Incarto n. 50.2017.4
Lugano 10 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2017 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 25 ottobre 2017 (inc. 10.2016.16) del Tribunale di espropriazione con cui ha respinto la domanda di retrocessione del fondo __________ di __________, sezione di __________;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 era proprietario del mapp. 1__________ di ________, sezione di B__________, un fondo prativo di 1279 m2 sito in via P__________ contiguo al fondo __________ dove sorgono la casa comunale, l'ufficio tecnico e i magazzini dell'ex Comune di B__________. Già posto in zona edificabile R2, con la revisione del piano regolatore approvata dal Consiglio di Stato il 2 giugno 1993 (ris. n. 4399) il mapp. 1__________ è stato attribuito alla zona per edifici di interesse pubblico EP, destinata all'ampliamento delle strutture comunali, a quel momento giunte al limite del loro sfruttamento. Un ricorso di RI 1 all'allora Tribunale della pianificazione del territorio contro il nuovo azzonamento è stato respinto con decisione del 17 luglio 1995 (inc. n. 90.94.299).
B. a. Nel frattempo, con istanza del 25 maggio 1994, intitolata domanda di espropriazione materiale (art. 39 Lespr), RI 1 ha convenuto in giudizio il Comune di B__________, al quale ha chiesto in caso di espropriazione formale il conferimento in natura di un terreno equivalente in luogo dell'indennità pecuniaria, per un controvalore di fr. 1'027'200.-, oltre a fr. 7'912.- a titolo di perdita di reddito agricolo. In via subordinata, ha postulato un risarcimento per espropriazione materiale pari a fr. 995'100.- a cui aggiungere (in via ancor più subordinata) l'importo di fr. 32'100.- a titolo di espropriazione formale e fr. 7'912.- per perdita di reddito.
b. Il 31 maggio/5 giugno 1996 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione __________, accertato che l'ente pubblico non era intenzionato, a quel momento, a completare la procedura di espropriazione materiale con l'esproprio formale, ha parzialmente accolto l'istanza e riconosciuto fr. 570.- al m2 oltre a interessi per la sola espropriazione materiale. Le altre pretese annunciate dall'istante sono state respinte. La decisione è cresciuta in giudicato inimpugnata.
C. Il 31 gennaio 1997 le parti hanno sottoscritto un rogito di compravendita della particella 1__________ di __________ per fr. 895'500.-, composto dell'indennità per espropriazione materiale fissata dal Tribunale di espropriazione (fr. 570.- al m2 per un totale di fr. 729'030.-), di quella per espropriazione formale (fr. 25.- al m2 per un totale di fr. 31'975.-), oltre interessi e ripetibili riconosciute giudizialmente. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario su istanza del notaio incaricato delle operazioni notarili il 13 febbraio 1997.
D. Negli anni seguenti il Comune di B__________ ha allestito e ricavato sul mapp. 1__________ un'area per un nuovo accesso alla casa comunale sull'adiacente part. _________________, una decina di posteggi (provvisori per 5 anni ma tuttora esistenti) per gli utenti del centro comunale lungo via P__________ (cfr. licenza edilizia del 23 giugno 1997) e due box prefabbricati per il ricovero di veicoli della Polizia comunale (cfr. licenza edilizia del 16 luglio 2003). Nel tempo sono pure stati posati due contenitori per rifiuti parzialmente interrati.
E. Il 14 agosto 2013 RI 1 si è rivolto al Municipio di __________, facendo rilevare che il fondo 1__________ da egli ceduto nel 1997 non era stato utilizzato allo scopo previsto dall'espropriazione e nemmeno lo sarebbe stato in futuro a seguito dell'aggregazione di B__________ con __________ avvenuta nel 2004. Ha quindi chiesto la retrocessione della proprietà, previo rimborso dell'indennità per esproprio materiale e formale, e il suo reinserimento in zona edificabile R2A.
F. A seguito del rifiuto dell'autorità comunale di accedere alla sua richiesta, RI 1 il 5 ottobre 2016 ha convenuto in giudizio il Comune di __________ dinanzi al Tribunale di espropriazione, postulando la retrocessione del mapp. 1__________ previo rimborso dell'indennità di fr. 570.- al m2 percepita. In via subordinata, qualora non potesse essere validamente essere esercitato il diritto alla retrocessione, egli ha richiesto il pagamento di fr. 930.- al m2 a titolo di risarcimento danni, corrispondente alla differenza tra il valore attuale del terreno espropriato (fr. 1500.- al m2) e l'indennità ricevuta. In sunto, a mente sua il mappale 1__________ sarebbe stato utilizzato dall'autorità comunale solo in minima parte e in contrasto con la destinazione prevista e per la quale era stata concessa l'espropriazione, ossia per l'ampliamento della casa comunale. Scopo, questo, mai realizzato e che mai si realizzerà, dato che dopo la fusione tutti i servizi comunali sono stati trasferiti in centro città.
