Incarto n. 52.1999.00298
Lugano 13 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 novembre 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 20 ottobre 1999, no. 4363, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 12 febbraio 1999 della Delegazione consortile del Consorzio per il servizio autolettiga del __________, in materia di rapporto d'impiego;
viste le risposte:
- 17 novembre 1999 del Consiglio di Stato;
- 3 dicembre 1999 della delegazione consortile del Consorzio per il servizio autolettiga del __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che a partire dal 1. gennaio 1990 __________ è stato assunto presso il Consorzio per il servizio autolettiga del __________ (in seguito: Consorzio) in qualità di capo servizio;
che previa autorizzazione del datore di lavoro dal 1994 al 1997 egli ha seguito una formazione professionale presso la Scuola superiore per le formazioni sanitarie (ESEI) che lo ha parzialmente tenuto lontano dal lavoro;
che il 26 settembre 1996 le parti hanno sottoscritto una convenzione regolante gli aspetti finanziari derivanti dalla partecipazione al corso e relativi al salario versato al ricorrente ed alla tassa d'iscrizione;
che con decisione 9 gennaio 1997 la delegazione consortile ha comunicato a __________ di non più rinnovargli il rapporto d'impiego a decorrere dal 31 marzo 1997;
che dopo vicissitudini che non occorre rievocare, con risoluzione 12 febbraio 1999 il Consorzio ha imposto a __________ il rimborso di fr. 82'300.--, importo corrispondente al 100% di un anno di salario, comprensivo degli oneri sociali e della tassa d'iscrizione, dal quale andava tuttavia dedotto il sussidio cantonale percepito;
che il 20 ottobre 1999 il Governo ha parzialmente accolto il gravame interposto da __________ avverso la summenzionata risoluzione; considerato che la rescissione del rapporto era intervenuta il secondo anno a contare dal conseguimento del diploma, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'insorgente dovesse rimborsare i 7/8 dell'importo richiesto dal Consorzio, ossia fr. 72'012.50;
che contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Consorzio;
che in occasione di un'udienza tenutasi il 3 ottobre 2000 il giudice delegato ha proposto alle parti di liquidare la vertenza mediante versamento da parte del ricorrente di un'indennità di fr. 30'000.-- in tre rate annuali di fr. 10'000.-- cadauna entro il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta per il 31.12.2000, compensate le ripetibili;
che le parti hanno accettato la proposta, modificando il termine di versamento della prima rata al 30 marzo 2001;
che il ricorrente ha altresì postulato l'annullamento della tassa di giudizio posta a suo carico da parte del Consiglio di Stato;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 38 LCCom e 208 LOC e la legittimazione attiva del ricorrente è data dagli art. 38 LCons, 209 LOC e 43 PAmm;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che la transazione conclusa tra le parti appiana tutte le controversie sorte in merito alla partecipazione del ricorrente al corso ESEI durante il rapporto d'impiego con il Consorzio;
che il Tribunale cantonale amministrativo non ha motivo alcuno per distanziarsi da quanto concordato tra gli interessati;
che il ricorso va pertanto parzialmente accolto come alla transazione in rassegna;
che la risoluzione governativa deve dunque essere annullata;
che il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia alla riscossione di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 38 LCons; 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 e 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è evaso ai sensi della transazione di cui ai considerandi.
§ La risoluzione 20 ottobre 1999, no. 4363, del Consiglio di Stato è annullata.
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria