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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.01.2000 52.1999.238

10 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,601 mots·~8 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.1999.00238  

Lugano 10 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 settembre 1999 di

__________,   

Contro  

la decisione 25 agosto 1999 (n. 3320) del Consiglio di Stato che, in accoglimento parziale del suo ricorso 7 gennaio 1999, ha annullato il bando di concorso per l'affitto dell'alpe __________ durante il periodo 1999/2004 pubblicato dall'ufficio patriziale di __________ il 29 dicembre 1998;

viste le risposte:

-    23 settembre 1999 della Sezione dell'agricoltura;

-    29 settembre 1999 dell'Amministrazione Patriziale di __________;

-    29 settembre 1999 di __________;

-    29 settembre 1999 del Consiglio di Stato;

preso atto della replica 22 ottobre 1999 e delle dupliche:

-    10 novembre 1999 dell'Amministrazione Patriziale di __________;

-    10 novembre 1999 del Consiglio di Stato;

-    24 novembre 1999 della Sezione dell'agricoltura;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'alpe __________ è ubicato in fondo alla valle __________, sul territorio del comune di __________. Sullo stesso vantavano dei diritti di erbatico il legato elemosina del patriziato di __________ e il patriziato di __________ in ragione di 72/114 e 42 /114 rispettivamente.

                                  B.   Il 29 dicembre 1998 l'ufficio patriziale di __________ ha indetto il concorso per l'affitto dell'alpe __________ durante il periodo 1999/2004, pubblicandolo sul foglio ufficiale dello stesso giorno (n. 104/1998, pag. 8458). L'affitto era suddiviso in due lotti: l'uno prevedeva un carico d'alpeggio di 33 UBG, l'altro di 20 UBG, in entrambe i casi per capi ovini. Il canone massimo di affitto era di fr. 1'065.-- per il primo lotto, di fr. 650.-- per il secondo. Termine per la presentazione delle offerte era indicato il 15 gennaio 1999, alle ore 17.00.

                                  C.   __________, cittadino patrizio di __________, affittuario fino a quel momento dell'alpe per la parte spettante al patriziato di __________ ed altresì offerente nella procedura di concorso in rassegna, ha impugnato il bando di concorso con gravame 7 gennaio 1999 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarlo. L'insorgente ha, in sintesi, contestato la suddivisione in due lotti dell'affitto dell'alpe nonché la legittimità del canone di affitto massimo indicato. Ha inoltre contestato la brevità del termine per l'inoltro delle offerte.

                                  D.   Con risoluzione 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha "parzialmente accolto come ai considerandi" l'impugnativa, annullando nel contempo il bando di concorso. In sostanza il Governo ha respinto tutte le censure. Ha nondimeno accolto le osservazioni della sezione dell'agricoltura, secondo cui i canoni massimi di affitto indicati, accertati con decisione 4 ottobre 1993 da parte della sezione medesima, non erano più applicabili. Il Governo ha quindi imposto all'ufficio patriziale di pubblicare un nuovo bando indicante i nuovi canoni massimi frattanto stabiliti da parte della sezione dell'agricoltura.

                                  E.   __________ si è aggravato innanzi a questo Tribunale con impugnativa 14 settembre 1999 avverso il giudicato governativo, chiedendo la messa a concorso in un solo lotto dell'affitto dell' (intero) alpe.

Il Consiglio di Stato, l'ufficio patriziale di __________ e __________, già affittuario dell'alpe per i diritti di erbatico del patriziato di __________ e parimenti offerente nella procedura di concorso in rassegna, hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. L'ufficio patriziale di __________ ha ribadito la posizione assunta innanzi all'istanza inferiore, cui aveva comunicato di non volere interferire nella procedura. Pure la sezione dell'agricoltura ha confermato le osservazioni inoltrate al Consiglio di Stato, secondo cui la decisione di suddividere l'affitto dell'alpe in due lotti spettava all'ufficio patriziale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP; 7 in fine LCAA). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 lett. a e b LOP). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. In questa sede l'impugnativa verte esclusivamente sulla suddivisione in due lotti dell'affitto dell'alpe adottata dall'ufficio patriziale nel bando di concorso e tutelata da parte del Consiglio di Stato.

                                         2.2. Come già è stato spiegato in fatto, sull'alpe __________ vantavano dei diritti di erbatico il legato elemosina del patriziato di __________ e il patriziato di __________ in ragione di 72/114 e 42 /114 rispettivamente. Per questo motivo l'alpe è stato affittato separatamente dai due enti in proporzione alle rispettive interessenze sino al 1998. Nello stesso tempo le due amministrazioni patriziali hanno studiato la possibilità di concentrare i diritti detenuti congiuntamente su vari alpi, con lo scopo di migliorarne la gestione. In attesa di perfezionare un'intesa in tal senso, l'ufficio patriziale di __________ ha ottenuto l'autorizzazione da quello di __________ a gestire il concorso per l'affitto dell'intero alpe __________ durante il periodo 1999/2004, pubblicandolo sul foglio ufficiale del 29 dicembre 1998. Per ossequiare le rispettive interessenze, l'affitto è stato suddiviso in due lotti: il primo era riferito ai diritti d'erba del legato elemosina del patriziato di __________, il secondo a quelli del patriziato di __________. La censura dell'insorgente secondo cui l'ufficio patriziale avrebbe potuto e dovuto procedere ad un unico affitto dell'intero alpe, ossia in un solo lotto, deve essere disattesa già per questo motivo. Il patriziato di __________ non poteva difatti disporre, a quel momento, di tutti i diritti sull'alpe __________. Tale evento si è difatti concretizzato solo attraverso la successiva convenzione, sottoscritta in data 10/11 marzo 1999 dagli uffici patriziali, adottata dalle rispettive assemblee il 24 marzo 1999 (__________) e 23 aprile 1999 (__________) e approvata dalla sezione degli enti locali il 21 luglio 1999. Mediante tale atto i due enti in rassegna hanno concentrato i rispettivi diritti detenuti congiuntamente su diversi alpi in territorio di __________: a tal fine tutti i diritti d'alpe concernenti l'alpe __________ (in totale 114) sono stati assegnati al patriziato di __________ e tutti i fabbricati dell'alpe stessa sono stati assegnati al legato elemosina del medesimo patriziato.

2.3. Nella decisione impugnata, del 25 agosto 1999, il Consiglio di Stato ha intenzionalmente omesso di considerare la portata della convenzione appena menzionata, adducendo - erroneamente - che a quella data non fosse ancora stata approvata dalla sezione degli enti locali (cfr. consid. 2 del giudizio governativo). Ai fini del presente giudizio non occorre tuttavia verificare se il Governo avesse invece dovuto verificare gli effetti di tale accordo sul bando di concorso precedentemente pubblicato. Infatti, il bando è stato annullato da parte dello stesso Consiglio di Stato per altro motivo, per cui l'ufficio patriziale dovrà procedere alla pubblicazione di un nuovo concorso, che non potrà prescindere dall'esistenza della convenzione frattanto conchiusa tra i due patriziati. Come rettamente osserva l'amministrazione di __________ nella risposta 29 settembre 1999 "il fatto di separare o meno in lotti l'alpe sarà deciso dall'ufficio patriziale" in tale contesto, previa valutazione dell'influenza sul concorso di tale documento. L'assenza dell'accordo in rassegna aveva difatti costituito uno dei motivi con cui l'ufficio patriziale di __________ aveva giustificato la messa a concorso in due lotti dell'affitto dell'alpe (cfr. risposta 21 gennaio 1999 al Consiglio di Stato, pag. 3): motivo che, frattanto, è venuto meno. Ne discende che l'esame della censura rivolta dall'insorgente alla procedura di concorso in due lotti separati appare, a questo stadio, prematura. Circostanza che implica la reiezione dell'impugnativa.

2.4. Sia comunque soggiunto, a titolo abbondanziale, che il Tribunale condivide la censura di __________ secondo cui la contestazione dell'affitto dell'alpe due lotti non è stata affrontata in maniera sufficientemente approfondita e, pertanto, soddisfacente da parte delle istanze inferiori, ma in particolare dal Consiglio di Stato. Per legittimare tale scelta l'ufficio patriziale aveva infatti addotto che la convenzione tra i due patriziati regolamentante i diritti sull'alpe __________ non fosse ancora stata approvata ed inoltre che esso intendeva mantenere la possibilità d'alpeggio ai due precedenti affittuari dell'alpe, entrambi patrizi di __________. Ora, se il primo dei motivi dianzi menzionati è frattanto venuto meno, il secondo non é stato esaminato, soprattutto con riguardo al principio della legalità e della parità di trattamento, da parte del Consiglio di Stato, il quale si è limitato a banalizzare i rimproveri sollevati dall'insorgente senza però comprenderne la reale portata giuridica. Procedendo in questo modo il Governo ha omesso di verificare, segnatamente, se l'affitto in due lotti dell'alpe soddisfi, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, i requisiti della gestione razionale dei beni agricoli sancita all'art. 7 cpv. 2 lett. a LOP e permetta nel contempo di praticare la sorveglianza del bestiame caricatovi, prescritta dall'art. 6 in fine del nuovo regolamento patriziale: condizione che l'insorgente sostiene sia economicamente sopportabile - e pertanto ossequiabile - solo se l'intero alpe vien aggiudicato ad un solo affittuario. Inoltre il Consiglio di Stato non ha verificato se, pur tenendo conto della specifico settore (affitto agricolo) sul quale si innesta la procedura di concorso, sia lecito allestire il bando di gara in funzione di una precostituita decisione di aggiudicazione del contratto a favore di due cittadini patrizi. Ma, come è stato spiegato poco sopra, è ora possibile che, dopo l'assegnazione di tutti i diritti concernenti l'alpe __________ al patriziato di __________, finalizzata ad una miglior gestione dello stesso, l'ufficio patriziale ritorni sulla decisione di affittarlo in due lotti: se dovesse mantenere tale scelta dovrà tuttavia essere in grado di puntualmente giustificarla - e con esso il Consiglio di Stato - avuto riguardo alle problematiche appena elencate sollevate dal ricorrente.

                                   3.   Alla luce delle considerazioni che precedono il Tribunale rinuncia a percepire una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 12, 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 46 PAmm nonché il regolamento patriziale;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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