Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.1999.312

14 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,603 mots·~23 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.1999.00312  

Lugano 14 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  17 novembre 1999 di

__________, patr. da: avv. __________,  

Contro  

la decisione 27 ottobre 1999, no. 4478 del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 15 ottobre 1999, no. 2115, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per il periodo di un anno (revoca a scopo di ammonimento);

vista la risposta 1. dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, classe 1960, ha interessato più volte le autorità amministrative in ambito di circolazione stradale.

19.07.1979:   revoca di 6 mesi e mezzo per aver circolato quale allievo conducente senza essere accompagnato ed aver perso la padronanza di guida, urtando un muro ed inoltre per aver circolato nuovamente malgrado il ritiro della licenza e senza essere accompagnato;

24.01.1980:   ottenimento della licenza di condurre, cat. B;

02.10.1980:   revoca di 6 mesi; circolando con un'autovettura difettosa ed a velocità inadeguata, perdeva la padronanza di guida, invadeva la corsia di contromano e terminava contro un albero;

15.03.1982:   revoca di 6 mesi per aver circolato a 133 km/h, laddove vige il limite di 80 km/h;

07.09.1982:   revoca a tempo indeterminato per essersi posto alla guida malgrado gli era stata revocata la licenza e superando il limite di velocità di 35 km/h nell'abitato;

24.07.1984:   riammissione alla guida dopo il superamento di un esame psico-tecnico e di nuovi esami teorici e pratici;

15.04.1986:   revoca di 6 mesi per aver circolato a velocità eccessiva, mettendo in pericolo tre ciclisiti e per aver eseguito una svolta laddove è demarcata la linea di sicurezza; inoltre era alla guida di un autoveicolo superante il peso massimo consentito rispetto alla licenza di condurre di cui era titolare; la riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico;

25.08.1986:   revoca a tempo indeterminato per aver concesso la guida della propria vettura ad un minorenne sprovvisto della licenza di condurre, il quale è incorso in un incidente; inoltre ha circolato con autovetture superanti il peso massimo consentito iscritto sulla sua licenza;

04.02.1993:   riammissione alla guida dopo il superamento di un esame psico-tecnico e di nuovi esami teorici e pratici; autorizzato solo il conseguimento di una licenza per la guida di veicoli con peso a vuoto inferiore a 800 kg;

18.06.1993:   decisione di annullamento della limitazione imposta il 4 febbraio 1993;

08.02.1996:   revoca di 6 mesi per aver circolato a velocità eccessiva (131 km/h invece di 80 km/h) ed aver effettuato un'incauta ed irregolare manovra di sorpasso oltre la linea di sicurezza; qualche tempo dopo è inoltre stato nuovamente colto a circolare oltre il limite di velocità consentito (120 km/h invece di 100 km/h);

                                  B.   a) Con decisione 11 luglio 1997 il ricorrente è stato condannato al pagamento di una multa di 500.-- per aver oltrepassato il 28 marzo 1997 una zona adeguatamente segnalata, dove era successo un incidente, a velocità inadeguata ed eccessiva, transitando tra i veicoli accidentati e la colonna rallentata degli altri veicoli con conseguente messa in pericolo della circolazione e dei protagonisti dell'incidente. La decisione è stata fondata sugli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 15 cpv. 1 OSStr. La risoluzione, confermata su ricorso da questo tribunale con giudizio 10 novembre 1997, è cresciuta in giudicato.

b) Il 17 dicembre 1997 l'insorgente è stato informato dalla Sezione della circolazione che erano dati gli estremi per adottare nei suoi confronti una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Con scritto 15 gennaio 1998 tale autorità gli ha poi ordinato di sottoporsi ad una perizia psico-tecnica presso lo psicologo del traffico lic. psic. __________.

                                  C.   a) Nel frattempo il 7 novembre 1997 __________ è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.-- per aver circolato il 13 settembre 1997 nell'abitato di __________ a velocità eccessiva ed inadeguata, producendo rumore evitabile ed omettendo di allacciarsi la cintura di sicurezza, di portare con sé la licenza di condurre e di fare modificare entro il termine prescritto l'indirizzo sulle licenze. La risoluzione è stata fondata sugli art. 10 cpv. 4, 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 e 99 cifra 3 LCStr; 3a cpv. 1, 4 cpv. 1, 33 e 96 ONC; 14 cpv. 6; 25 cpv. 3, 74 cpv. 6 e 143 cifra 3 OAC. La decisione non è stata impugnata.

b) Con scritto 3 febbraio 1998 la Sezione della circolazione ha comunicato al ricorrente che le infrazioni descritte qui sopra sarebbero state valutate nell'ambito della procedura amministrativa aperta per i fatti del marzo 1997.

                                  D.   a) Il 2 maggio 1998 il ricorrente è stato sorpreso a circolare a velocità ampiamente eccessiva e pericolosa sull'autostrada tra __________ e Lugano-Nord. Nel primo tratto è stata accertata una velocità variante tra 158 km/h e 185 km/h, nel secondo di 185-201 km/h ed in seguito tra 190 km/h e 212 km/h. Il procuratore pubblico ha proposto una pena di 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per tre anni, per violazione degli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC. La pena è stata confermata il 25 maggio 1999 dal pretore ed in seguito dalla corte di cassazione e di revisione penale il 25 agosto 1999.

b) Nel frattempo il 12 maggio 1998 la Sezione della circolazione, ha informato il ricorrente che nei suoi confronti si prospettava l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre e che di conseguenza gli era data la possibilità di esprimersi in proposito.

                                  E.   a) Il 25 maggio 1998 la Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre a titolo cautelativo ed a tempo indeterminato in applicazione degli art. 16 cpv. 1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC. Richiamato il procedimento aperto nei suoi confronti per i fatti accaduti il 28 marzo 1997 ed il 13 settembre 1997, tale autorità ha ritenuto dati i presupposti per la pronuncia di una tale misura in considerazione dei fatti accaduti il 2 maggio 1998, rilevando che malgrado l'ordine ricevuto il 3 febbraio 1998 egli non si era ancora sottoposto alla perizia psico-tecnica. L'autorità ha inoltre precisato che un eventuale riesame della situazione sarebbe stato concesso solo sulla base delle risultanze dell'esame peritale. Il 31 maggio 1998 la polizia ha proceduto al ritiro della licenza di condurre dell'insorgente.

b) A seguito degli incontri avuti agli inizi di giugno 1998 con il ricorrente, il 19 giugno 1998 il lic. psic. __________ ha presentato il suo referto alla Sezione della circolazione.

Il 21 agosto 1998 il ricorrente ha inoltrato un'istanza volta alla modifica della decisione 25 maggio 1998, chiedendo la restituzione della licenza di condurre. Con risoluzione 15 ottobre 1998 la Sezione della circolazione ha invece deciso di modificare la decisione 25 maggio 1998, nel senso che a __________ era revocata la licenza di condurre per un periodo di un anno a partire dal 31 maggio 1998. La decisione è stata fondata sugli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c LCStr e 33 cpv. 2 OAC.

                                  F.   a) Con ricorso 2 novembre 1998 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare la decisione 15 ottobre 1998 ed in via provvisionale di conferire effetto sospensivo al gravame.

b) Con decisione 5 novembre 1998 la Presidente del Consiglio di Stato ha restituito all'impugnativa l'effetto sospensivo. Il 27 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha poi respinto il gravame. Alla luce delle infrazioni commesse dal ricorrente e tenuto conto dei suoi antecedenti in ambito stradale, il Governo ha ritenuto adeguata e legittima la misura adottata dal Dipartimento.

                                  G.   __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:

·        in via principale di annullare la decisione dell'Esecutivo cantonale e di ritornargli gli atti per nuova decisione dopo assunzione delle prove indicate dal ricorrente;

·        in via subordinata di annullare le decisioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento;

·        in via più subordinata di annullare la decisione del Consiglio di Stato e di riformare la decisione 15 ottobre 1998 della Sezione della circolazione nel senso che gli venga inflitto solo un ammonimento;

·        in via ancor più subordinata di annullare la decisione del Consiglio di Stato e di riformare la decisione 15 ottobre 1998 della Sezione della circolazione nel senso che gli venga revocata la licenza di condurre per una durata di 6 mesi.

L'insorgente lamenta innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito, in quanto il Governo ha assunto agli atti le sentenze 25 maggio del Pretore di Lugano e 25 agosto 1999 della CCRP senza informarlo né dandogli la possibilità di esprimersi al proposito ed inoltre poiché l'Esecutivo cantonale non ha accolto le sue richieste di assumere diverse prove, senza neppure motivare il proprio diniego. Sostiene che il Consiglio di Stato non poteva attenersi semplicemente alle constatazioni di fatto contenute nei giudizi penali, che lo condannerebbero per infrazioni da lui non commesse. Il Governo non avrebbe inoltre tenuto in debita considerazione quanto proposto dal perito, ossia di pronunciare nei confronti dell'insorgente unicamente un ammonimento con la comminatoria che alla prossima infrazione si sarebbe proceduto alla revoca definitiva della licenza. Chiede infine di essere convocato per un'udienza pubblica, in occasione della quale saranno sentiti i testi da lui indicati.

                                  H.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, il quale si è riconfermato nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

                                    I.   Il 30 maggio 2000 si è tenuta un'udienza pubblica, nel corso della quale sono stati sentiti gli agenti che avevano constatato le infrazioni del 28 marzo e 13 settembre 1997, che hanno riconfermato gli accertamenti operati, come pure il passeggero che accompagnava il ricorrente il 28 marzo 1997. In particolare il teste ha asserito che l'insorgente è transitato normalmente sul luogo della collisione. Ha poi ammesso di non aver mai redatto la dichiarazione 6 maggio 1997 indirizzata alla __________, nella quale vengono descritti i fatti in parola e che porta il suo nome, ed ha pure sottolineato che la firma riportata in calce non è la sua, come è stato dimostrato in udienza per mezzo di una semplice comparazione. Il ricorrente ha infine ammesso di aver redatto di persona la lettera, sostenendo tuttavia di non averla sottoscritta.

                                   L.   In sede di conclusioni l'insorgente si è riconfermato nelle argomentazioni contenute nel proprio gravame ed ha precisato di essere attualmente alle dipendenze de __________, in qualità di conducente ausiliario di autoveicoli a tempo indeterminato (cfr. dichiarazione 25 maggio 2000).

                                  M.   a) Su richiesta di questa corte __________ ha precisato che il rapporto d'impiego è stato interrotto il 12 novembre 2000 e che un'ulteriore assunzione per rimpiazzi saltuari presso i servizi di Bellinzona o Lugano non era esclusa. Essa ha inoltre affermato di essere stata contattata dal titolare dell'ufficio postale di __________, il quale ha comunicato loro di aver assunto il ricorrente a partire dal 1. gennaio 2001 in qualità di ausiliario per il servizio di distribuzione.

b) Con scritto 7 dicembre 2000 l'insorgente ha prodotto una dichiarazione del responsabile dell'ufficio postale di __________, secondo cui il primo avrebbe presentato la propria candidatura per un posto di lavoro quale fattorino di distribuzione. Essi sarebbero interessati alla sua assunzione a partire dal 1. gennaio 2001. Ritenuto che la licenza di condurre rivestirebbe un ruolo fondamentale nello svolgimento di tale servizio, essi si vedrebbero costretti a scegliere un altro candidato qualora al ricorrente venisse revocata la licenza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze dei complementi istruttori esperiti a cui si è accennato poc'anzi (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non viene invece dato seguito alle ulteriori richieste di assunzione di prove formulate dal ricorrente (richiamo di tutti gli incarti concernenti la persona del ricorrente dalla Sezione della circolazione, dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e dal Ministero pubblico; richiamo dei rapporti di omologazione dell'apparecchio radar utilizzato il 2 maggio 1998, verbali relativi alla sostituzione dei pneumatici del veicolo utilizzato il 2 maggio 1998 dalla polizia), in quanto le stesse non porterebbero alcun nuovo elemento di rilievo per il giudizio. Appare evidente che negli intenti del ricorrente le stesse servirebbero unicamente per confutare gli accertamenti fattuali operati in sede penale. Ritenuto tuttavia che tali accertamenti sono vincolanti anche per questa corte (cfr. infra consid. 3), e che non sussistono indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, si prescinde dall'assunzione di tale prove.

                                   2.   Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti, la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980, pag. 7; Borghi, GAT, n. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 n. 50, 1990 n. 43).

2.2. Il Consiglio di Stato ha richiamato agli atti le sentenze 25 maggio del Pretore di Lugano e 25 agosto 1999 della CCRP, senza informarne il ricorrente né dandogli la possibilità di esprimersi al proposito. Tale modo di agire non configura una violazione del diritto di essere sentito, ritenuto che si tratta di documenti conosciuti dall'insorgente e che sono stati redatti nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti e sfociato in sentenze cresciute in giudicato.

2.3. Neppure la mancata assunzione delle prove offerte dal ricorrente rappresenta una violazione del suo diritto di essere sentito. In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo poteva infatti rifiutare di assumere le prove da lui notificate. Si deve tuttavia riconoscere che l'autorità esecutiva non ha motivato il proprio rifiuto, limitandosi a riportare al consid. 8 della decisione impugnata che non era "necessaria un'ulteriore assunzione di prove" ed al consid. 5 che i fatti accertati in sede penale sono vincolanti anche per il giudizio amministrativo. La decisione del Consiglio di Stato non va quindi esente da critiche. Tuttavia, considerato che in ogni caso tali prove non avrebbero portato ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (cfr. cifra 1) e che il ricorrente ha potuto riformulare la sua richiesta davanti a questo tribunale, che gode in materia di revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento di pieno potere cognitivo, la carenza di motivazione può considerarsi sanata.

                                   3.   3.1. L'autorità amministrativa competente ad ordinare misure di revoca o di ammonimento non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche qualora la stessa sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in un provvedimento amministrativo e ciò malgrado abbia omesso, nell'ambito della procedura penale, di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996, pag. 698). Il ricorso contro una decisione di multa non costituisce un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere violato la legge e non si trova d'accordo con la procedura penale ed il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire.

Considerata la gravità delle infrazioni rimproverategli l'insorgente non poteva ignorare quali fossero le conseguenze. Inoltre per quanto concerne i fatti del 2 maggio 1998 la Sezione della circolazione lo aveva avvertito che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura (v. lettera 12.05.1998). Visto che il decreto d'accusa emesso dal procuratore pubblico per questi fatti gli è stato notificato il 1. marzo 1999, egli aveva dunque la possibilità di ricorrere contro tale risoluzione e ciò non solo fino alla CCRP, bensì anche fino al Tribunale federale.

Non avendo impugnato presso le istanze superiori le decisioni di condanna pronunciate a suo carico, __________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto alla luce della predetta giurisprudenza gli è ora preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito penale.

3.2. Va d'altra parte rilevato che i due agenti assunti a verbale in occasione della pubblica udienza hanno riconfermato gli accertamenti operati. __________, agente della polizia comunale di __________ dal 1992 al 1999, era operatore radar e dunque persona certamente pratica e qualificata per valutare la velocità dei veicoli. Per quanto concerne i fatti del 28 marzo 1997 va innanzitutto sottolineata la gravità dell'agire del ricorrente, il quale ha inoltrato all'assicurazione __________ ed in seguito alle autorità giudiziarie una dichiarazione falsa. Le risultanze dell'audizione del teste __________, che accompagnava il ricorrente al momento dell'infrazione, e dell'agente __________ non fanno che confermare l'esattezza degli accertamenti operati in sede penale (cfr. cifra 3.1.). Il teste __________ ha sì affermato che il ricorrente sarebbe transitato sul luogo della collisione in modo normale, tuttavia non è stato in grado di precisare se l'amico avesse o meno forzato il passo per immettersi in colonna. La deposizione dell'agente accertatore si è invece distinta per la sua precisione. Va infine rilevato che l'attenzione che quest'ultimo prestava alla circolazione era certamente superiore rispetto a quella di un passeggero di un veicolo in transito.

                                   4.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione stradale (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore a un mese se la licenza dev'essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr).

                                   5.   Secondo il Tribunale federale (DTF 109 Ib 304) qualora sono dati più motivi che giustificano una revoca della licenza di condurre, è applicabile per analogia l'art. 68 CP. L'amministrato ha diritto ad un giudizio complessivo dei rimproveri mossigli e di conseguenza che la durata del provvedimento venga commisurata al complesso delle infrazioni da lui commesse (cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 3, Berna 1995, n. 2454).

Nella sentenza pubblicata in DTF 124 II 99 l'alta Corte federale ha inoltre puntualizzato la sua giurisprudenza, rilevando che chi in autostrada supera di 35 km/h o più la velocità ammessa commette un'infrazione grave, per cui si giustifica la revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza esame delle circostanze concrete, ossia anche se il conducente gode di buona reputazione.

                                   6.   6.1. Per quanto concerne i fatti del 2 maggio 1998 __________ ha circolato ad una velocità massima di 190 km/h, già dedotto il limite di tolleranza. Egli ha dunque superato di ben 70 km/h la velocità prescritta. Tale violazione si situa largamente al di sopra del limite che il Tribunale federale ha tracciato per delimitare le infrazioni di media da quelle di elevata gravità. Anche solo considerando tale eccesso di velocità, tralasciando dunque i fatti accaduti in marzo e settembre 1997, s'impone la revoca della licenza di condurre.

Le infrazioni commesse il 28 marzo ed il 13 settembre 1997 hanno pure creato un grave pericolo per la circolazione stradale. Lo zigzagare tra i veicoli coinvolti in un incidente e quelli che correttamente sono in attesa di poter oltrepassare tale luogo denota una totale mancanza di scrupoli e di riguardo nei confronti degli altri utenti della strada. La pericolosità di tale manovra è stata tale, che molto probabilmente solo per mera fortuna è stato evitato il peggio. Lo stesso dicasi per i fatti risalenti al 13 settembre 1997, allorquando l'insorgente ha circolato nell'abitato di __________ a velocità ampiamente eccessiva, quantificata in 90-100 km/h, ed inoltre su suolo stradale bagnato. Egli ha così messo deliberatamente in pericolo non solo l'incolumità di altri conducenti, ma anche la sicurezza dei pedoni, che notoriamente sono gli utenti più deboli della strada.

Nell'arco di poco più di un anno egli si è dunque ripetutamente reso responsabile di gravi infrazioni alle norme che disciplinano la circolazione stradale. Considerata la gravità dei reati ascrittigli, la misura pronunciata dalla Sezione della circolazione appare del tutto corretta e legittima.

6.2. Va pure confermata la durata del provvedimento qui in discussione. La durata della revoca della licenza di condurre è di almeno sei mesi, se dalla scadenza dell'ultima revoca al giorno in cui è stata commessa la nuova infrazione non sono ancora trascorsi due anni (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr). Considerato che il ricorrente ha terminato di scontare l'ultima revoca il 10 aprile 1996 e che parte dei fatti qui in discussione (segnatamente quelli del marzo e del settembre 1997) sono intercorsi prima dello scadere dei due anni, la Sezione della circolazione non poteva prescindere dall'applicazione di tale norma. Ritenuta inoltre la vicinanza temporale dei tre avvenimenti e soprattutto l'estrema gravità dei reati commessi dal ricorrente, ben si giustifica fissare la durata della revoca della licenza di condurre a dodici mesi. Tale misura tien già largamente conto delle risultanze della perizia 19 giugno 1998 allestita dal lic. psic. __________, che aveva proposto la pronuncia di un semplice ammonimento da subordinare alla condizione che un'ulteriore infrazione sarebbe stata sanzionata con la revoca definitiva della licenza. D'altronde lo stesso perito nel suo scritto 24 novembre 1998 (cfr. pag. 13) ha ammesso, che la misura adottata dalla Sezione della circolazione è mite per rapporto alle infrazioni da lui commesse ed ai suoi antecedenti. Considerata la chiara normativa vigente in materia, la Sezione della circolazione non poteva certo dar seguito al suggerimento del perito. Del resto l'applicazione della legge spetta all'autorità amministrativa competente e non al perito.

                                   7.   Il ricorrente fa valere di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali.

7.1. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Berna 1995, n. 2441 e segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 consid. 2c).

7.2. Per __________, che nella sua vita ha svolto svariati mestieri (pittore, venditore, sorvegliante notturno) la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Neppure il ventilato posto di lavoro presso l'ufficio postale di __________ giova in questa sede al ricorrente. Infatti consiste solo in una possibilità che non si è ancora concretizzata. Risulta inoltre egli dovrebbe occuparsi della distribuzione della posta, ossia svolgere le mansioni di postino. Si tratta dunque di un'attività che non necessita della licenza di condurre nel senso sopradescritto, malgrado quanto sostenuto dal responsabile dell'ufficio postale in parola. Va inoltre evidenziato che il ricorrente ha comunque la possibilità di far capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici o di un ciclomotore, nonché di ricorrere all'aiuto di conoscenti. In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Inconvenienti che possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato.

                                   8.   Sulla scorta di tali considerazioni, il provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________ appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in un anno, la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità. Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU, 4 Cost., 68 CP, 3, 10 cpv. 4, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32, 42 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 e 99 cifra 3 LCStr; 3a cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5, 33 e 96 ONC; 14 cpv. 6; 25 cpv. 3, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2, 74 cpv. 6 e 143 cifra 3 OAC; 15 cpv. 1 OSStr, 10 LALCStr, 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese di fr. 80.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.1999.312 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.1999.312 — Swissrulings