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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.08.2000 52.1999.44

25 août 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·284 mots·~1 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.1999.00044-49

Lugano 25 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi a) 5 febbraio e b) 10 febbraio 1999 di

__________ patrocinati da: avv. __________  

contro  

le decisioni:   a) 20 gennaio 1999, no. 165, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 14 ottobre 1998 degli insorgenti per denegata giustizia nei confronti del municipio di __________;   b) 26 gennaio 1999, no. 343, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 14 ottobre 1998 interposto dagli insorgenti contro la decisione 2 ottobre 1998 del municipio di __________ che nega loro la licenza edilizia per la costruzione di una soletta sporgente al mappale __________ RF di __________;

rilevato che in occasione dell'udienza di sopralluogo 21 settembre 1999 i ricorrenti hanno reso edotto le parti di aver inoltrato una nuova domanda di costruzione per la sistemazione del loro fondo;

ritenuto che le cause sono state pertanto tenute tacitamente in sospeso in attesa dell'esito della nuova procedura;

preso atto che il 21 giugno 2000, il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato al Tribunale cantonale amministrativo che è stata rilasciata la licenza edilizia di cui sopra e che visto l'esito chiede pertanto, con l'accordo di tutte le parti, lo stralcio delle procedure senza prelievo di tasse e spese e senza assegnazione di ripetibili;

considerato che i ricorsi sono così divenuti privi d'oggetto;

decreta:

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli poiché divenuti privi d'oggetto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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