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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.06.2000 52.1999.329

27 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,673 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.1999.00329 52.1999.00332  

Lugano 27 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi,

a) 6 dicembre 1999 di __________   b) 7 dicembre 1999 del Comune di __________  

contro  

la decisione 17 novembre 1999, no. 4792, del Consiglio di Stato che ha annullato la decisione 5 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ aveva concesso la licenza edilizia ad __________ per la formazione di un ripostiglio per attrezzi e due tunnel-serra per la coltivazione di ortaggi ad uso domestico sul mappale no. __________;

viste le risposte:

-    17 dicembre 1999 del municipio di __________;

-    21 dicembre 1999 di __________ e della comunione dei comproprietari del condominio __________;

-    22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub a);

-    21 dicembre 1999 di __________ e della comunione dei comproprietari del condominio __________;

-    22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

-    24 gennaio 2000 di __________;

al ricorso sub b);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 30 marzo 1999, __________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione di posare sulla part. n. __________ RF (zona R4) un box prefabbricato in lamiera per il deposito di attrezzi da giardino (m 6 x 3) e due tunnel di plastica (m 20 x 3 e 20 x 4) per la coltivazione di ortaggi ad uso domestico. Alla domanda era annessa una planimetria ed un piano in scala del box.

                                         All'intervento si sono opposti i vicini __________ e la comunione dei comproprietari del condominio __________, contestandolo dal profilo della conformità di zona e delle immissioni (odori e insetti).

Con decisione 5 maggio 1999 il municipio di __________ ha respinto le opposizioni ed ha rilasciato la licenza richiesta.

                                  B.   Il 17 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ordinaria e non come notifica. Ha dunque ritornato gli atti all'autorità comunale affinché richiedesse l'inoltro di una nuova domanda di costruzione da esaminare secondo la procedura ordinaria.

                                  C.   Contro tale giudizio il municipio di __________ ed __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Entrambi pongono in evidenza che i tunnel di plastica verrebbero ancorati al terreno con dei picchetti. La loro posa non necessiterebbe pertanto di opere in muratura. L'utilizzazione dell'infrastruttura, proseguono, servirebbe unicamente ai bisogni personali di chi si occuperà della coltivazione. A mente dell'autorità comunale la posa dei due tunnel non soggiacerebbe ad alcun tipo di permesso (art. 3 RALE), mentre il ripostiglio sarebbe stato correttamente autorizzato mediante la licenza edilizia in contestazione.

                                  D.   All'accoglimento dei gravami si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione sono giunti __________ e la comunione dei comproprietari del condominio __________, i quali si sono limitati a richiamare le osservazioni presentate in sede di opposizione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione dei ricorrenti e la tempestività del gravame sono certe (art. 21 e 50 LE e 46 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (cfr. pure art. 1 cpv. 1 LE). La licenza edilizia è, in particolare, necessaria per la costruzione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). Non è invece necessaria per (...) lavori di manutenzione, piccole costruzioni e costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. c LE).

L'art. 4 RLE specifica che la licenza è necessaria per la costruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere (lett. a) ed ogni altra opera edilizia o impianto, come (...) muri, piscine, strade private, serre fisse, ecc. (lett. c). L'art. 3 cpv. 1 RLE precisa dal canto suo che la licenza edilizia non è fra l'altro necessaria per (...) la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett. g), rispettivamente per le costruzioni provvisorie, ossia le costruzione destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita (lett. i).

2.2. Per principio, la licenza edilizia è rilasciata secondo la procedura, detta ordinaria, retta dagli art. 4 - 10 LE. Questa coinvolge tanto il municipio, quanto il Dipartimento del territorio, che è chiamato ad esprimere un preavviso sull'applicazione di norme di diritto federale o cantonale rimessegli per il giudizio. Per lavori di secondaria importanza, che non richiamano l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale, è invece prevista una procedura semplificata, dalla quale l'autorità cantonale resta in linea di massima esclusa (art. 11 - 13 LE).

Gli interventi soggetti alla procedura ordinaria sono definiti per clausola generale. Quelli sottoposti alla procedura di notifica sono invece elencati secondo il sistema enumerativo (art. 5 cpv. 1 RLE). Non è consentito suddividere i lavori in modo da eludere la procedura ordinaria (art. 5 cpv. 2 RLE).

La procedura della notifica, riservata agli interventi posti all'interno della zona edificabile (art. 5 cpv. 3 RLE), è fra l'altro applicabile (...) alle costruzioni accessorie, alle costruzioni elementari ed alle pergole (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE).

                                   3.   3.1. Il controverso intervento ha per oggetto la posa di due tunnel di plastica di ragguardevoli dimensioni (m 20 x 4 x 2.50; m 20 x 3 x 2) e la costruzione di un ripostiglio per attrezzi in lamiera grecata di m3x6x 2.20 (h al filo di gronda).

I tunnel sarebbero sostenuti da supporti in materiale leggero, infissi direttamente nel terreno senza alcun basamento in muratura e verrebbero destinati alla coltivazione di ortaggi per i bisogni personali di un dipendente del locale patriziato, già attivo come bracciante agricolo. Pur trattandosi di strutture facilmente amovibili, essi vanno comunque considerati alla stregua di opere soggette a permesso di costruzione. Non si tratta invero di semplici attrezzature di arredo per la sistemazione di orti e giardini (art. 3 cpv. 1 lett. g RLE). Il terreno sul quale verrebbero istallati non è un orto, ma un vero e proprio campo, che verrebbe in parte destinato all'esercizio al coperto di attività agricole di una certa importanza. Né si è in presenza di semplici strutture provvisorie, destinate a soddisfare un bisogno contingente, di durata prestabilita (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE). Nulla permette invero di concludere che si tratti di un'opera destinata a soddisfare un'esigenza temporanea e passeggera. La relativa precarietà dei vincoli con cui sono legati al terreno non impedisce di assimilarli a serre fisse, ovvero a manufatti stabili e permanenti destinati a permettere l'esercizio di attività orticole al coperto (art. lett. c RLE).

Se ne deve pertanto dedurre che questi manufatti soggiacciano a permesso di costruzione al pari dell'annesso box prefabbricato.

3.2. Controversa è in sostanza la questione a sapere se la licenza edilizia per il box prefabbricato in lamiera e per i tunnel debba essere rilasciata secondo la procedura ordinaria o in base a quella di semplice notifica.

Orbene il manufatto destinato al ricovero degli attrezzi agricoli è una costruzione di una certa importanza (m 6 x 3), che richiama inevitabilmente l'applicazione della procedura ordinaria. Questo manufatto non è infatti riconducibile a nessuna delle categorie di opere soggette alla procedura di notifica elencate dall'art. 6 RLE. Non essendo posta al servizio di una costruzione principale, non può essere considerata una costruzione accessoria ai sensi del cpv. 1 cifra 3 di tale norma.

Soggiacendo il box per gli attrezzi alla procedura ordinaria e non essendo d'altro canto lecito suddividere i lavori in modo da eludere tale procedura (art. 5 cpv. 2 RLE), può restare indecisa la questione a sapere se i tunnel di plastica non possano essere considerati costruzioni elementari (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE), soggette alla procedura di semplice notifica.

In quanto riferita alla procedura applicabile al rilascio del permesso la decisione governativa impugnata resiste alle critiche degli insorgenti e merita di essere confermata.

                                   4.   Non possono invece essere condivise le conclusioni che l'Esecutivo cantonale ha tratto da tale deduzione.

L'annullamento di un'autorizzazione concessa secondo la procedura di semplice notifica per un intervento soggetto a quella ordinaria si giustifica solo quando il difetto può essere sanato ripetendo l'intera procedura.

In concreto, la domanda di costruzione, presentata sotto forma di notifica, è sostanzialmente conforme alle prescrizioni del RLE applicabili alla procedura ordinaria. Essa fornisce infatti tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibile la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda (art. 11 RLE). Dalla stessa possono essere dedotti i nominativi degli interessati, il fondo dedotto in edificazione e le caratteristiche delle opere. Mancano unicamente il formulario ufficiale ed il calcolo degli indici; atti non strettamente indispensabili ai fini della decisione sulla domanda, che è stata regolarmente pubblicata all'albo e notificata ai vicini direttamente interessati, i quali hanno potuto opporvisi. Il difetto principale sta nella mancata trasmissione degli atti all'autorità cantonale per il preavviso di sua competenza.

Ora, l'emendamento di questo difetto non esige la ripetizione dell'intera procedura a partire dall'inoltro di una nuova domanda di costruzione. All'omissione può infatti essere posto facilmente rimedio, raccogliendo il preavviso mancante e statuendo sul ricorso dopo aver dato alle parti ed all'autorità comunale la possibilità di prendere posizione al riguardo.

                                   5.   Stando così le cose, i ricorsi vanno parzialmente accolti, annullando il giudizio governativo impugnato siccome viziato da formalismo eccessivo e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché, raccolto il preavviso mancante, statuisca nuovamente sul ricorso degli opponenti.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 22 cpv. 1 LPT; 1, 4-11 e 50 LE, 3 RLE; 1 segg. PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono parzialmente accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 17 novembre 1999, no. 4792, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi del consid. 4.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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