Incarto n. 52.2000.00100
Lugano 5 settembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di
__________ patrocinato da: dr. jur. __________
contro
la decisione 22 marzo 2000, no. 1141, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione 27 gennaio 2000, no. a.203275, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato per sei mesi la licenza di condurre;
vista la risposta 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 febbraio 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre dall'8 febbraio al 7 maggio 1999 per aver violato le norme della circolazione in due occasioni. Malgrado tale provvedimento, il 22 marzo 1999, alle ore 18.30, il ricorrente è stato fermato dalla polizia alla guida della propria vettura. Con decreto d'accusa 14 giugno 1999 il procuratore pubblico ne ha proposto la condanna ad una pena di 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente, ed al pagamento di una multa di fr. 800.-- per violazione dell'art. 95 cifra 2 LCStr. Il decreto impugnato davanti al Pretore del distretto di Lugano è stato confermato con giudizio 9 novembre 1999.
Con decisione 27 gennaio 2000 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per sei mesi, ossia dal 28 febbraio al 27 agosto 2000.
B. Il 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'insorgente e confermato il provvedimento avversato. In sostanza il Governo ha ritenuto che la misura disposta dalla Sezione della circolazione era legittima e proporzionata alla fattispecie. Esso ha considerato che non erano dati motivi tali da giustificare una riduzione del periodo di revoca.
C. Contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che venga concesso effetto sospensivo all'impugnativa. Afferma di aver unicamente voluto spostare la vettura del padre che la notte precedente era stata oggetto di vandalismi. Temendo che ciò potesse ripetersi, si è posto alla guida per portare la vettura in un luogo più sicuro. Il suo agire è dunque stato dettato dalla situazione e non dall'intenzione di violare la misura disposta nei suoi confronti. Evidenzia di necessitare della licenza di condurre per fini professionali e che ormai da un anno e mezzo a contare dall'ultima misura di revoca non è più incorso in infrazioni alle norme sulla circolazione stradale. Il provvedimento non rispetta pertanto il principio di proporzionalità.
D. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che in ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berna 1995, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr, San Gallo 1995).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2 1. periodo LCStr). La durata della revoca è stabilita secondo le circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno sei mesi, se il conducente, nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore (art. 17 cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr). Nel fissare la durata di tale provvedimento l'autorità deve tener conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
4. Nel caso concreto i fatti addebitati a __________ non sono contestati. L'insorgente ammette di essersi posto alla guida malgrado la revoca pronunciata nei suoi confronti. A giustificazione del suo comportamento, asserisce di aver soltanto voluto spostare la vettura in questione per preservarla dal ripetersi di vandalismi. Va innanzitutto rilevato che nel corso dell'interrogatorio del 22 marzo 1999 di fronte alla polizia cantonale il ricorrente aveva invece dichiarato di essersi posto alla guida per recarsi in farmacia a ritirare dei medicamenti urgenti. La versione addotta a posteriori si pone perciò in contrasto con quanto asserito in quella sede. In ogni caso, anche volendo accreditare le giustificazioni addotte davanti a questo tribunale, le stesse non sono di giovamento al ricorrente. L'insorgente non può infatti invocare uno stato di necessità: la vettura non si trovava in una situazione di pericolo grave ed imminente ed avrebbe potuto essere spostata da un conoscente, da un vicino o da un garagista. D'altra parte egli era ben cosciente che non avrebbe potuto porsi alla guida visto il provvedimento adottato nei suoi confronti (cfr. verbale d'interrogatorio 22 marzo 1999, pag. 1). È dunque a giusta ragione che la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre.
5. Va pure confermato il periodo di revoca fissato dalla Sezione della circolazione.
5.1. Il Tribunale federale ha riconosciuto, colmando in tal modo una lacuna della legge, che la durata minima del periodo di revoca di sei mesi fissata dall'art. 17 cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr può essere ridotta in casi particolarmente lievi analogamente all'art. 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr. Se il conducente ha agito per una lieve negligenza, si deve partire da una durata minima di un mese; in casi di negligenza grave o d'intenzionalità la durata minima resta invece di sei mesi (DTF 124 II 103, consid. 2a). L'alta Corte federale ha pure sottolineato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217, consid. 3a).
Nel caso concreto con sentenza 9 novembre 1999 il ricorrente è stato condannato a dieci giorni di arresto ed al pagamento di una multa di fr. 800.--. Ritenuto che tale pronuncia non è stata impugnata presso le istanze superiori e che di conseguenza è cresciuta in giudicato, gli accertamenti ivi operati nonché l'apprezzamento giuridico degli stessi sono vincolanti anche per questo tribunale. In quella sede l'insorgente è stato riconosciuto colpevole di violazione intenzionale dell'art. 95 cifra 2 LCStr, avendo egli agito nella consapevolezza che gli era stata revocata la licenza di condurre. Non è dunque dato un caso di lieve entità giusta l'art. 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr e pertanto il periodo di revoca previsto all'art. 17 cpv. 1 lett. c non può essere ridotto. Va poi rilevato che il ricorrente era stato avvisato che qualora si fosse posto alla guida durante il periodo di revoca, lo stesso sarebbe stato prolungato di sei mesi (cfr. decisione 28 ottobre 1999 della Sezione della circolazione, cifra 4).
Nel fissare la durata del provvedimento a sei mesi, l'autorità dipartimentale si è perciò limitata all'applicazione del minimo legale, che non può essere ridotto.
5.2. Al ricorrente non giova neppure asserire di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali, in quanto quale ingegnere civile si deve recare giornalmente a supervisionare dei cantieri. Come si è appena visto, la misura pronunciata nei suoi confronti rappresenta già il minimo legale ammissibile e non vi è dunque spazio per ulteriori sconti.
In ogni caso va rilevato che gli inconvenienti da lui paventati accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e fanno parte della funzione afflittiva di questa misura, voluta quale mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. D'altra parte la giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (nel caso di autisti di professione, conduttori di tassì, ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berna 1995, nota 2441 e segg.; cfr. pure sentenza 8 agosto 1996 del Tribunale federale pubblicata in: R. Schaffhauser, Die straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San Gallo 2000, no. 74). Ciò non è il caso nella fattispecie, ritenuto che il ricorrente è di professione ingegnere e che pertanto il suo sostentamento non è ancorato alla licenza di condurre. Per i suoi spostamenti egli potrà far capo ai mezzi pubblici o potrà farsi accompagnare da un collega o famigliare.
6. Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità non inderogabile a far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33 cpv. 2 OAC), il provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________ appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in sei mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità.
Il ricorso è pertanto respinto. Con l'intimazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 1. periodo, 17 cpv. 1 lett. c, 95 cifra 2, 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 33 cpv. 2 OAC; 1 segg. PAmm; 10 LALCStr;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria