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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2000 52.1999.285

2 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·696 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.1999.00285  

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 ottobre 1999 di

__________, __________, patrocinati dall'avv. __________  

Contro  

la decisione 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato (n. 4152) che respinge in ordine il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la risoluzione 16 giugno 1999 con cui il consiglio comunale __________ ha modificato alcune NAPR;

vista la risposta 1. dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

preso atto che il municipio di __________ non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 16 giugno 1999 il consiglio comunale di __________ ha risolto a larga maggioranza di modificare gli art. 7, 11-14, 17 e18 NAPR;

che il 18 giugno 1999 la decisione è stata pubblicata all'albo conformemente all'art. 74 LOC;

che il 27 agosto 1999 __________ e __________ hanno impugnato la predetta risoluzione davanti al Consiglio di Stato, contestando la modifica dell'art. 14 NAPR, siccome non suffragata da un adeguato cambiamento delle circostanze;

che il 27 settembre 1999 le modifiche apportate alle NAPR sono state pubblicate all'albo giusta l'art. 34 cpv. 2 LALPT;

che con giudizio 6 ottobre 1999 - fondato esclusivamente sull'applicazione della LOC - il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, siccome manifestamente tardiva;

che contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che gli insorgenti rilevano di non aver mai inteso contestare la legittimità della risoluzione resa dal consiglio comunale dal profilo della LOC; l'impugnativa presentata al Consiglio di Stato verteva esclusivamente sul diritto pianificatorio; non sarebbe tardiva, ma semmai prematura, in quanto inoltrata prima della pubblicazione prevista dall'art. 34 LALPT;

che, in conclusione, gli insorgenti contestano il giudizio governativo siccome viziato da formalismo eccessivo;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato con argomenti che verranno discussi qui appresso; il municipio di __________ non ha invece presentato osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC, sulla quale si fonda il giudizio impugnato;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che con il gravame inoltrato al Consiglio di Stato i ricorrenti hanno chiaramente manifestato l'intenzione di contestare la decisione del consiglio comunale dal profilo del diritto pianificatorio; i ricorrenti non hanno minimamente messo in dubbio la regolarità della procedura di adozione della variante di PR;

che la valenza esclusivamente pianificatoria del ricorso era certa ed evidente;

che al momento del suo inoltro il ricorso era prematuro, in quanto presentato prima che la variante di PR fosse pubblicata giusta l'art. 34 LALPT;

che al momento in cui il Consiglio di Stato ha reso il giudizio qui impugnato il ricorso non era tuttavia più prematuro, poiché la variante di PR era stata nel frattempo pubblicata;

che, di conseguenza, nulla impediva, a quel momento, al Consiglio di Stato di statuire sul merito dell'impugnativa in qualità di autorità preposta all'approvazione dei PR e all'evasione dei relativi ricorsi (art. 37 LALPT);

che, dichiarando il ricorso irricevibile per motivi tratti dalla LOC, che i ricorrenti non avevano minimamente invocato ed omettendo di esaminare l'impugnativa dal profilo del diritto pianificatorio al quale costoro si richiamavano, il Consiglio di Stato è incorso in un palese diniego di giustizia;

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato siccome lesivo del diritto e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché, raccolte le osservazioni delle parti interessate, lo evada in ossequio all'art. 37 LALPT;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 74, 208 LOC; 34 seg. LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato

          (n. 4152) è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché

          statuisca sul ricorso 27 agosto 1999 di __________ e __________ giusta l'art. 37 LALPT.

                                   2.   Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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