Incarto n. 52.1999.00328
Lugano 25 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 1999 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 novembre 1999 (n. 4793) del Consiglio di Stato, che annulla la decisione 18 giugno 1999 con cui il municipio di __________ ha sospeso per almeno nove mesi l'esame della domanda di costruzione presentata da __________ e __________ per l'edificazione di una una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
- 20 dicembre 1999 del municipio di __________;
- 21 dicembre 1999 dei signori __________ e __________;
- 22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 dicembre 1998 i resistenti __________ e __________ hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda preliminare per l'edificazione di una casa d'abitazione bifamiliare su un fondo (part. n. __________ RFD) situato nella zona edificabile estensiva, a valle della strada che sale verso la frazione di __________;
che i resistenti hanno rinunciato ad esperire la procedura ordinaria di rilascio del permesso;
che il 15 febbraio 1999 il municipio di __________ ha rilasciato loro una licenza preliminare a titolo d'informazione;
che il 12 aprile 1999 i resistenti hanno inoltrato la domanda di costruzione definitiva sulla base di un progetto che a grandi linee ricalcava quello presentato in precedenza;
che al rilascio della licenza si sono opposti numerosi abitanti di __________, fra cui l'insorgente, proprietaria di due fondi (part. n. __________ e __________ RFD), situati a monte di quello dedotto in edificazione, contestando l'intervento dal profilo dell'inserimento nel quadro del paesaggio;
che, viste le opposizioni, il 15 giugno 1999 il municipio ha affidato al pianificatore che aveva allestito il PR recentemente entrato in vigore, il compito di elaborare entro il termine di nove mesi "una zona di pianificazione ed uno studio di variante relativo alle tratte panoramiche site nelle frazioni";
che sulla scorta di questa decisione il municipio ha nel contempo risolto di sospendere l'esame della domanda di costruzione per almeno nove mesi;
che con risoluzione 17 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________ e rinviando gli atti al municipio affinché statuisse sulla domanda di costruzione pendente;
che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che non fossero dati i presupposti sanciti dall'art. 65 LALPT per l'adozione di un provvedimento di salvaguardia della pianificazione;
che contro il predetto giudizio governativo l'opponente __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, assieme ai controfirmatari dell'opposizione, per chiederne l'annullamento;
che gli insorgenti rilevano che il nuovo PR, a differenza del precedente, non prevede più un divieto di edificare a valle della strade oltre la quota del campo stradale: sarebbe quindi necessario adottare una variante di PR che colmi questa lacuna al fine di salvaguardare i punti di vista ed i paesaggi degni di tutela da interventi suscettibili di arrecare loro un pregiudizio irreparabile;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e gli istanti, che contestano partitamente le tesi degli insorgenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE, la legittimazione attiva della prima firmataria dell'opposizione è certa (art. 43 PAmm);
che il patrocinatore della ricorrente, invitato a precisare i nomi dei liteconsorti, ha comunicato a questo tribunale, che costoro "sono da considerarsi in generale"; comunicazione, questa, che permette di prescindere da ulteriori ricerche volte ad individuarli e ad accertare la loro qualità per agire in giudizio;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il giudizio, comunque opponibile ai liteconsorti che il patrocinatore della prima ricorrente ha rinunciato ad elencare per nome, può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione l'autorità cantonale o il municipio devono sospendere per due anni al massimo la loro decisione, quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto;
che questa misura di salvaguardia del processo pianificatorio presuppone l'esistenza di uno studio sufficientemente concreto, che permetta di valutare l'incidenza dell'intervento previsto sulle possibilità di attuazione del piano; semplici concetti di massima per una pianificazione non sono sufficienti (RDAT 1994 II N. 39 e N. 59; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 65 LALPT, N. 455);
che, nell'evenienza concreta, quando il municipio ha adottato il provvedimento in contestazione, non era in atto alcuno studio pianificatorio: l'autorità comunale, a quel momento, aveva unicamente conferito mandato al pianificatore di elaborare "una zona di pianificazione ed uno studio di variante relativo alle tratte panoramiche";
che il mandato era formulato in termini estremamente generici: non postulava nemmeno l'adozione di particolari vincoli, analoghi a quelli del precedente PR, che a valle della strada che sale verso __________ vietava l'edificazione di costruzione oltrepassanti il livello del campo stradale;
che in tali condizioni, non è dato di vedere come si possa anche solo lontanamente pretendere che la costruzione in esame si ponga in contrasto con la variante di PR che il pianificatore comunale è stato incaricato di studiare;
che a tutt'oggi non è stata nemmeno pubblicata una zona di pianificazione secondo gli art. 27 LPT e 58 seg. LALPT, che permetta di respingere o sospendere la domanda di costruzione in esame siccome contraria agli obbiettivi del piano (art. 63 g LALPT);
che già per questi motivi il ricorso va respinto, siccome palesemente infondato;
che ai fini del giudizio può restare indecisa la questione a sapere se, sospendendo la decisione su una domanda di costruzione sostanzialmente identica a quella appena approvata in via preliminare, il municipio non abbia anche disatteso la fiducia riposta dai resistenti nell'assicurazione ricevuta;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 21 LE; 63 g; 65 LALPT; 25 RLALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario