Incarto n. 52.98.00010-9
Lugano 25 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 16 gennaio 1998 della __________ patrocinata dall'avv. __________ b) 16 gennaio 1998 dell' __________ e di __________ patrocinati dall'avv. __________
Contro
la decisione 16 gennaio 1998, n. 6482, del Consiglio di Stato, che: a) annulla la licenza edilizia 17 dicembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente __________ per la costruzione di un centro per il pretrattamento ed il trasbordo di scarti metallici riciclabili nella zona industriale (part. no. __________ RFD), accogliendo l'impugnativa contro di essa presentata da __________ ed __________, e b) dichiara irricevibili le impugnative presentate contro la stessa licenza dall'Associazione ticinese __________ e da __________, rispettivamente dalla ditta __________ e __________;
viste le risposte:
- 27 gennaio 1998 del Consiglio di Stato;
- 5 febbraio 1998 del municipio di __________;
- 18 febbraio 1998 di __________, __________ e __________;
- 18 febbraio 1998 __________
- 2 marzo 1998 di __________ e __________;
- 13 marzo 1998 del Dipartimento del territorio, SPU;
al ricorso sub a;
- 27 gennaio 1998 del Consiglio di Stato;
- 4 febbraio 1998 della __________;
- 5 febbraio 1998 del municipio di __________;
- 13 marzo 1998 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
al ricorso sub b;
assunte le prove;
preso atto delle conclusioni:
- 19 ottobre 1999 di __________ e __________;
- 26 ottobre 1999 __________, __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 dicembre 1996 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire in località __________ (part. n. __________RFD) uno stabilimento destinato al pretrattamento ed al trasbordo di scarti metallici riciclabili. L'opera prevista verrebbe a sorgere su un vasto sedime (11'702 mq), situato nella zona industriale-artiginale del PR (zona J1), all'intersezione tra l'autostrada A13 e la linea ferroviaria del San Gottardo. Essa risulterebbe costituita da un edificio amministrativo e da un ampio capannone (m 65.50 x 32 x 13.50), nel quale gli scarti metallici verrebbero ridotti di volume, mediante presse e sminuzzatrici per essere caricati in contenitori da trasportare, su strada o per ferrovia, alla centrale della __________ a __________ per il successivo trattamento. Lo stabilimento si prefigge in particolare di raccogliere scarti di carrozzerie, motori, componenti metalliche di automobili, resti da lavorazione di officine meccaniche/industriali, residui di carpenteria metallica, nonché rifiuti metallici provenienti dalle economie domestiche.
Stando alle indicazioni della richiedente, il quantitativo annuo di scarti trattati dovrebbe aggirarsi sulle 15000 t.
Nel termine di pubblicazione si sono opposti alla domanda __________ ed __________, proprietari delle part. n. __________ e __________RFD, situati in prossimità del fondo dedotto in edificazione, l'Associazione ticinese __________, __________, proprietario di un fondo (part. n. __________RFD), situato nella zona residenziale e la ditta __________ e __________ di __________, titolare di un centro analogo in quel comune.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 dicembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'autorità cantonale.
Contro quest'atto sono insorti davanti al Consiglio di Stato gli opponenti, contestandolo soprattutto dal profilo della conformità con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione e della compatibilità ambientale.
C. Con unico giudizio del 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili per carenza di legittimazione attiva tanto il ricorso della __________ e di __________, quanto quello di __________ e __________. Ha comunque annullato la licenza, accogliendo l'impugnativa dei vicini __________.
Dopo aver escluso che l'impianto soggiacesse all'EIA, il Governo ha ritenuto che la licenza in contestazione violasse il diritto perché non terrebbe debitamente conto delle ripercussioni ambientali che potrebbero derivare dall’impianto in base alla sua potenza. Determinanti sarebbero i quantitativi che l'impianto è in grado di trattare funzionando a pieno regime e non quelli che la __________ prevede di trattare. L'importanza dell'impianto esigerebbe inoltre la preventiva approvazione del piano particolareggiato della zona industriale (PPZI) previsto dal PR. Rilasciando la licenza sulla base di una pianificazione insufficiente, l'autorità comunale avrebbe pertanto disatteso anche il principio della pianificazione preventiva.
D. Contro il predetto giudizio governativo sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto la __________, quanto gli opponenti __________ e __________. __________ e __________ l’hanno invece accettato.
a. La __________ contesta che la licenza debba essere commisurata alle effettive potenzialità dell'impianto. A suo avviso si tratterebbe di un ingiustificato processo alle intenzioni. Determinante ai fini della valutazione delle ripercussioni ambientali sarebbe soltanto la sua effettiva utilizzazione.
Infondate sarebbero pure le obiezioni sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento all'asserita insufficienza del PP della zona industriale. Tale piano, osserva, è stato formalmente approvato dallo stesso Consiglio di Stato. Il fatto che debba essere ulteriormente perfezionato non permetterebbe di inibirne gli effetti. Decisiva sarebbe unicamente la circostanza che l'opera è perfettamente conforme a tale piano.
In conclusione la __________ postula quindi il ripristino della licenza annullata.
b. Ad opposta conclusione pervengono la __________ e __________ che impugnano il giudizio governativo, rivendicando la legittimazione attiva e postulando il rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché statuisca sul merito delle censure sollevate in quella sede.
La __________ sostiene di essere legittimata a ricorrere in quanto agente in difesa degli interessi delle ditte concorrenti della __________. __________ ritiene invece di disporre della qualità per agire in via di ricorso in quanto esposto più di altri alle immissioni derivanti dal controverso l’impianto valutate in base alle sue effettive possibilità di utilizzazione.
Fondandosi su quest’ultime i ricorrenti contestano poi le conclusioni della perizia fonica allegata alla domanda di costruzione. I calcoli, obiettano, andrebbero allestiti sulla base di un quantitativo annuo di 62'560 t di rottami trattati, corrispondente alla reale capacità dell'impianto.
Riallacciandosi alle considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, gli insorgenti sottolineano poi l'inconciliabilità dell'insediamento con l'attuale assetto pianificatorio.
E. All'accoglimento dei ricorsi si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il Dipartimento del territorio si è invece rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, confermando i preavvisi favorevoli espressi dai suoi servizi.
Il municipio di __________, dal conto suo, ha sollecitato l'accoglimento del ricorso della __________, con conseguente ripristino della licenza annullata dal Consiglio di Stato.
La __________ ed i ricorrenti __________ e __________ si avversano vicendevolmente con argomenti che verrarnno ripresi nei seguenti considerandi.
Chiamati, dietro loro richiesta, a formulare osservazioni, gli opponenti __________ e __________ hanno a loro volta chiesto il rigetto del ricorso della __________.
F. Delle risultanze dell’istruttoria esperita e delle conclusioni si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE.
1.2. La legittimazione attiva della __________, rilasciataria della licenza annullata, è certa. Nella misura in cui contestano il rigetto in ordine della loro impugnativa, la qualità per agire in via di ricorso va pure riconosciuta alla __________ ed a __________. Se fossero legittimati ad opporsi alla domanda di costruzione e ad impugnare la licenza edilizia è questione che verrà esaminata più avanti (consid. 2).
1.3. Entro questi limiti, i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti integrati dalle prove raccolte da questo tribunale.
2. La decisione del Consiglio di Stato di respingere in ordine, per carenza di legittimazione attiva, il ricorso inoltratogli dalla __________ e da __________ non presta il fianco a critiche.
2.1. La qualità per agire in via di ricorso presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. L'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione impugnata per il pregiudizio effettivo che questa le arreca (DTF 119 Ia 217 consid. 2a; RDAT 1992 II N 58; Scolari, Commentario, II ed., N. 935 seg.; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 N. 1 seg.).
Le associazioni sono abilitate a ricorrere nella misura in cui insorgono contro un provvedimento suscettibile di ledere gli interessi della totalità o della maggior parte dei loro membri, che per statuto sono chiamate a tutelare (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, N. 6 e rimandi).
La legittimazione attiva del concorrente può invece essere ammessa quando l’insorgente dimostra di essere legato all'oggetto della lite da una relazione speciale, sufficientemente stretta sotto il profilo del diritto materialmente applicabile (DTF 109 I b 198 seg.; Borghi Corti, op. cit., ad art. 43 PAmm, N. 13 b).
2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha negato la legittimazione attiva alla __________, a __________ ed ai titolari della ditta __________ di __________. A ragione.
2.2.1. Per quanto concerne la __________ - associazione che per statuto si prefigge di tutelare gli interessi dei suoi membri - il mero rapporto di concorrenza che contrappone quest'ultimi alla __________ non è sufficiente a fondare la qualità per impugnare una licenza edilizia. Né questa associazione, né la maggioranza dei suoi membri risultano in effetti collegati all'oggetto della licenza impugnata da una relazione sufficientemente stretta sotto il profilo del diritto materialmente applicabile, in quanto riconducibile all'ordinamento pianificatorio, edilizio od ambientale sul quale si fonda l'atto amministrativo in contestazione. La relazione che intercorre fra la __________ e la __________ è invero di natura meramente economica. Non presenta alcuna connotazione di tipo reale, che permetta di riferirla all'uso del territorio.
2.2.2. Ineccepibile è pure il diniego della legittimazione attiva degli opponenti __________. Le considerazioni sviluppate da questi ricorrenti con riferimento all'autorizzazione prevista dall'art. 2 cpv. 1 della legge concernente l'eliminazione dei veicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (RL 7.4.2.4) ed alla convenzione stipulata assieme ad altri demolitori d'auto con lo Stato per la raccolta di questo genere di rifiuti non portano a diversa conclusione. Il regime di autorizzazione, originariamente previsto dall'art 7 di tale legge per i centri di raccolta di veicoli inservibili, è stato soppresso con emendamento del 5 febbraio 1996 (BU 96, 69), che ha modificato l'art. 2 cpv. 1, attribuendo all'autorizzazione ivi prevista il significato di semplice permesso di costruzione (cfr. Verbali GC, 1995, sess. ord. aut., II.2, pag. 1078). Né questi opponenti possono fondare la loro legittimazione attiva sull'art. 69 cpv. 1 lett. c LALIA (RL 9.1.1.2), che permette al Consiglio di Stato di affidare a ditte private la progettazione, l'esecuzione o la gestione degli impianti di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti. L'art. 69 LALIA si riferisce unicamente alla raccolta dei rifiuti urbani (art. 31b LPAmb), che i comuni sono tenuti a raccogliere (art. 68 LALIA), riciclare, rendere innocui od eliminare in appositi impianti (art. 69 cpv. 1 lett. a LALIA). Non ha per oggetto i rifiuti trattati dalla __________ A. Questi rifiuti, esclusi dalla raccolta, devono essere smaltiti dal detentore o da terzi da esso incaricati (art. 31c LPAmb).
L’art. 69 LALIA non potrebbe del resto soccorrere questi opponenti nemmeno nel caso in cui si riferisse anche ai rifiuti trattati dalla __________. La concessione che richiamano non basterebbe a fondare la legittimazione attiva, poiché non si rapporta in modo sufficientemente stretto alla licenza impugnata ed al diritto materialmente applicabile. Fra questi atti non sussitono invero imprescindibili esigenze di coordinazione ai sensi degli art. 25a LPT e 2 cpv. 2 LE. Vale anche per loro quanto detto sopra per la __________.
2.2.3. Parimenti fondato è infine il diniego della legittimazione attiva dell'opponente __________, proprietario di un fondo (part. n. __________RFD) situato in località __________, ad oltre un km di distanza da quello della __________, in un'altra zona di PR (RSE 8.5), oltre l’autostrada e la linea ferroviaria, lontano dalle vie di comunicazione utilizzate dal traffico diretto al controverso impianto. Quest'opponente non si rapporta invero all'oggetto della contestazione in modo più stretto ed intenso rispetto al resto della collettività. L'impianto e le ripercussioni ambientali che ne derivano non lo toccano in misura più marcata.
3. 3.1. Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Le emissioni sono limitate da valori limite, da prescrizioni di costruzione ed attrezzatura, di traffico e d’esercizio e da altre disposizioni che non occorre qui evocare (art. 12 LPAmb). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono, in particolare, essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP; art. 7 cpv 1 lett. a e b OIF). L’esercizio di un impianto fisso nuovo non deve inoltre né comportare il superamento dei valori limite d’immissione (VLI) a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico, né provocare, a causa della maggior sollecitazione di impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate (art. 9 OIF).
Per le zone industriali, nelle quali sono ammesse aziende fortemente moleste, fa stato il grado di sensibilità (GS) IV (art. 43 cpv. 1 OIF), al quale corrisponde un VP diurno di 65 dB (A). Per le zone con GS III, in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, destinate all’abitazione ed alle aziende artigianali (zone miste) tale valore si riduce a 60 dB (A), mentre per le zone destinate all’abitazione (GS II) scende a 55 dB (A).
Le immissioni foniche prodotte da un impianto fisso nuovo sono determinate in base ad una prognosi, che, partendo dal livello sonoro delle emissioni, calcola il livello complessivo di valutazione del rumore (Lr), sommando i livelli di valutazione delle sue singole fasi, rapportati alla loro durata e corretti in funzione dell’udibilità delle componenti tonali ed impulsive. Contrariamente a quanto apoditticamente asserisce il Consiglio di Stato, determinanti ai fini del giudizio sulla compatibilità ambientale di un impianto fisso sono le immissioni effettivamente prodotte dal suo esercizio nel quadro delle condizioni di utilizzazione indicate del titolare e fissate dal permesso di costruzione e non quelle che esso è potenzialmente in grado di produrre in condizioni di sfruttamento massimo. La valutazione del rumore complessivo prodotto dall’impianto deve prendere in considerazione tutti i fattori che concorrono concretamente a determinarne il livello complessivo. Deve pertanto fondarsi sulle concrete modalità d’esercizio, prendendo in considerazione i tempi d’utilizzazione indicati da chi richiede il permesso e non quelli teoricamente possibili in base alle caratteristiche tecniche dell’impianto. Va da sé che il permesso accordato sussiste soltanto nei limiti delle condizioni d’esercizio indicate.
3.2. Nel caso concreto, la perizia fonica prodotta dalla __________ ha determinato il livello di valutazione del rumore (Lr) sulla base di misurazioni effettuate presso un impianto analogo, prendendo in considerazione una capacità oraria della pressa-cesoia di 25 t/h di materiale trattato nel quadro di un esercizio giornaliero di 4 ore (100 t/d), esplicato sull’arco di 200 giorni, con un movimento di 15 - 20 autocarri al giorno.
Le immissioni foniche, così calcolate, non superano 32 dB (A) per la zona residenziale situata oltre la linea ferroviaria a 300 m dall’impianto, 43 dB (A) per la zona mista più vicina e 58 dB (A) per i fondi della zona industriale con i quali quello della __________ confina verso N e verso E. Si situano pertanto abbondantemente al di sotto dei VP fissati dalle norme delle prime due zone (55 dB) e rientrano ancora nel limite di 60 dB stabilito per la zona industriale. Ne discende che la licenza rilasciata alla __________ non viola l'art. 7 cpv. 1 lett. b OIF.
Secondo il Consiglio di Stato, che ha accolto le tesi affacciate nei ricorsi respinti in ordine, il livello di valutazione delle immissioni foniche avrebbe dovuto essere stabilito in base alla capacità massima dell’impianto, indipendentemente dalle modalità di utilizzazione. La tesi, ripresa dagli opponenti __________, qui resistenti, non può essere accreditata. Per principio, determinante ai fini del giudizio sulla conformità di un impianto fisso con le disposizioni della legislazione ambientale non è l'utilizzazione possibile, bensì quella effettivamente prevista. Qualunque sia l’effettiva capacità potenziale della controversa pressa-cesoia, ai fini del presente giudizio fanno quindi stato le indicazioni, tutto sommato attendibili, fornite dalla __________ sulle modalità di sfruttamento del nuovo impianto e sui i quantitativi di materiale che prevede di trattare. L’esercizio dell’impianto è peraltro stato autorizzato, con riserva di ulteriori verifiche, unicamente nei limiti delle indicazioni fornite dalla domanda di costruzione. Esso è quindi abilitato a trattare al massimo 20'000 t all’anno di materiale. Limite, questo, che a scanso di equivoci va esplicitamente precisato nella licenza a titolo di condizione.
Le preoccupazioni manifestate dai resistenti __________ in ordine ad un'utilizzazione dell'impianto lesiva della disposizioni dell'OIF appaiono ancor meno giustificate ove si consideri che l'autorità ha imposto alla __________ di procedere ad una campagna di misurazioni delle immissioni effettivamente prodotte, volta a verificare il rispetto dei VP, riservandosi di imporre prescrizioni d’esercizio al fine di ricondurre l’attività dello stabilimento nei limiti dell’autorizzazione accordata, qualora dovesse risultare che le ripercussioni da esso ingenerate superano quelle preventivate. Resta inoltre sempre riservata all'autorità la facoltà di intervenire con provvedimenti di ripristino nel caso in cui dovesse emergere dai controlli che l'impianto opera secondo modalità sostanzialmente diverse da quelle indicate dalla domanda di costruzione e riprese dall'autorizzazione accordata.
Nella misura in cui annulla la licenza impugnata per motivi riferiti alla legislazione ambientale il giudizio governativo non può quindi essere confermato.
4. 4.1. La zona industriale J1 di __________, che qui interessa, è disciplinata da un piano particolareggiato (PP) approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 21 maggio 1997 (n. 2496) "come alle considerazioni particolari e come alle modifiche apportate nel corso dell'esame di opportunità".
Nelle considerazioni particolari poste a fondamento di questa risoluzione il Consiglio di Stato ha anzitutto ricordato che lo strumento del PP è destinato ad organizzare e disciplinare nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obbiettivi di promozione urbanistica o socioeconomica lo giustificano (art. 54 LALPT). Sulla scorta di questa premessa, il Governo ha poi rilevato come il PP della zona industriale di __________ si limiti a stabilire alcune misure edificatorie quali l'altezza degli edifici, l'indice di edificabilità, l'indice di occupazione e la distanza dai confini, utilizzando solo in modo marginale gli strumenti propri di un PP, quali le linee di costruzione, le linee di arretramento, l'ubicazione vincolata degli edifici ed altri parametri che non occorre qui evocare. Il Consiglio di Stato ha quindi approvato il PP "per quanto concerne il perimetro presentato e le norme pianificatorie minime" , incaricando il comune di "approfondire le tematiche sopra sollevate e presentare una proposta di completazione sulla base delle precedenti considerazioni". Compito, questo, al quale il comune non ha sinora dato seguito.
4.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il PP della zona industriale di __________ non adempisse i requisiti di cui all'art. 54 cpv. 1 LALPT e non fosse pertanto in grado di esplicare effetti positivi, in quanto non sufficientemente determinato. Ha inoltre ritenuto che l'impianto della __________, considerata la sua importanza, dovesse essere preventivamente pianificato.
Nemmeno queste tesi possono essere condivise.
Anche se carente, il PP in esame è stato formalmente approvato dal Consiglio di Stato. I limiti e l'uso ammissibile di questa parte del territorio comunale sono definiti in modo sufficientemente preciso e concreto. Le completazioni ed i perfezionamenti richiesti o suggeriti dal Consiglio di Stato con la risoluzione di approvazione del PP non sono di natura e portata tali da comportarne l'inapplicabilità. Tutt'al più possono giustificare l'adozione di provvedimenti di salvaguardia dell'ulteriore pianificazione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, le imperfezioni riscontrate non rendono il piano in questione a tal punto indeterminato da rendere impossibile un esame della conformità del controverso insediamento con i parametri propri di un piano particolareggiato. Tanto meno ove si consideri l'ubicazione marginale e periferica dell'impianto, insuscettibile - come tale di pregiudicare i perfezionamenti richiesti dal Consiglio di Stato in sede di approvazione del PP.
Né l'impianto in questione è d'importanza tale da esigere che venga preventivamente pianificato. Non soggiacendo all'EIA, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto, non richiama l'obbligo della preventiva pianificazione.
Anche da questo profilo, il giudizio governativo impugnato non regge pertanto alla critica della __________.
Inaccoglibili sono infine le obiezioni sollevate dai resistenti __________ con riferimento alla scheda di coordinamento 5.5. del PD, relativa ai centri di raccolta per gli autoveicoli inservibili. Questa scheda, risalente al 5 luglio 1990, appartiene alla categoria risultato intermedio. Essa si limita a rilevare la situazione di fatto esistente, postulando l'elaborazione di un concetto per l'eliminazione degli autoveicoli inservibili. Per certi aspetti risulta inoltre superata dagli emendamenti apportati nel 1995 alla legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968, di cui si è detto sopra. Considerato che l'impianto in contestazione non è destinato all'eliminazione degli autoveicoli inservibili e che la conformità di un intervento edilizio va per principio esaminata con riferimento alla pianificazione locale (PR, PP), la scheda in questione non osta minimamente al rilascio della licenza in esame.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso della __________ e di __________ va respinto. Quello della __________ va invece accolto, annullando, siccome lesiva del diritto, la decisione governativa impugnata e ripristinando - con la precisazione di cui si è detto sopra - la licenza edilizia rilasciatale dal municipio di __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei soccombenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 54 LALPT; 11 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso della __________ e di __________ è respinto.
2. Il ricorso della __________ è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 6482) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 17 dicembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ è confermata con l'esplicita precisazione che l'esercizio dell'impianto è autorizzato - nei limiti ed alle condizioni fissate dalla licenza - per trattare al massimo 20'000 t all'anno di materiale.
3. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'500.- sono a carico:
della __________ e di __________, in solido, nella misura di fr. 1'000.-, e
- di __________ e __________, in solido, per il resto.
4. Le ripetibili di fr. 3'000.sono a carico:
della __________ e di __________, in solido, nella misura di fr. 2'000.-, e
- di __________ e __________, in solido, per il resto.
5. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
6. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario