Incarto n. 52.1999.00289
Lugano 17 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 novembre 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 13 ottobre 1999 del Consiglio di Stato, (no. 4239) che annulla da decisione 19 maggio 1999 con cui il municipio di __________ ha negato ad __________ e __________ il permesso di sopraelevare uno stabile del nucleo (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
- 10 novembre 1999 del municipio di __________;
- 17 novembre 1999 di __________ e __________;
- 17 novembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 gennaio 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di sopraelevare una casa d'abitazione di due piani, situata nel nucleo di __________ (part. n. __________ RFD; zona NVB), allo scopo di creare un nuovo piano abitabile, trasformando il piccolo appartamento di due locali del primo piano in un appartamento di cinque locali con doppi servizi disposto su due livelli.
La facciata NW dell'edificio, alta tra m 4.35 e 5.75, verrebbe innalzata sino ad un'altezza di m 7.55 (Dh: + m 3.20, rispettivamente + m 1.80). Sul lato SE, la sopraelevazione varierebbe invece tra m 1.80 e m 2.80.
Alla domanda si è fra gli altri opposta __________, proprietaria dello stabile contiguo (part. n. 849 RFD), ritenendo che l'ampliamento disattendesse l'art. 36b cifra 1 NAPR, che vieta di snaturare l'edificio ed il suo ambiente.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 19 maggio 1999 il municipio ha respinto la domanda di costruzione, ritenendola in contrasto con l'art. 36b NAPR, che ammette soltanto ampliamenti limitati ai reali bisogni tecnici e funzionali e tali da non snaturare l'edificio e il suo ambiente.
C. Con giudizio 13 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato la decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________ e __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'ampliamento fosse contenuto entro limiti ragionevoli, dettati dall'esigenza di rendere più confortevoli le condizioni di abitabilità dell'appartamento del primo piano e che l'aumento della volumetria non fosse atto a snaturare l'edificio interessato e l'ambiente circostante.
Il Consiglio di Stato ha pertanto rinviato gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta alle condizioni d'uso.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti la Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. __________ rimprovera in sostanza al Consiglio di Stato di aver accertato la fattispecie in modo inesatto e di aver travalicato i limiti del potere di cognizione che gli compete in ordine all'applicazione del diritto comunale. L'edificio da ampliare sarebbe attualmente strutturato come casa monofamiliare. L'intervento dovrebbe suddividerlo in due appartamenti. L'ampliamento sarebbe quindi sostanziale ed eccederebbe i limiti posti dall'art. 36b NAPR.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Il municipio evita di prendere chiaramente posizione.
I resistenti __________ e __________ sollecitano a loro volta il rigetto dell'impugnativa, contestando dettagliatamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria del fondo contermine e già opponente, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere le prove offerte dalle parti, che non appaiono suscettibili di procurare a questo questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione, oltre ad essere nota a questo tribunale, emerge invero chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate all'incarto.
2. Le condizioni di edificabilità del nucleo di __________ sono definite dall'art. 36a NAPR. Quelle degli altri nuclei (__________, __________, __________, __________ e __________) sono invece sancite dalla norma seguente (art. 36b NAPR).
Nel nucleo di __________ (zona NVA) gli interventi devono essere realizzati nei limiti delle volumetrie esistenti (art. 36a cifra 2 NAPR). Piccoli ampliamenti, definiti come aggiunte, sono tuttavia concessi limitatamente a reali bisogni tecnici o funzionali dello stabile e a condizione che non snaturino l'edificio e il suo ambiente (art. 36a cifra 2.1 NAPR). Negli altri nuclei (zona NVB), fra cui quello di __________ che qui interessa, gli interventi non sono invece limitati alle volumetrie esistenti. Ampliamenti, ovvero aumenti della volumetria di edifici esistenti, sono ammessi a condizione che siano "limitati a reali bisogni tecnici o funzionali" e che siano "tali da non snaturare l'edificio e il suo ambiente" (art. 36b cifra 2. d NAPR).
Entrambe le norme mirano a salvaguardare l'aspetto architettonico del nucleo. La prima esige infatti che gli interventi si adeguino ai valori ambientali tradizionali. L'altra impone invece di salvaguardare i valori architettonici tradizionali. L'unica differenza che le contraddistingue è data in pratica dall'entità degli aumenti volumetrici ammissibili, che nel nucleo di __________ risulta maggiormente limitata. In entrambi i casi gli ampliamenti sono comunque ammessi soltanto se dettati da "reali bisogni tecnici o funzionali" e a condizione che siano "tali da non snaturare l'edificio e il suo ambiente".
Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, per ampliamento dettato da reali bisogni tecnici o funzionali occorre intendere un intervento indispensabile ai fini di un'ulteriore utilizzazione dello stabile. Determinanti non sono le esigenze personali e soggettive dei proprietari pro tempore, ma le necessità oggettive derivanti dalla destinazione dell'edificio. Possono quindi essere autorizzati soltanto gli interventi effettivamente indispensabili per assicurare la continuazione dell'utilizzazione dell'immobile e per adeguarne la fruibilità agli attuali standard abitativi. Un'estensione sostanziale delle preesistenti possibilità di utilizzazione è di principio esclusa.
Il concetto di "reale bisogno tecnico o funzionale" è di natura indeterminata (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 66 B I seg.). In quanto tale, esso riserva all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto precettivo. Nella misura in cui è riferito ad una norma del diritto autonomo comunale, l'autorità superiore è tenuta a rispettare questo margine d'interpretazione. Essa può scostarsi dall'interpretazione data dal municipio soltanto quando questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 96 I 369 seg, consid. 4).
3. Nell'evenienza concreta, lo stabile dei resistenti è attualmente composto da due appartamenti: uno a pianterreno, comprendente un soggiorno, una cucina, un bagno e tre camere da letto, ed uno, più piccolo, al primo piano, comprendente una cucina, un bagno, due camere da letto ed un sottotetto non abitabile, utilizzato come ripostiglio. Con il controverso intervento i resistenti si ripropongono di realizzare un terzo livello abitabile, comprendente un bagno e tre camere, annesso all'appartamento del primo piano, che verrebbe ristrutturato, ricavando un ampio locale soggiorno dal vano ripostiglio
Il municipio ha ritenuto che l'ampliamento previsto travalicasse i limiti posti dall'art. 36b cifra 2 lett. d NAPR. L'autorità comunale ha in particolare ritenuto che l'aggiunta non fosse sorretta da reali esigenze funzionali e che snaturasse l'edificio preesistente.
Nella misura in cui ha negato l'esistenza di esigenze funzionali oggettivamente fondate, suscettibili di giustificare la sopraelevazione di un intero piano dello stabile preesistente, la tesi del municipio, per quanto opinabile, era senz'altro sostenibile. Che l'appartamento del primo piano sia piccolo è incontestabile. Che non risponda alle esigenze di un moderno standard abitativo è senz'altro possibile. Negare che questa oggettiva inadeguatezza sia atta a giustificare un ampliamento che porta in pratica a raddoppiare la superficie abitabile non appariva tuttavia insostenibile. La valutazione espressa dal municipio in ordine alla sussistenza di reali bisogni funzionali non procedeva da un esercizio abusivo della latitudine di giudizio che il corrispondente concetto giuridico indeterminato impone di riconoscere all'autorità comunale. Affermare che le esigenze di ammodernamento non siano di entità tale da giustificare un ampliamento che sovverte in misura radicale le caratteristiche dell'appartamento del primo piano, raddoppiandone la volumetria, rientrava senz'altro nei limiti di un'interpretazione difendibile del presupposto relativo ai bisogni funzionali, di cui all'art. 36 b NAPR di __________. L'interpretazione del municipio si fondava in definitiva sulla più che ragionevole considerazione che per rendere funzionale l'appartamento non occorre affatto raddoppiarne la capienza.
Orbene, sostituendo, senza validi motivi, la propria interpretazione del concetto di "reali bisogni funzionali" a quella che il municipio gli aveva attribuito, il Consiglio di Stato ha violato il diritto. Esso si è in particolare arrogato un potere di cognizione che contraddice l'autonomia comunale.
Già per questo motivo il ricorso deve essere accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione di diniego della licenza.
4. La tassa di giustizia e le ripetibili vanno poste a carico dei resistenti in quanto soccombenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 36b NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 13 ottobre 1999 del Consiglio di Stato (n. 4239) è annullata.
1.2. la decisione 19 maggio 1999 del municipio di Barbengo è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno fr. 1'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario