Incarto n. 52.2000.00102
Lugano 13 settembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 aprile 2000 di
__________
contro
la decisione 22 marzo 2000, no. 1133, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 14 gennaio 2000, con la quale il municipio di __________ le ha negato il rilascio della licenza edilizia per la posa di una tettoia volta a coprire un posteggio esistente al mappale no. __________ di sua proprietà;
viste le risposte:
- 26 aprile 2000 del municipio di __________;
- 2 maggio 2000 di __________ e __________;
- 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1989 __________ ha sistemato il suo fondo (n. __________ RF __________) con un terrapieno sorretto da un muro di cemento armato dell'altezza di m 1.20 a confine con il mappale n. __________ allo scopo di ampliare l'area di posteggio ivi esistente.
Il 9 novembre 1999 la ricorrente ha notificato al municipio l'intenzione di coprire il posteggio con una tettoia, posta direttamente sul confine e di altezza variante tra m 2.70 e 3.00, misurata a partire dal livello del terreno sistemato.
Durante il periodo di pubblicazione i vicini __________ e __________, proprietari della particella contermine n. __________, si sono opposti all'intervento, lamentando una violazione delle norme che regolano l'altezza delle costruzioni accessorie.
Con decisione 14 gennaio 2000, il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia, ritenendo che nel computo dell'altezza complessiva dell'opera andasse inclusa quella del terrapieno e che pertanto la tettoia superasse l'altezza massima di m 3.00 fissata dall'art. 10 NAPR per le costruzioni accessorie a confine.
B. Il 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da __________ i avverso tale pronuncia.
In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'opera violasse l'art. 10 NAPR, presentando un'altezza di m 4.20. In applicazione dell'art. 41 LE l'altezza del terrapieno, largo meno di m 3.00, andrebbe infatti aggiunta a quella della tettoia.
C. __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata ed il rilascio della licenza edilizia.
Ripercorse le tappe che hanno portato alla formazione dell'area di posteggio, ritiene che il terrapieno, la cui forma è stata dettata dalla morfologia del fondo terrazzato, sia stato costruito nel rispetto delle norme legali e senza alcun fine recondito. L'intervento prospettato ossequierebbe le norme che disciplinano le distanze previste per le costruzioni accessorie e la sistemazione del terreno. Chiede l'esperimento di un sopralluogo in contraddittorio.
D. All'accoglimento del gravame si oppongono il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato, che si riconfermano nelle argomentazioni contenute nelle rispettive decisioni. Ad identica conclusione giungono __________ e __________, senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione della ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non appare necessario esperire il sopralluogo richiesto dall'insorgente. Le planimetrie e le fotografie agli atti appaiono in effetti sufficienti ai fini del giudizio.
2. 2.1. L’altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 LE). Secondo l'art. 41 LE la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1,50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso gli edifici la lunghezza (rectius: larghezza) del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri (cpv. 2).
Queste norme stabiliscono soltanto il modo di misurazione dell’altezza degli edifici. Dall'art. 41 LE discende soltanto che l’altezza del terrapieno va aggiunta a quella dell’edificio sovrastante, nella misura in cui supera l'altezza di m 1.50 o se il ciglio non dista almeno 3 m dalla facciata a valle della costruzione. L'altezza delle costruzioni accessorie si misura in modo uguale delle costruzioni principali (A. Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE, n. 1226).
2.2. Nell’evenienza concreta, l'altezza del muro di sostegno del terrapieno (m 1.20) che la ricorrente ha realizzato dieci anni orsono sul confine del proprio fondo deve necessariamente essere aggiunta a quella della tettoia sovrastante (m 2.70 - 3). Lo esige l’art. 41 LE, che permette di prescindere dal cumulo delle altezze soltanto nel caso in cui il terrapieno non superi l’altezza di m 1.50 ad una distanza di 3 m dall’edificio: presupposto, quest’ultimo, che nella fattispecie non si verifica.
Il terrapieno mantiene tuttora le caratteristiche di intervento artificiale di sistemazione del terreno. Il trascorrere del tempo non gli ha fatto perdere queste connotazioni. Sorretto da un muro in cemento armato, il terrapieno è tuttora chiaramente percettibile come un intervento che ha modificato in maniera artificiale l’originario andamento delle quote del terreno naturale. Non si è per nulla integrato nel contesto dei terreni circostanti. Non può quindi essere considerato come terreno naturale.
Ferme queste premesse, l’altezza della tettoia che verrebbe posata sul ciglio del muro di sostegno deve necessariamente essere computata per rapporto al livello del terreno naturale prima della sistemazione. Dovendosi considerare, dal profilo degli ingombri verticali, il complesso formato dalla tettoia e dal muro come un tutt’uno, la licenza edilizia va negata, poiché l’altezza complessiva (m 4.20-3.90) delle opere che incombono sul confine verso il fondo dei resistenti supera in misura non trascurabile il limite di 3 m fissato dall’art. 10 cpv. 2 NAPR per le costruzioni accessorie.
3. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 40 e 41 LE; 10 cpv. 2 NAPR; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria