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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2000 52.1999.343

28 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,861 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.1999.00343  

Lugano 28 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 dicembre 1999 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 1° dicembre 1999 del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 ottobre 1999 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di circolazione a tempo indeterminato,

vista la risposta 14 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il 16 agosto 1974 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B. In seguito egli è stato oggetto di numerosi provvedimenti amministrativi, segnatamente:

4 agosto 1976                     ammonimento, per aver effettuato una manovra di sorpasso sulla destra di una vettura fermatasi ad un passaggio pedonale per lasciar transitare alcuni pedoni;

24 aprile 1984                     ammonimento, per aver circolato a 95/90 km/h dove vige il limite di 60 km/h;

10 gennaio 1992                  ammonimento, per aver circolato a 76/71 km/h dove vige il limite di 50 km/h;

21 ottobre 1992                   revoca della licenza di condurre, per la durata di un mese, per aver circolato a 151/144 km/h dove vige il limite di 120 km/h;

11 dicembre 1995                ammonimento, per aver circolato a 81/76 km/h dove vige il limite di 50 km/h;

3 luglio 1997                       revoca della licenza di condurre, per la durata di 4 mesi, per aver circolato in stato di ebrietà: sanzione confermata dal Consiglio di Stato in data 19 dicembre 1997.

b) Il 2 luglio 1999, alle ore 01:30, __________ è stato sorpreso a __________ alla guida del suo veicolo in stato di ebrietà. Il tasso di concentrazione alcolica prelevato nel sangue è stato determinato nell'ordine di 1,84 - 2,25 per mille.

                                  B.   Sulla base della perizia allestita dal Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA) , con risoluzione 14 ottobre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo altresì di non concedergli nessun riesame prima del mese di gennaio 2001 e subordinando, in ogni caso, la sua riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo.

                                  C.   Contro la predetta decisione dipartimentale, con ricorso 28 ottobre 1999, __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato. In quella sede ha sottolineato che non è mai incorso in nessun incidente, che i due test per determinare il tasso alcolico hanno evidenziato valori molto differenti e che negli anni 1997/1998 è stato oggetto di una sola misura di revoca della licenza di condurre.

                                  D.   Con decisione 1° dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso fondandosi sui precedenti del ricorrente e sulle risultanze del rapporto peritale 27 settembre 1999 del ST            CA. Da quella perizia il Governo ha desunto che il ricorrente denota una mancanza di senso di responsabilità e presenta, considerato il suo comportamento profondamente irriguardoso nei confronti delle normative vigenti, una certa inidoneità caratteriale alla guida di un veicolo a motore.

                                  E.   __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando che gli venga concessa la possibilità di chiedere il riesame della decisione già a partire dal mese luglio 2000, ovvero a distanza di un anno dal momento in cui è stato privato della licenza di condurre (2 luglio 1999 ovvero il giorno in cui è stata accertata l'infrazione). Adduce in buona sostanza che, indipendentemente dalla durata del periodo di prova, egli non sarà riammesso alla guida se non sarà in grado di offrire sufficienti garanzie per la sicurezza del traffico. A sostegno dell'impugnativa, rileva che in 25 anni di guida e percorrendo circa 80'000 chilometri all'anno non è mai incorso in un incidente. Non nega di essere stato ammonito quattro volte e aver subito due revoche della licenza di condurre, contesta però di essere stato oggetto nel 1997 e nel 1998 di due misure amministrative distinte per aver guidato in stato di ebrietà: fa valere che si tratta della stessa fattispecie che si è protratta a lungo poiché al ricorso è stato concesso effetto sospensivo.

                                  F.   Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.

Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto e ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

                                   2.   La licenza di condurre è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore. Essa può essere rilasciata soltanto se, tra le altre cose, il richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida (art.14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).

L'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prevede che la licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altre forme di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno, durata minima questa che non può essere ridotta (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 LCStr, pag. 218, nota 1.1 lett.a; Schauffhauser, Grundriss des schweizerisches Strassenverkehrsrechts, vol III, pag. 129, no 2181 ss). Il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (cpv. 1 bis) non può essere ridotto (art. 17 cpv. 3 LCStr).

                                   3.   3.1. Il ricorrente in sostanza non contesta l'infrazione in considerazione della quale la Sezione della circolazione ha pronunciato nei suoi confronti una revoca di sicurezza. Ritiene però sproporzionato rispetto alla sua gravità che l'autorità dipartimentale gli abbia imposto un periodo di attesa fino al gennaio 2001 prima di poter chiedere di essere riammesso alla guida di veicoli a motore.

3.2. Secondo giurisprudenza, nell'ambito di una revoca di sicurezza il termine di prova prima di chiedere il riesame dell'adeguatezza del provvedimento può essere fissato tra uno e cinque anni con riferimento agli art. 33 cpv. 1 OAC e 23 cpv. 3 LCStr (DTF 106 Ib 328, Schauffhauser, op. cit., pag. 127, no 2175). La durata del termine di prova viene commisurata a diversi parametri che possono essere così sommariamente riassunti (Schauffhauser, op. cit., pag. 138 ss, no 2202-2203): grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del conducente. Occorre inoltre badare a mantenere una certa uguaglianza nell'applicazione della legge, non sanzionando in modo speciale conducenti cui è stata imposta una revoca a scopo di sicurezza rispetto a quelli cui è stata imposta una revoca a scopo di ammonimento. Va inoltre considerato che nelle revoche a scopo di sicurezza il periodo di prova corrisponde sostanzialmente ad un periodo di attesa assoluto ("absolute Sperrfrist") (Schauffhauser, op. cit., pag. 130-131, no 2185).

3.3. In passato __________ ha più volte indotto le autorità competenti ad adottare nei suoi confronti dei provvedimenti amministrativi per infrazioni alla LCStr. Vero è che negli ultimi due anni il ricorrente è stato oggetto di un solo provvedimento di revoca della licenza di condurre per guida in stato di ebriètà (cfr. casellario cantonale della circolazione agli atti). Malgrado ciò, egli ha comunque dimostrato una spiccata inclinazione ad infrangere le regole della circolazione stradale, in particolare superando i limiti di velocità e ponendosi alla guida sotto l'influsso di alcol. Gli ammonimenti e le revoche a scopo di ammonimento inflittegli non sembrano aver sortito alcun effetto dissuasivo, vero è che lo scorso luglio è stato nuovamente colto al volante in stato di ebrietà.

Considerata la situazione, l'autorità ha ritenuto appropriato far capo ad una revoca di sicurezza: misura che il ricorrente sostanzialmente non contesta.

3.4. Per quanto attiene al termine di prova, il fatto che l'insorgente sarà nuovamente ammesso alla guida di veicoli a motore soltanto dopo aver sostenuto e superato un esame psicotecnico, non riveste nessun'importanza per la durata di quel periodo. Al proposito, occorre invece valutare quanto esposto nel seguito.

Dalla perizia del STCA è emersa la presenza di un quadro caratterizzato da un atteggiamento di eccessiva banalizzazione dei pericoli legati agli eccessi alcolici per la guida di un veicolo (cfr. perizia pag. 7). Inoltre, quand'anche dall'indagine psicometrica non è stata rilevata la presenza di un profilo etilistico della personalità, è tuttavia risultato che l'insorgente, in situazioni di eccitazione emotiva, presenta una marcata propensione al bere; abitudine che la sua scarsa coscienza critica non gli consente di modificare. Ancora va detto che il medesimo non ha manifestato interesse alcuno per i programmi offerti dal STCA per i casi di revoca della licenza di condurre a causa d'alcolismo.

Preso atto di tale situazione, e visti i precedenti del ricorrente, questo Tribunale ritiene che il Consiglio di Stato, fissando il periodo di attesa al gennaio 2001 prima di poter postulare la riammissione alla guida, non ha violato il diritto e nemmeno ha abusato o ha ecceduto del suo potere d'apprezzamento. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

                                   4.   Va infine rilevato che il ricorrente non può invocare un'asserita necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in considerazione  nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).

                                   5.   Stante quanto precede, il gravame va dunque respinto.

La tasse di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr, 33 cpv. 1 e 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 18 cpv. 1, 28, 43, 61, 62 Pamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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