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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2000 52.1999.336

2 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,370 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.1999.00336  

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 dicembre 1999 del

Comune di __________  

contro  

la decisione 24 novembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 4690) che annulla la decisione 17 giugno 1999 con cui il municipio di __________ ha licenziato con effetto immediato __________, dipendente delle __________, per motivi disciplinari;

viste le risposte:

-    22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

-    11 febbraio 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 1. febbraio 1982 il municipio di __________ ha assunto il resistente __________ quale impiegato presso l'ufficio mutazioni delle __________. A partire dal 1. giugno 1987 l'onere lavorativo è stato ridotto al 50% per motivi familiari.

Nella primavera del 1994 il resistente è stato oggetto di tre procedimenti disciplinari per comportamento negligente sul lavoro, per abuso del telefono e per mancanza di rispetto nei confronti di un'utente. I primi due procedimenti sono sfociati in una sospensione di tre giorni dal lavoro e dallo stipendio, rispettivamente in un ammonimento. La terza infrazione dei doveri di servizio è stata punita con una sospensione dal lavoro e dallo stipendio di tre giorni, abbinata ad una "comminatoria di licenziamento". Pena, che il Consiglio di Stato ha ridotto a due soli giorni.

                                  B.   Il 14 dicembre 1998 il capo dell'ufficio mutazioni delle __________ ha segnalato alla direzione dell'azienda che la mattina dell'11 di quel mese __________ aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri di servizio, chiacchierando lungamente con i colleghi d'ufficio, prolungando oltre misura la pausa, lavorando al rallentatore, portando cuffiette per ascoltare musica e facendo esercizi di distensione sulla scrivania. Comportamenti che il resistente terrebbe abitualmente. Un dipendente del servizio organizzazione e informatica, presente quel giorno negli uffici delle __________ per motivi di lavoro, ha confermato il comportamento denunciato dal superiore del resistente.

Il 15 gennaio 1999 il municipio ha aperto un'inchiesta amministrativa a carico di quest'ultimo. Interrogato dal capo del personale, __________ ha contestato gli addebiti, negando in particolare di perdere tempo in chiacchiere con i colleghi o di prolungare le pause oltre misura. Ha ammesso soltanto di lavorare talvolta con le cuffie per ascoltare la radio.

Preso atto delle risultanze dell'inchiesta, il 2 marzo 1999 il municipio di __________ ha prospettato al resistente l'intenzione di licenziarlo. Esperito senza successo un tentativo di conciliazione davanti all'apposita commissione, il 17 giugno il municipio ha deciso di sciogliere il rapporto d'impiego con effetto immediato.

                                  C.   Con giudizio 24 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il licenziamento costituisse una sanzione sproporzionata per rapporto alla gravità oggettiva delle infrazioni disciplinari commesse dall'insorgente. Nei considerandi del giudizio il Consiglio di Stato ha quindi disposto il rinvio degli atti al municipio affinché statuisse nuovamente nel merito.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della decisione di licenziamento. Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver considerato che il resistente sarebbe solito comportarsi nel modo che gli è stato addebitato. Lo confermerebbero la denuncia e le numerose segnalazioni effettuate in precedenza dal suo superiore.

Il Governo, stando al ricorrente, non avrebbe inoltre tenuto conto delle precedenti sanzioni disciplinari, l'ultima delle quali assortita ad una comminatoria di licenziamento.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e __________, che contestano partitamente le tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà più avanti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 134 cpv. 6 LOC. La legittimazione attiva del comune è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno il ricorrente sollecita l'assunzione di ulteriori prove.

                                   2.   A norma dell'art. 134 cpv. 1 LOC, la violazione dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.--, il collocamento temporaneo in posizione provvisoria, la sospensione dall'impiego o il licenziamento.

Le sanzioni disciplinari servono a ristabilire l'ordine in seno all'amministrazione, a correggere il dipendente inadempiente ed a ripristinare la fiducia riposta dai cittadini nell'amministrazione.

Esse devono essere precedente da un'inchiesta (art. 134 cpv. 2 LOC), volta ad accertare i fatti rilevanti ed a permettere al prevenuto di difendersi.

Nella scelta del provvedimento più adeguato, l'autorità deve tener conto della gravità oggettiva dell'infrazione, della colpa del dipendente e degli interessi generali dell'amministrazione.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il municipio ha rimproverato al resistente di aver ripetutamente violato i doveri di servizio, mancando di impegno sul lavoro, perdendo tempo e facendone perdere ai colleghi, prolungando illecitamente le pause ed assumendo in ufficio comportamenti non confacenti.

L'accusa si basa essenzialmente su una denuncia del capoufficio, confermata, limitatamente al comportamento di un unico giorno, da una lettera di un altro dipendente comunale, presente per motivi di lavoro negli uffici delle __________. Gli elementi di giudizio raccolti dagli inquirenti comunali non bastano per suffragare le accuse sulle quali il municipio ha fondato il provvedimento di destituzione. Gli atti dell'inchiesta si riducono infatti ad una succinta deposizione del resistente, con la quale questi prende atto degli addebiti mossigli, contestandoli in larga misura. All'infuori della denuncia del capoufficio e della lettera di conferma del dipendente presente l'11 dicembre 1998 negli uffici delle __________, l'autorità comunale non ha raccolto ulteriori informazioni atte a confermare gli addebiti rivolti al resistente dal suo superiore. Essa si è limitata a prendere atto della denuncia ed a contestarla al resistente. Non si è preoccupata di assumere quest'ultimo a verbale o di reperire le segnalazioni che questi avrebbe inoltrato in precedenza alla direzione delle __________. Nulla è dato di sapere su eventuali richiami all'ordine del resistente e sull'esito che ne sarebbe scaturito. Tanto meno sono state raccolte testimonianze fra i colleghi d'ufficio, che il resistente disturberebbe con le sue chiacchiere. Né sono state acquisite informazioni di natura oggettiva (statistiche di produzione) che permettano di suffragare l'accusa di mancanza d'impegno sul lavoro rivolta al resistente.

Di fronte a tali lacune istruttorie, il Consiglio di Stato non poteva evidentemente giungere a diversa conclusione.

Non si può invero ignorare che l'autorità è tenuta anzitutto a riprendere un dipendente che chiacchiera in ufficio e distrae i colleghi, prolunga abusivamente le pause e ascolta musica con le cuffiette. Non può lasciarlo continuare indisturbato per mesi o per anni, per poi licenziarlo a titolo di sanzione disciplinare. Una simile misura può entrare in considerazione soltanto se il dipendente, richiamato formalmente all'ordine e punito con sanzioni disciplinari di minore gravità, non si ravvede e persevera nel suo comportamento trasgressivo. È ben vero che nel caso in esame il resistente è già stato punito con una sospensione di tre giorni dal lavoro e dallo stipendio per comportamento negligente sul lavoro. Questa sanzione risale tuttavia al 1994 e da allora non risulta che il resistente sia stato nuovamente ripreso per mancanze analoghe. Invano si richiama il municipio alla "comminatoria di licenziamento" connessa all'ultima sanzione disciplinare inflittagli. Oltre a non essere prevista né dalla LOC, né dal ROD, questa riserva è infatti stata superata dalla conferma in carica del 1996.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto.

                                   5.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Le condizioni economiche del resistente giustificano la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (art. 30 PAmm). Le ripetibili, da dedurre dalla nota che il patrocinatore trasmetterà a questo tribunale per la tassazione, sono a carico del comune secondo la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 134 LOC; 34-35 ROD; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                   3.   Al resistente è concessa l'assistenza giudiziaria estesa al gratuito patrocinio.

                                   4.   Il comune di __________ rifonderà al resistente e per esso al suo patrocinatore fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                      5.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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