Incarto n. 52.2000.00109
Lugano 25 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 aprile 2000 di
__________ __________
contro
la decisione 16 giugno 1999, no. 2589, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del comune di ______ avverso la risoluzione su reclamo 22 aprile 1999, con la quale il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di ratificare la decisione 5 maggio 1998 dell'assemblea comunale di __________ stanziante un credito di fr. 200'000.-- per finanziare la riattazione della casa parrocchiale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 5 maggio 1998 l'assemblea comunale di __________ ha risolto con cinque voti favorevoli, uno contrario e quattro astenuti di stanziare un credito di fr. 200'000.--, destinato a finanziare un contributo alla parrocchia di questo comune per la riattazione della casa parrocchiale;
che, versando il comune in regime di compensazione, il 27 maggio 1998 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare il credito votato;
che, preso atto del preavviso negativo espresso dall'apposita commissione e del rapporto dell'Ispettore dei Comuni del circondario, il 1. ottobre 1998 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la predetta istanza, ritenendo che l'intervento previsto non fosse strettamente necessario, per cui si sarebbe potuto rinviare la sua realizzazione a tempi migliori;
che con giudizio 16 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal comune di __________;
che in sostanza il Governo ha condiviso i motivi che avevano indotto il Dipartimento delle istituzioni a negare la ratifica del credito;
che contro il predetto giudizio governativo, la parrocchia di __________, rappresentata dal suo presidente __________, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che le venisse fissato un termine per motivare l'impugnativa;
che il ricorso è stato dichiarato irricevibile in quanto l'insorgente non aveva formulato domande di giudizio;
che in via abbondanziale l'impugnativa è stata respinta anche nel merito, per motivi di cui si dirà in seguito;
che il 18 aprile 2000 __________ e __________, entrambi cittadini e parrocchiani di __________, hanno impugnato a loro volta la decisione 16 giugno 1999 del Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e la ratifica del credito di fr. 200'000.--;
che a sostegno dell'impugnativa i ricorrenti hanno addotto che le autorità non avrebbero tenuto in debita considerazione "il desiderio e l'apprensione della gente" di quel comune e che senza il finanziamento in parola la casa parrocchiale dovrà essere venduta ad un prezzo irrisorio o lasciata andare in rovina;
che in applicazione dell'art. 48 PAmm il gravame non è stato intimato all'Esecutivo cantonale, né al municipio interessato, né alla Parrocchia;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12 LCInt (RL 2.1.2.3.);
che giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;
che la qualità per agire in via di ricorso presuppone che gli insorgenti appartengano a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività;
che i ricorrenti devono inoltre essere portatori di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione impugnata per il pregiudizio effettivo che questa arreca loro (DTF 119 Ia 217 consid. 2a; RDAT II-1992, n. 58; Scolari, Commentario, II ed., n. 935 seg.; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 1 seg.).
che nella fattispecie i ricorrenti non sono toccati in maniera più marcata degli altri concittadini; né il semplice fatto di essere parrocchiani permette di riconoscere loro un rapporto più stretto con l'oggetto della lite rispetto al resto della collettività;
che di conseguenza il gravame va dichiarato irricevibile, difettando loro la legittimazione a ricorrere;
che pertanto può essere lasciato aperto il quesito a sapere se il ricorso è pure tardivo, come sembrerebbe;
che, in via abbondanziale, si ribadisce (cfr. decisione 26 luglio 1999 di questo tribunale), che il gravame sarebbe comunque da respingere nel merito;
che nei comuni che beneficiano della compensazione orizzontale (art. 7 LCInt), il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i conti preventivi e consuntivi, nonché le risoluzioni degli organi legislativi concernenti le spese straordinarie (art. 9 LCInt);
che nel caso in cui i conti del comune, rispettivamente le spese per investimenti, eccedessero i bisogni comunali, l'approvazione può essere negata (art. 9 cpv. 1 2. frase RCInt);
che il concetto di "bisogni comunali" è di natura indeterminata (Imboden / Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 66 B I seg.); in quanto tale, esso riserva all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto precettivo, per cui l'autorità superiore è tenuta a rispettare questo margine d'interpretazione e può scostarsi dall'interpretazione data soltanto quando questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini (DTF 96 I 369 seg, consid. 4).
che nel caso concreto il diniego della ratifica si fonda su considerazioni pertinenti e ragionevoli: la ristrutturazione della casa parrocchiale non è infatti un'opera destinata a soddisfare un bisogno primario della collettività;
che pertanto la decisione governativa impugnata non presta il fianco a critiche;
che sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va dunque dichiarato irricevibile; date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Visti gli art. 9, 12 LCInt; 9 cpv .1 2. frase RCInt; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria