 LIns. La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre ad essere esposta dalla documentazione fotografica e dalla planimetria versate agli atti, è nota a questo Tribunale. Un sopralluogo non è dunque necessario.

                                   2.   2.1. Le insegne, le scritte ed ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza dello Stato e dei comuni (art. 1 LIns). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate insegne le figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo, o sonoro, destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo di presentazione. La posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere esposte per più di un mese oppure costituite da tavole, colonne o altri impianti destinati alla pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è soggetta all'autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e della manutenzione (art. 2 LIns, 1 RLIns).

                                         2.2. Le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4 LIns).

2.3. L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono). L'art. 96 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori. In quest'ottica il cpv. 5 prima frase di tale norma dispone che la pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.

2.4. Le norme succitate contengono numerosi concetti giuridici indeterminati e riservano all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione un potere d'apprezzamento relativamente ampio, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm).

                                   3.   3.1. In concreto, l'insegna bifacciale verrebbe esposta, su terreno privato, sul lato W della strada cantonale che da __________ sale verso __________. Essendo destinata a segnalare la presenza del Ristorante __________ ai conducenti in transito su via __________, essa deve essere qualificata come pubblicità stradale ai sensi degli art. 95 e ss. OSStr.

3.2. L'autorità cantonale ha ritenuto che la controversa insegna circolare fosse atta a richiamare l'attenzione dei conducenti in transito al punto da compromettere la sicurezza della circolazione stradale. La valutazione degli effetti prodotti dall'impianto pubblicitario operata dall'autorità non appare ragionevolmente sostenibile. Considerata la situazione dei luoghi, una piccola insegna come quella in discussione, priva di qualsiasi rilevanza grafica o cromatica, non appare minimamente in grado di distrarre i conducenti dall'attenzione che sono chiamati a prestare alla circolazione. Del tutto priva di verosimiglianza è l'ipotesi dell'autorità, che paventa fermate di veicoli sulla carreggiata guidati da conducenti disorientati della mancanza di accessi veicolari. L'insegna si limita a segnalare la presenza dell'esercizio pubblico. Non indica alcun accesso veicolare. Anche il più impacciato dei conducenti non si fermerà di certo a cercarlo.

Irrilevante è la rotonda situata più a monte. La distanza alla quale è prevista l'insegna permette di escludere qualsiasi interferenza nociva alla sicurezza della circolazione.

Procedendo da una valutazione eccessivamente prudente degli effetti prodotti dall'insegna sul traffico, la decisione impugnata non può essere confermata.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso è quindi accolto. Gli atti vengono di conseguenza rinviati alla divisione delle costruzioni affinché rilasci alla __________ l'autorizzazione per posare l'insegna oggetto dell'istanza 7 marzo 2000.

Dato l'esito, non si prelevano né tassa di giudizio né spese .

Per questi motivi,

visti gli art. 4 LIns; 6 LCStr; 95 e ss. OSStr; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la risoluzione 13 aprile 2000, n. 197/2000, del dipartimento del territorio, divisione delle costruzioni, è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al dipartimento del territorio, divisione delle costruzioni, affinché rilasci alla ricorrente l'autorizzazione a posare l'insegna oggetto dell'istanza 7 marzo 2000.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria