Incarto n. 52.1998.00213
Lugano 23 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 agosto 1998 di
__________ e __________ patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 7 luglio 1998, no. 3187, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti avverso la decisione 6 novembre 1997 del municipio di __________ in materia di determinazione del domicilio;
viste le risposte:
- 28 settembre 1998 del municipio di __________;
- 2 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
- gli scritti 18 febbraio 1999 e 2 agosto 2000 del patrocinatore dei ricorrenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I coniugi __________ e __________, attinenti di __________, negli anni '60 rispettivamente '70 hanno trasferito il loro domicilio a __________, dove hanno costruito una casa, che hanno poi ceduto ai figli, mantenendo per sé un diritto di usufrutto.
B. Nel 1986 si sono dichiarati partenti per la __________ ed il 23 febbraio 1987 si sono iscritti presso la rappresentanza svizzera di __________, ottenendo un permesso di residenza valido dall'11 maggio 1987 fino al 10 maggio 1989, rinnovato una prima volta fino al 1994 ed in seguito fino al 6 marzo 2000.
C. Con decisioni 6 novembre 1997, notificate il 19 gennaio 1998, il municipio di __________ ha stabilito d'ufficio il domicilio degli insorgenti nel proprio comune a partire dal 1. gennaio 1997, sostenendo che la loro casa d'abitazione a __________ era divenuta la loro dimora fissa.
D. Con ricorso 23 gennaio 1998 i coniugi __________ hanno chiesto al Consiglio di Stato di annullare tali risoluzioni municipali, affermando di risiedere a __________ (E) e di recarsi a __________ unicamente per far visita ai figli ed alla nipote.
E. Con decisione 7 luglio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto applicabile l'art. 1 cpv. 5 dello Scambio di lettere del 31 ottobre 1989 tra la Svizzera e la Spagna concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare ed ininterrotta di cinque anni (in seguito: Convenzione), in base al quale i permessi C o E, concessi ai cittadini svizzeri residenti da cinque anni in Spagna, scadono dopo un'assenza dalla Spagna di sei mesi. In effetti, i ricorrenti stessi hanno ammesso che nel 1996 si sono assentati dalla Spagna per un periodo superiore a sei mesi. In virtù dell'art. 24 CC il nuovo domicilio degli insorgenti si troverebbe quindi nel luogo di dimora, ossia a __________.
F. Contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza ripropongono gli stessi argomenti esposti dinanzi al Consiglio di Stato. Adducono inoltre di aver risieduto a __________ più frequentemente e più a lungo a partire dal 1996, in quanto hanno cominciato ad accusare problemi di salute e di conseguenza sono ritornati in Ticino per sottoporsi ad appropriate cure mediche. Essi non avrebbero comunque mai abbandonato il loro domicilio di __________; circostanza che neppure il municipio di __________ avrebbe saputo smentire.
Subordinatamente essi fanno valere l'art. 1 cpv. 5 2. periodo Convenzione, il quale prevede che la scadenza dei permessi C ed E dopo sei mesi di assenza dalla Spagna può essere evitata, se prima di tale termine l'interessato inoltra una richiesta di proroga dei permessi per altri due anni. I ricorrenti sostengono che prolungando il loro permesso di residenza in Spagna fino al 2000, essi avrebbero tacitamente inoltrato una tale richiesta di proroga.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, delle cui argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
H. Il 16 febbraio 1999 __________ è deceduto. Il suo patrocinato ha comunicato al Tribunale che i suoi eredi legittimi, ossia la moglie ed i due figli, hanno rinunciato all'eredità.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. __________ è legittimata a ricorrere giusta l'art. 43 PAmm. La causa va invece stralciata dai ruoli per quanto concerne __________, ritenuto che la rinuncia dei suoi eredi alla successione pone per essi termine alla causa (art. 24 PAmm in relazione con l'art. 102 CPC; cfr. pure Cocchi / Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 2000, n. 2. ad art. 102 CPC). Il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito (art. 18 PAmm).
2. Giova preliminarmente osservare che lo Scambio di lettere del 31 ottobre 1989 tra la Svizzera e la Spagna concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare ed ininterrotta di cinque anni non torna applicabile alla fattispecie, in quanto il caso dev'essere esaminato nell'ottica dell'art. 6 LOC.
3. Giusta l'art. 24 Cost., che ha sostanzialmente ripreso il tenore dell'ora abrogato art. 45 Cost., ogni svizzero può stabilirsi in qualsiasi parte del Paese. La libertà di domicilio è un aspetto parziale del diritto fondamentale alla libertà personale (DTF 90 I 34 seg.; J. P. Müller, Die Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, pag. 70 seg.). Grazie ad essa, ogni svizzero può liberamente risiedere o soggiornare in qualsiasi località del territorio elvetico. La libertà di domicilio (Niederlassungsfreiheit, liberté d'établissement) garantisce tanto il domicilio (Niederlassung, établissement), quanto la semplice dimora (Aufenthalt, séjour, secondo la terminologia dell'abrogato art. 47 Cost.; cfr. D. Chr. Dicke, Commentaire de la Constitution fédérale suisse, ad art. 45 N. 8; J. F. Aubert, Traité de droit constitutionel suisse, N. 1959 seg.). Ai cantoni ed ai comuni è data unicamente la facoltà di stabilire i limiti entro i quali i cittadini svizzeri sono tenuti a notificare la loro presenza all'autorità (H. R. Thalmann, Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz, §§ 32-39, N. 1.2.).
La libertà di domicilio garantita dall'art. 24 Cost. non conferisce comunque il diritto di designare come domicilio (residenza) un luogo qualsiasi, con il quale non si intrattengono particolari rapporti. Affinché un determinato luogo possa essere considerato come domicilio di una persona secondo la norma in esame, devono in ogni caso essere dati alcuni presupposti di fatto (K. Spühler, Die Rechtsprechung zur polizeilichen Meldepflicht bei Niederlassung und Aufenthalt, ZBl 1992, pag. 338).
Oggetto della tutela assicurata dall'art. 24 Cost. è soltanto il rapporto di polizia che intercorre fra il singolo cittadino e l'autorità. La tutela non si estende né al domicilio civile (art. 23 CC), né a quello fiscale (art. 4 DFID e 2 LT), né a quello politico (art. 3 LEDP e 5 LVE, ora abrogato), né al domicilio assistenziale (art. 4 seg. LAS). Il concetto di domicilio al quale fa riferimento la norma costituzionale non si identifica con i concetti di domicilio sopra citati. Anche se sono strettamente connessi dal profilo fattuale e spesso coincidono (cfr. G. Corti, Pareri del Consulente giuridico del Consiglio di Stato; RDAT 1990, pag. 304), il domicilio civile (Wohnsitz) e quello di polizia (Niederlassung) sussistono indipendentemente l'uno dall'altro (Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, Vorbemerkungen ad art. 23 CC N. 6; Spühler, op. cit., pag. 339). A differenza del domicilio civile, la residenza di polizia sussiste soprattutto in base a fattori oggettivi ed accertabili. Il legame soggettivo dell'interessato con un determinato luogo non è di rilievo (Thalmann, op. cit. §§ 32-39 N. 2.3.1). La durata della permanenza prevista assume importanza soltanto per distinguere la residenza a scopo di domicilio (Niederlassung) da quella a scopo di semplice dimora (Aufenthalt; cfr. Spühler, op. cit., pag. 342 N. 3 e 341 N. 4). Diversamente dal domicilio civile, che può sussistere soltanto in un luogo (art. 23 CC), il domicilio di polizia può essere dato contemporaneamente anche in rapporto a più località. In generale, in questi casi, si considera come domicilio di polizia il luogo con il quale vengono intrattenute le relazioni più intense. Gli altri luoghi di soggiorno sono invece considerati come semplici luoghi di dimora (Spühler, op. cit., pag. 339 N. 2; Thalmann, op. et loc. cit., N. 2.1.1.1.).
Il domicilio di polizia non pregiudica comunque l'accertamento del domicilio civile, del domicilio fiscale e del domicilio politico. Il domicilio di polizia ed il luogo di deposito degli atti costituiscono soltanto un indizio ai fini dell'individuazione del domicilio civile e degli altri tipi di domicilio che, analogamente a quello civile, fanno capo ai criteri di determinazione sanciti dall'art. 23 CC (DTF 90 I 28; Bucher, op. cit. ad art. 23 N. 36 seg.). Pur avendo in comune il medesimo fondamento di fatto, il domicilio di polizia non limita la libertà di decisione delle diverse autorità chiamate ad accertare il domicilio civile, fiscale o politico (Spühler, op. cit., pag. 343 N. 4).
4. Giusta l'art. 6 LOC, è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio della LOC, ripreso dagli art. 2 LT e 5 LVE (ora abrogato), si riallaccia al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3 consid. 3; RDAT 1982, pag. 71 seg.; Bucher, op. cit., ad art. 23 N. 3 seg.; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in Schweizerisches Privatrecht, Vol. II, pag. 286 seg.).
Vi è residenza, secondo le norme succitate, quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali.
L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6 LOC l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto.
5. L'accertamento operato dal municipio giusta l'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di una determinata persona rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'esecutivo comunale dall'art. 106 lett. e LOC: norma che obbliga tale organo a tenere ed aggiornare i cataloghi civici, il ruoli della popolazione e gli altri registri che la legge gli impone di allestire (ad es. l'elenco dei contribuenti prescritto dall'art. 195 LT).
Tale accertamento verte in primo luogo su aspetti che vanno oltre il semplice rapporto di polizia. Esso non si limita infatti a determinare il luogo in cui l'interessato risiede e che ha concretamente posto al centro delle sue relazioni personali, ma si pronuncia anche sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi durevolmente, che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.
Tenuto conto delle relazioni che dal profilo fattuale intercorrono tra il domicilio così com'è concepito dall'art. 6 LOC ed il domicilio di polizia al quale fa riferimento l'art. 24 Cost., nella maggior parte dei casi l'accertamento operato dal municipio si pronuncia tuttavia anche sull'esistenza o sull'inesistenza del sottostante rapporto di polizia.
6. Con la determinazione qui in esame, il municipio di __________ ha stabilito che il domicilio della ricorrente si trova in tale comune a partire dal 1. gennaio 1997.
La decisione censurata si fonda sull'art. 6 LOC e sull'art. 23 CC. Il provvedimento è giustificato dalla constatazione che l'insorgente avrebbe da sempre risieduto a __________, che a partire dal 1. gennaio 1997 essa avrebbe lasciato tale comune solo per brevi periodi, che essa avrebbe usufruito regolarmente dei servizi comunali (cfr. consumi annuali energia elettrica), mantenendo legami stretti con i famigliari residenti in Ticino. La tesi non può essere appoggiata.
6.1. A detta del municipio di __________ non avrebbe mai cessato di avere il proprio domicilio in tale comune, in quanto fin dal 1986, data del suo trasferimento in Spagna, essa avrebbe continuato ad abitarvi per lunghi periodi, oltre i limiti concessi dalla legge. La situazione sarebbe stata tollerata dalla precedente amministrazione comunale, a differenza dell'attuale.
Tale fatto, non dimostrato, è irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto in questa sede dev'essere unicamente stabilito se la ricorrente a partire dal 1. gennaio 1997 ha trasferito il suo domicilio a __________. Quanto è accaduto in precedenza non è pertinente alla fattispecie qui in discussione.
6.2. A comprova delle sue asserzioni, il comune resistente ha unicamente prodotto i consumi di elettricità per la casa costruita dai coniugi __________.
Il consumo annuo di energia elettrica rilevato per tale oggetto è costantemente diminuito negli anni (29'552 KWh nel 1993/4, 18'116 KWh nel 1995/1996). Nel 1996/1997 il consumo di energia è ulteriormente sceso: mentre nel periodo invernale (10.1996 - 03.1997) è stato ancora misurato un consumo di energia di 9'682 KWh, lo stesso è risultato nullo nella fascia estiva (04.1997-09.1997). Ne discende che i dati addotti dal municipio di __________ dimostrano il contrario di quanto da esso asserito, ossia che a partire dal 1. gennaio 1997 l'interessata non abitava a __________.
In ogni caso si osserva che il municipio di __________ non ha provato che i consumi di energia relativi alla casa summenzionata sono stati cagionati dai coniugi __________. Le asserzioni difensoriali, secondo cui il consumo di energia elettrica sarebbe da addebitare ai figli ed alla signora __________, quest'ultima pure usufruttuaria della casa, devono essere considerate credibili in mancanza di prove contrarie.
La questione può comunque restare irrisolta: per i motivi di cui si dirà in seguito, l'interessata non può comunque essere considerata domiciliata nel comune di __________.
6.3. La ricorrente ha ammesso che a partire dal 1996 a causa di problemi di salute suoi e del marito, è stata costretta a fare ritorno in Svizzera. Le fatture ed i certificati medici agli atti dimostrano quanto asserito. Anche il municipio di __________ ha dato atto di ciò.
Il rientro a __________ è dunque stato dettato da motivi di salute e non è da ricondurre ad una libera decisione. L'intenzione di mantenere il domicilio in Spagna si desume inoltre dal fatto che essa ha prorogato il suo permesso di residenza in Spagna fino all'anno 2000. Ciò denota la volontà di prolungare anche la validità del suo domicilio all'estero a discapito di un eventuale domicilio in Ticino. Dall'insieme di queste circostanze non emerge dunque l'intenzione della ricorrente di stabilirsi durevolmente a __________ a partire dal 1. gennaio 1997. Al contrario le stesse portano alla conclusione che __________ si proponeva di mantenere il suo domicilio in Spagna. Viene così a cadere il presupposto soggettivo di cui all'art. 23 CC.
Ne discende che dal profilo degli art. 6 LOC e 23 CC l'insorgente non può essere considerata domiciliata nel comune resistente.
7. 7.1. In esito alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso di __________ va quindi accolto, annullando il giudizio governativo. Restano riservate le decisioni che il municipio di __________ e le autorità fiscali sono chiamate a prendere in merito al domicilio politico e fiscale.
7.2. La causa inoltrata da __________ va invece stralciata dai ruoli.
8. Visto l'esito dei gravami non si prelevano né tasse né spese (art. 28 PAmm).
Il comune di __________ è tenuto a versare a __________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24 Cost.; 45, 47 Cost. del 1874.; 23 CC; 102 CPC; 6, 106, 208 LOC; 2 LT; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso presentato da __________ è accolto.
§ Di conseguenza la decisione 7 luglio 1998 del Consiglio di Stato e la decisione 6 novembre 1997 del municipio di __________ concernenti l'insorgente sono annullate.
2. Il ricorso presentato da __________ è stralciato dai ruoli.
3. Non si prelevano né tasse né spese. Il comune di __________ rifonderà a __________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria