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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.03.2000 52.1999.294

1 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,035 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.1999.00294  

Lugano 1. marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 novembre 1999 di

__________,  patr. da: avv. __________,   

Contro  

la decisione 14 ottobre 1999 del municipio di __________ che le infligge una multa di fr. 1'000.-- per il disturbo della quiete pubblica arrecato dall'__________;

vista la risposta 11 novembre 1999 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 6 settembre 1999 la Polizia cantonale ha segnalato al municipio di __________ che alle 00.40 del 28 agosto 1999 un musicista si esibiva all'interno del bar __________, producendo musica ad un volume sicuramente non idoneo all'orario, che si propagava all'esterno dell'esercizio pubblico attraverso le finestre aperte.

Il 23 settembre 1999 il municipio ha notificato a __________, gerente del locale, un rapporto di contravvenzione per aver disturbato la quiete pubblica e violato gli art. 53 LEsPub, 89 e 104 Regolamento comunale (RC).

La prevenuta in contravvenzione si è giustificata adducendo che quella sera era stato festeggiato un compleanno e che il pianista aveva "esagerato un po' con il volume della musica".

Preso atto delle giustificazioni addotte, il 14 ottobre 1999 il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'000.-- per i fatti addebitatile con il rapporto di contravvenzione.

                                  B.   Contro la predetta risoluzione __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Rievocata la fattispecie, l'insorgente contesta la competenza del municipio a perseguire penalmente le infrazioni alla LEsPub sulla base delle disposizioni della LOC e del RC.

                                  C.   All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestando dettagliatamente le tesi dell'insorgente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).

Notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è stabilito secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale. Le decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali sono quindi deducibili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei casi in cui la possibilità di ricorrervi è espressamente prevista dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm).

                                   2.   A norma dell'art. 208 LOC, contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato, i cui giudizi, salvo diversa disposizione di legge, sono ulteriormente deducibili davanti a questo tribunale.

Le decisioni dei dipartimenti sono a loro volta impugnabili davanti al Consiglio di Stato, a meno che la legge preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo (art. 60 cpv. 2 PAmm).

Nel solco di questa impostazione, l'art. 71 cpv. 1 LEsPub stabilisce che contro le decisioni dei municipi e del dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, fatto salvo quanto dispone l'art. 72. Le decisioni del Consiglio di Stato concernenti il rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, di certificati di capacità e di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico sono ulteriormente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Le altre sono invece definitive (art. 71 cpv. 3 LEsPub).

L'art. 72 LEsPub, riservato dall'art. 71 cpv. 1, dispone invece che le decisioni rese dai municipi e dal dipartimento in materia contravvenzionale sono direttamente deducibili davanti a questo tribunale. Questa norma si riallaccia all'art. 66 LEsPub, che commina multe da 20.-- a 10'000.-- fr. per le infrazioni alla LesPub. Essa è inoltre correlata all'art. 67 LesPub, che attribuisce all'autorità concedente il potere di punire le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e di deroghe, riservando al dipartimento la competenza di perseguire ogni altra infrazione.

Nella misura in cui prevede la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del dipartimento in materia contravvenzionale, l'art. 72 LEsPub è perfettamente congruente con l'ordinamento giuridico cantonale. Non lo è invece affatto nella misura in cui prevede la possibilità di dedurre, direttamente davanti a questo tribunale le multe inflitte dai municipi in base alla LEsPub. Entro questi limiti, l'art. 72 LEsPub introduce infatti un'eccezione del tutto ingiustificata all'ordinamento sancito dalla LOC, che prevede la possibilità di impugnare questi provvedimenti dapprima davanti al Consiglio di Stato e soltanto in seguito davanti a questo tribunale (art. 148 cpv. 3 LOC).

La portata di questa incongruenza, che sarebbe auspicabile eliminare in quanto fonte di continui equivoci, è comunque limitata, poiché la LEsPub attribuisce ai municipi soltanto la competenza di perseguire penalmente le infrazioni in materia di permessi speciali (art. 30 seg. LEsPub) e di orari di apertura e chiusura (art. 37 seg. LEsPub), riservando al dipartimento il perseguimento di ogni altra infrazione.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, la ricorrente impugna davanti a questo tribunale una multa che il municipio le ha inflitto per violazione dell'art. 89 RC, tutelante la quiete notturna, e dell'art. 104 RC, disciplinante l'uso di strumenti ed apparecchi musicali negli esercizi pubblici. Pur richiamando l'art. 53 LEsPub, che si limita a sancire la responsabilità del gerente, la multa non si fonda sulla LEsPub, ma sul regolamento comunale. Il municipio rimprovera infatti alla ricorrente di aver violato disposizioni del RC sulla tutela della quiete pubblica. Non le addebita di aver infranto prescrizioni di permessi speciali o disatteso i limiti degli orari di apertura e chiusura fissati da sue decisioni. La procedura è quindi retta dagli art. 145 seg. LOC.

Ne discende che il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato davanti al Consiglio di Stato (STA 12.1.99 in re comune di Giubiasco; 25.8.99 in re comune di Chiasso): istanza, davanti alla quale andavano fatte valere anche le censure sollevate in relazione alla competenza dell'autorità comunale a reprimere turbative derivanti dalla gestione di un esercizio pubblico.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato irricevibile e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm).

Non essendo l'esito attribuibile ad un'erronea indicazione dei rimedi di diritto, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente.

Per questi motivi,

visti gli art. 66, 67, 71, 72 LEsPub; 3, 4, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         §. Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario