Incarto n. 52.1999.00301
Lugano 27 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 novembre 1999 di
__________, patr. dall'avv. __________,
Contro
la decisione 20 ottobre 1999 (n. 4390) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 settembre 1999 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 11 novembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 aprile 1991 __________ (1965) ha ottenuto la licenza di condurre i veicoli della categoria B. In seguito egli è stato oggetto di provvedimenti amministrativi in diverse occasioni:
15 febbraio 1995 revoca (ammonimento) della licenza di condurre per la durata di sei mesi per aver circolato il 23 novembre 1994 in stato di ebrietà (2.23-2.97 per mille) ed a velocità eccessiva perdendo la padronanza di guida e collidendo con un'isola spartitraffico;
27 marzo 1997 revoca (sicurezza) della licenza di condurre per una durata indeterminata (esame psicotecnico), in quanto presentava una dedizione al bere che lo rendeva inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore e per aver circolato in stato di ebrietà il 29 agosto 1996 con una concentrazione alcolica del 2.32-3.02 per mille.
Il 10 settembre 1998 __________ è stato riammesso alla guida di veicoli a motore con la condizione di presentare, per la durata di un anno, certificati medici trimestrali attestanti l'assenza di sintomatologie legate a un uso/abuso di bevande alcoliche. Il 17 maggio 1999 la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario ordinare una perizia STCA al fine di accertare in modo più approfondito l'attuale rapporto dell'interessato con il consumo di bevande alcoliche; nel contempo ha richiesto al medico curante di allestire un certificato medico internistico relativo al paziente.
B. Con risoluzione 9 settembre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo di non concedergli nessun riesame della decisione prima del mese di agosto 2000 e subordinando, in ogni caso, la sua riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico internistico e di un rapporto del Servizio Ticinese di Cura dell'Alcolismo (STCA) attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo. La decisione, fondata sugli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis/3 LCStr, è stata resa sulla base del rapporto peritale 30 agosto 1999 allestito dal STCA. Dal referto è risultato che il ricorrente presentava una dedizione al bere che lo rendeva inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore.
C. Con giudizio 20 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. L'Esecutivo cantonale, fondandosi sul citato rapporto peritale, ha ritenuto che il ricorrente non fosse in grado di sormontare per mezzo della propria volontà la tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive. Il Governo ha inoltre considerato che l'interessato non poteva pretendere una riduzione del periodo di prova invocando la necessità professionale di disporre della licenza di condurre, dal momento che la revoca è stata pronunciata per motivi di sicurezza.
D. Contro la predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e, in via del tutto subordinata, che la licenza di condurre gli venga revocata fino al 1° dicembre 1999.
Contesta il rapporto peritale, ritenendolo insufficiente per procedere alla misura adottata nei suoi confronti, segnatamente in quanto allestito dopo un solo colloquio. Chiede che venga redatto un ulteriore referto e sentito il consulente STCA __________, che si occupava del caso dal 1998 ed aveva espresso giudizi positivi sulla sua persona. Non si ritiene alcolista o persona con alterazioni mentali. Asserisce di aver abusato di bevande alcoliche nel passato per motivi personali. Adduce di essersi sottoposto ai controlli medici richiestigli e che le sue condizioni di salute sarebbero in costante miglioramento. Ritiene che la revoca della licenza di condurre pregiudichi il suo avvenire professionale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione dei mezzi di prova notificati dal ricorrente (teste; perizia), in quanto non appaiono idonei a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). __________ si è del resto occupato del caso come semplice consulente.
1.2. Va osservato che il caso in rassegna verte sulla revoca a scopo di sicurezza. Il potere cognitivo di questo tribunale si limita pertanto alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm). Le censure del ricorrente devono perciò essere esaminate sotto questi profili.
2. La licenza di condurre è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore.
Essa può essere rilasciata soltanto se - tra l'altro - il richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida (art.14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).
La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altre forme di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis 1° e 2° periodo LCStr). Il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza non può essere ridotto (art. 17 cpv. 3 2° periodo LCStr).
3. 3.1. Nell'evenienza concreta, il - copioso - rapporto peritale STCA allestito dal lic. __________ ha accertato la presenza nel ricorrente di un quadro caratterizzato da un recente consumo alcolico smodato con chiari segni clinici associabili a un consumo elevato abituale o regolare di bevande alcoliche (alterazione di diversi valori epatici e altri), nonché di un atteggiamento di eccessiva banalizzazione e di sottovalutazione della problematicità della sua patologia etilistica, che non consente all'interessato di superare motu proprio la tendenza al consumo eccessivo di bevande alcoliche (v. rapporto peritale 30 agosto 1999, p. 11).
3.2. Alla luce di tali risultanze, si deve dunque ammettere che il ricorrente è dedito al bere, ciò che può diminuire l'idoneità alla guida. La perizia non si limita a fondarsi sul solo colloquio con l'interessato, ma ha anche comportato diversi test. La stessa prende pure in considerazione il fatto che il medico curante ha confermato la patologicità anamnestica del consumo alcolico del ricorrente. Ma vi è di più. L'insorgente non ha cessato di consumare alcolici nemmeno dopo l'espresso sollecito in tal senso da parte del perito (cfr. anche lo scritto 23 luglio 1999 Dr. med. __________). Non va inoltre dimenticato che nel recente passato l'insorgente è già stato per diverse volte oggetto di revoca della licenza di condurre veicoli a motore a causa dell'assunzione di bevande alcoliche con un elevato tasso di alcolemia (v. supra A). Ne consegue che il rapporto peritale, basato su elementi di fatto concreti, risulta attendibile, coerente e convincente.
3.3. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni menzionate ai combinati art. 14 cpv. 2 lett. c e 16 cpv. 1 LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza nei confronti del ricorrente poiché dedito al bere, sono dunque adempiute.
4. Il ricorrente sostiene di necessitare della licenza di condurre per fini professionali e che pertanto si giustificherebbe una riduzione del periodo di revoca. A torto.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195). Va rilevato inoltre che il dipartimento ha in tutti i casi fissato al minimo legale il periodo di prova per il riesame del caso.
5. Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis/3 LCStr; 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18 cpv. 1, 28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario