Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.09.2000 52.1999.333

26 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,318 mots·~12 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.1999.00333-339  

Lugano 26 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a) 10 dicembre 1999 di __________ patr. da: avv. __________   b) 13 dicembre 1999 di __________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 24 novembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 4955), che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato da __________ e respinge quello inoltrato da __________ avverso la licenza edilizia 6 ottobre 1999, rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la ristrutturazione e l'ampliamento di uno stabile situato nel nucleo del paese (part. n. __________ e __________ RF);

viste le risposte:

-    22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

-      3 gennaio 2000 di __________ e __________;

-    20 gennaio 2000 del Municipio di __________;

al ricorso di cui sub a;

-    22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

-      3 gennaio 2000 di __________ e __________;

-    20 gennaio 2000 del Municipio di __________;

al ricorso di cui sub b;

esperita una visita in luogo;

preso atto della variante (rettifica) del 31 luglio 2000 presentata dai resistenti;

viste le conclusioni:

-    21 agosto 2000 di __________ e __________;

-    25 agosto 2000 di __________;

-    29 agosto 2000 di __________;

-      8 settembre 2000 del Municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I resistenti __________ e __________ sono comproprietari di una vecchia stalla/fienile in disuso, situata ai margini del nucleo di __________ (part. n. __________ RF; zona NV). La ricorrente __________ è proprietaria degli edifici posti a N e ad W della stalla (part. n. __________ RF), mentre __________ è proprietaria in comunione ereditaria dello stabile che sorge a N della stessa (part. n. __________ RF).

Il 1. luglio 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio il permesso di ristrutturare ed ampliare la stalla, trasformandola in una casa d'abitazione. Il progetto prevedeva di innalzare il tetto di 85 cm e di ampliare lo stabile verso W, con l'aggiunta a pianterreno di un locale interrato, a confine con il fondo della ricorrente __________ e sporgente dal terreno per 80 cm, rispettivamente verso S, sul fondo contermine (part. n. __________ RF), situato nella zona residenziale R2s, con la formazione di una veranda (giardino d'inverno).

Alla domanda si sono opposte le vicine qui ricorrenti, che hanno contestato l'intervento soprattutto dal profilo della distanza verso i loro edifici, inferiore a quella minima di 4 m prescritta dall'art. 35 NAPR verso edifici con aperture.

                                  B.   Esperito un infruttuoso tentativo di conciliazione e raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 20 settembre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo implicitamente le opposizioni delle vicine.

Contro la licenza le opponenti sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi addotti senza successo in sede di opposizione.

                                  C.   Con giudizio 24 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso di __________ e respinto quelli delle altre opponenti.

Dopo aver ritenuto che la trasformazione e l'ampliamento rientrassero nei limiti di un intervento ammissibile secondo l'art. 35 NAPR di __________, il Governo ha escluso qualsiasi violazione delle norme sulle distanze. I balconi degli stabili delle ricorrenti non chiamerebbero distanze, poiché sporgenti meno di m 1.10 dal filo della facciata e lunghi meno di un terzo della stessa. Conforme al diritto sarebbe anche il locale interrato, previsto sul lato W. Sporgendo dal terreno soltanto 80 cm esso non sarebbe infatti tenuto a rispettare le distanze dal confine e fra edifici.

Il ricorso di __________ è stato parzialmente accolto, poiché i resistenti si sono adeguati alla richiesta di non aprire una finestra e di non formare una veranda sulla facciata N.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo le opponenti __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.

a) Eccepita l'adeguatezza normativa dell'art. 35 NAPR, __________ contesta l'insufficiente distanza della costruzione dei resistenti dal suo stabile (part. n. __________ sub. E), inferiore ai 4 m prescritti verso edifici con aperture. Lesivo delle norme di PR, in quanto utilizzato come terrazza, sarebbe pure il corpo edilizio seminterrato, sporgente dal terreno sino ad un'altezza di 80 cm, che verrebbe aggiunto sul lato W. Contestato l'intervento anche dal profilo dell'art. 24 LE, l'insorgente censura infine il riparto di spese e ripetibili effettuato dal Consiglio di Stato.

b) Analoghe censure sono sollevate da __________, che insiste in particolare sulla violazione delle distanze verso l'edificio che sorge sulla part. n. __________ RF, caratterizzato dalla presenza di balconi, la cui lunghezza complessiva supererebbe la lunghezza di un terzo della facciata. Inammissibile, soggiunge, sarebbe pure l'apertura di una finestra nella facciata N.

                                  E.   All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________, che si riconferma nei precedenti allegati, ed i beneficiari della licenza impugnata, che contestano dettagliatamente le tesi delle ricorrenti.

                                  F.   In sede di sopralluogo si è accertato che la facciata N della stalla/fienile dei resistenti si avvicina sino a m 3.58 dalla facciata S, munita di aperture, dello stabile della ricorrente __________ (part. n. __________ RF sub E). Si è inoltre stabilito che i due balconi della facciata S, lunga 14 m, dello stabile della ricorrente __________ (part. n. __________ RF) sono larghi cm 99 e 110 e sporgono cm 40, rispettivamente 57 dal muro perimetrale.

Il 31 luglio 2000 i resistenti hanno inoltrato una rettifica, che prevede di arretrare la facciata N della stalla da ristrutturare sino ad una distanza di 4 m dalla facciata S dello stabile della ricorrente __________.

In sede di conclusioni i resistenti hanno chiesto la conferma della licenza con le modifiche apportate in questa sede. Le ricorrenti si sono invece confermate nelle tesi e nelle domande formulate con le rispettive impugnative.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva delle ricorrenti, già opponenti e proprietarie di fondi contermini a quello dedotto in edificazione, è certa. I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm) integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 35 NAPR di __________:

"nella zona NV, nucleo del villaggio, (...) per ogni intervento è richiesto il rispetto delle distanze seguenti:

a) da un fondo aperto: in confine o a me 1.50;

b) verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;

c) verso un edificio con aperture: m 4.00;

La norma si riallaccia all'ordinamento delle distanze retto dagli art. 120 seg. LAC, che riprende parzialmente, adattandolo agli scopi ed alle esigenze della pianificazione territoriale.

La distanza è misurata nel punto in cui l'edificio più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza sino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della facciata (art. 41 RLE).

2.2. Nell'evenienza concreta, il sopralluogo ha permesso di accertare che l'angolo NW della facciata N dello stabile dei resistenti si avvicina sino a m 3.58 dalla facciata S dello stabile della ricorrente __________ (part. n. __________ sub E RF), rispettivamente sino a poco più di 3 m dal filo esterno dei due piccoli balconi, lunghi circa m 1.00, che sporgono per circa 50 - 60 cm dalla facciata S, lunga circa 14 m, dello stabile della ricorrente __________ (part. n. __________ RF).

Contrariamente a quanto assume questa ricorrente, decisiva ai fini del giudizio non è la distanza che separa i balconi dalla facciata N dello stabile dei resistenti, ma quella che intercorre fra la facciata S dell'edificio della ricorrente __________ e l'angolo NW della costruzione da ristrutturare.

L'art. 41 RLE esclude infatti dal computo delle distanze i balconi larghi fino a m 1.10 che non superano la lunghezza di un terzo della facciata. La distanza va quindi misurata da facciata a facciata, senza considerare i due piccoli balconi. A torto reputa la ricorrente __________ che la distanza debba essere misurata in base ai criteri di misurazione della LAC, che considerano determinante il filo esterno dei balconi, in quanto configurabile come apertura a prospetto. In assenza di un esplicito richiamo dei criteri di misurazione della LAC da parte delle NAPR, la distanza va misurata esclusivamente in base alle modalità fissate dall'art. 41 RLE. La distanza della costruzione dei resistenti dallo stabile della ricorrente __________ non è quindi di un metro, ma solo di 42 cm inferiore alla distanza minima di m 4.00, prescritta dall'art. 35 NAPR verso edifici con aperture.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, lo stabile dei resistenti non è comunque conforme al diritto vigente.

Edifici e impianti esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore possono essere soltanto riparati e mantenuti. Sono esclusi i lavori di trasformazione sostanziali (art. 39 RLE).

In concreto, la controversa ristrutturazione non rientra di certo nei limiti degli interventi ammissibili in base all'art. 39 RLE. Essa sovverte infatti radicalmente l'identità della costruzione esistente, cambiandone la destinazione ed aumentandone la volumetria. Trattandosi di un intervento di natura sostanziale, la licenza può essere rilasciata solo se la distanza della costruzione verso lo stabile della ricorrente __________ viene posta in consonanza con quella minima di 4.00 m, fissata dall'art. 35 NAPR.

Con la variante prospettata in sede di sopralluogo e precisata dal piano inoltrato il 31 luglio scorso, i resistenti si sono dichiarati disposti ad arretrare la facciata N della loro costruzione sino a 4.00 m dallo stabile della ricorrente __________. Con questa correzione, viene rimosso il principale impedimento alla concessione della licenza.

Resta da stabilire se possano essere autorizzati gli ampliamenti verticali e orizzontali previsti dal progetto.

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 35 NAPR, "nella zona NV, nucleo del villaggio, devono essere salvaguardati i valori architettonici o ambientali tradizionali". In questa zona sono ammessi i riattamenti, ossia il risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione (lett. a), le trasformazioni, ovvero i risanamenti di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamenti (lett. b), gli ampliamenti, ossia gli aumenti della volumetria di un edificio esistente (lett. d) e la combinazione tra gli interventi sopra descritti in quanto non snaturino le strutture edilizie e ambientali esistenti (lett. e).

3.2. In concreto, i resistenti intendono ristrutturare una vecchia stalla in disuso, trasformandola in casa d'abitazione ed aumentandone la volumetria, mediante innalzamento di 85 cm del tetto ed aggiunta, sul lato W, di un locale che verrebbe a sporgere dal terreno sino ad un'altezza di 80 cm.

Il municipio ha ritenuto che la ristrutturazione rientrasse nei limiti degli interventi ammissibili in base alla norma succitata. La valutazione operata dall'autorità comunale resiste alla critica delle ricorrenti. Essa non procede invero da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che l'art. 35 NAPR le riserva. Tanto meno si fonda su un'interpretazione insostenibile dei concetti giuridici indeterminati contenuti in tale norma. L'inserimento di contenuti abitativi nella stalla in disuso costituisce un intervento che rende la destinazione dell'edificio conforme alla funzione residenziale della zona. Non è quindi soltanto ammissibile, ma addirittura auspicabile. Parimenti auspicabile è il recupero dell'opera edilizia, attualmente abbandonata e cadente. L'intervento non fa che eliminare un fattore di disordine, che nuoce all'immagine del nucleo. La modica sopraelevazione non altera d'altro canto in misura apprezzabile i valori architettonici o ambientali tradizionali. Né tali valori vengono pregiudicati dall'ampliamento orizzontale, in larga misura sotterraneo. Palesemente a torto la ricorrente __________ vi ravvisa una nuova costruzione. Benché sostanziale, l'intervento mantiene i tratti essenziali dell'edificio esistente. Non si tratta quindi di una nuova costruzione.

Infondate sono le censure sollevate in particolare dalla ricorrente __________ con riferimento alle distanze dal suo fondo e dai suoi stabili dell'aggiunta orizzontale, prevista sul lato W sino a confine. Salvo diversa disposizione del regolamento edilizio o del piano regolatore, le costruzioni che sporgono dal terreno meno di m 1.50 non soggiacciono infatti alle prescrizioni sulle distanze dal confine (art. 42 RLE). Sporgendo dal terreno per appena 80 cm e non prevedendo le NAPR diversa disciplina, l'aggiunta non viola alcuna norma di legge. A torto ritiene questa ricorrente che la possibilità di utilizzare il tetto dell'aggiunta come terrazza richiami il rispetto di particolari distanze. La disciplina della LAC sulle aperture a prospetto e sulle distanze che ne derivano non è applicabile nell'ambito del rilascio del permesso di costruzione.

Ancor meno fondate sono infine le eccezioni sollevate da questa ricorrente in relazione all'art. 24 LE, che vieta l'edificazione di terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o che sono esposti a pericoli particolari. È del tutto evidente che il fondo dei resistenti non entra in questa categoria.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno quindi parzialmente accolti, annullando la decisione governativa impugnata, siccome fondata su un accertamento erroneo della distanza tra edifici. La licenza va nondimeno confermata alla condizione che la facciata N della costruzione dei resistenti venga arretrata sino a 4.00 m dalla facciata S dello stabile della ricorrente __________. Resta inoltre acquisita la rinuncia alla formazione di una finestra e di una veranda al primo piano.

La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili si ritengono compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 41, 42 RLE, 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono parzialmente accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 24 novembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 4955) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.   la licenza edilizia 6 ottobre 1999 rilasciata dal municipio di __________ e __________ è confermata alla condizione che la facciata N della costruzione sia arretrata sino alla distanza di m 4.00 dalla facciata S della costruzione che sorge sulla part. n. __________ sub E RF e meglio come alla variante 31 luglio 2000 presentata dai resistenti.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 900.- è posta a carico dei resistenti in solido nella misura di fr. 300.- e delle ricorrenti in ragione di metà ciascuna per la differenza.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.333 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.09.2000 52.1999.333 — Swissrulings