G. Con sentenza del 25 ottobre 2017 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'azione di retrocessione. Premesso che la retrocessione presuppone imperativamente un pregresso trasferimento di proprietà a seguito di espropriazione, ricordato che il mapp. 1__________ è stato oggetto (solo) di una procedura di espropriazione materiale ma non formale e considerato che il trapasso di proprietà al Comune è avvenuto in un contesto extragiudiziale, la prima istanza ha escluso che la controversia potesse essere deferita al suo giudizio, considerando così irricevibile l'istanza. Cionondimeno, ha comunque esaminato nel merito l'esistenza dei presupposti di una retrocessione, giungendo a un esito sfavorevole per l'istante. L'azione sarebbe ad ogni modo prescritta. I giudici di prime cure hanno pure negato una diversa destinazione del fondo rispetto allo scopo inizialmente previsto, ritenuto come le opere sin qui realizzate concorrono a concretizzare gli scopi pubblici fissati nella pianificazione. Anche per questo motivo non vi sarebbe spazio per la retrocessione.
H. Avverso questa decisione RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale amministrativo, al quale ha chiesto, in sua riforma, di accogliere l'istanza e di retrocedere il mapp. 1_______ di ________ previo rimborso dell'indennità di fr. 570.- al m2 a suo tempo percepita. In via subordinata ha domandato un risarcimento del danno pari a fr. 930.- al m2 per 1279 m2 di detto mappale, in caso di impossibilità di restituirlo. In sintesi, egli ribadisce che la cessione del mapp. 1__________ è avvenuta a seguito della procedura espropriativa (anche formale) da lui avviata nel 1994. Quella per espropriazione formale non dovette essere completata semplicemente perché le parti si sono in seguito accordate per la compravendita del terreno. Irrilevante il fatto che l'accordo sia intervenuto fuori procedura, poiché la retrocessione non presuppone che il procedimento sia terminato con un giudizio. In ogni caso, le opere realizzate sarebbero in contrasto con l'obiettivo (ampliamento della casa comunale) per il quale è stato concesso il diritto di espropriare. Il ricorrente contesta inoltre le argomentazioni sviluppate nel giudizio impugnato circa la prescrizione del diritto di retrocessione, dato che il Comune non lo avrebbe mai avvisato della sua intenzione di destinare ad altri scopi il fondo acquisito. Il termine non avrebbe quindi mai iniziato a decorrere.
I. Il Tribunale di espropriazione non ha presentato osservazioni, mentre il Municipio di __________ si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, avversando le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nel seguito.
L. Con la replica e la duplica le parti hanno approfondito le rispettive allegazioni. Delle stesse si dirà ove occorresse - nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100), nonché dall'art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria.
2. 2.1. Giusta l'art. 61 cpv. 1 Lespr, di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 102 della legge federale sull'espropriazione del 20 giugno 1939 (LEspr; RS 711), l'espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell'indennità ricevuta e di un'eventuale indennità di deprezzamento, nei seguenti casi:
a) quando, decorso il termine di 5 anni dall'acquisto da parte dell'espropriante, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto;
b) quando il diritto espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall'acquisto;
c) quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa.
L'art. 63 Lespr dispone dal canto suo che qualora l'espropriante intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato a chiedere la retrocessione. Se questi si oppone alle intenzioni dell'espropriante, deve fare corrispondente notificazione all'espropriante stesso o al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dall'avviso. La mancata notificazione equivale a rinuncia (cpv. 1). In caso di opposizione all'alienazione l'ente espropriante deve concedere la retrocessione del diritto espropriato (art. 64 Lespr).
2.2. La retrocessione, quale operazione di ripristino della situazione antecedente l'esproprio, si configura alla stregua di una restitutio in integrum, vale a dire che le parti devono scambiarsi le prestazioni originarie ricevute in conseguenza dell'espropriazione: l'espropriante deve restituire il diritto che aveva sottratto, senza riguardo al suo valore attuale, l'espropriato deve rimborsare l'indennizzo percepito (DTF 120 Ib 276 consid. 9b e rinvii; RDAT I-2001 n. 34; Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Tomo I, Berna 1986, n. 23 ad art. 102). Per poter essere validamente introdotta e sottoposta al giudice delle espropriazioni, la domanda di retrocessione deve concernere diritti trasferiti nell'ambito di una procedura di natura espropriativa. Poco importa come si sia concluso il procedimento (sentenza, accordo amichevole, contratto di espropriazione ecc.). Se una transazione oppure un'acquisizione è intervenuta prima dell'apertura di un procedimento d'esproprio, al fine anche di evitarlo, le norme del diritto espropriativo sulla retrocessione non si applicano. L'esame e il controllo delle pattuizioni intervenute soggiacciono alle regole del diritto civile (Hess/Weibel, op. cit, n. 4 ad art. 102; Emilio Catenazzi, Rinuncia a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in: Carlo Luigi Caimi/ Flavio Cometta/Guido Corti [curatori], Il Ticino e il diritto, Lugano1997, pag. 217 segg., 228; STF 1P.723/2006 del 27 luglio 2007 che conferma la STA 50.2005.30 del 19 settembre 2006; RtiD II-2011, n. 25).
2.3. Per quanto riguarda i termini ai quali è soggetta la richiesta di retrocessione, nel caso dell'art. 61 cpv. 1 lett. a e b Lespr il diritto si prescrive entro 1 anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al diritto stesso (art. 66 cpv. 1 Lespr). Nel caso dell'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr, il diritto si prescrive invece entro un anno dal momento in cui l'avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque anni dall'alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr). Se è stato omesso l'avviso previsto dall'art. 63 cpv. 1 Lespr, la data in cui il diritto espropriato è stato alienato o adibito a uno scopo diverso segna l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione assoluta di 5 anni (DTF 120 Ib 496 consid. 6b).
3. Nel giudizio impugnato il Tribunale di espropriazione ha dapprima verificato se il fondo 1__________ del ricorrente fosse stato ceduto nell'ambito di un procedimento espropriativo, negando tale fatto. Il ricorrente contesta questa conclusione, ritenendo che l'avvio della procedura di espropriazione materiale, nell'ambito della quale ha chiesto anche l'espropriazione formale della part. 1__________, sia sufficiente per ritenere il successivo trasferimento della proprietà pattuito nella forma dell'atto pubblico privato, quale accordo nell'ambito di un procedimento di natura espropriativa. A torto.
3.1. Risulta, infatti, dagli atti che il ricorrente ha inoltrato al Tribunale di espropriazione il 25 maggio 1994 un'istanza fondata sull'art. 39 Lespr. Dopo aver ricordato gli antefatti pianificatori che hanno interessato il suo fondo, ed aver svolto alcune considerazioni giuridiche in merito all'istituto dell'espropriazione materiale e stimato il valore di terreni simili al suo in zona B_______ in fr. 800.- al m2 e fr. 25.- al m2 il valore residuo (punti da 1 a 14 a dell'istanza 25 maggio 1994), senza argomentare né sostanziare alcunché, per finire l'insorgente ha avanzato in via principale una pretesa (anche) per espropriazione formale, chiedendo un risarcimento in natura, ossia un fondo di equivalenti caratteristiche al mapp. 1__________, pari ad un valore di fr. 1'027'200.- (cfr. punto n. 14 b e 15, petitum A.1). In via subordinata ha postulato l'indennità per espropriazione materiale pari a fr. 775.- al m2. In corso di procedura l'allora Comune di B__________ ha lasciato intendere di non essere a quel momento intenzionato ad acquisire il fondo in proprietà e di conseguenza non ha formalmente chiesto, come avrebbe potuto, l'ampliamento dell'espropriazione (da materiale a formale) giusta l'art. 6 Lespr (sull'ammissibilità per l'ente pubblico convenuto in una procedura di espropriazione materiale di chiedere l'espropriazione formale dei diritti cfr. STA 50.1997.25 del 9 novembre 1998 consid. 5, 50.1995.3 del 26 aprile 1996 consid. 3). Al di là delle rispettive allegazioni e domande delle parti, che non brillavano certo per chiarezza giuridica e linearità, e a fronte della posizione dell'ente pubblico, i giudici di prime cure si sono quindi concentrati solo sul quesito di sapere se le condizioni di un'espropriazione materiale erano adempiute (cfr. decisione del 31 maggio 1996, consid. 2 e 4), respingendo tutte le altre richieste, tra cui, implicitamente, anche quelle derivanti dalla domanda di espropriazione formale dell'istante, in nessun modo affrontata. Quand'anche la domanda di ampliamento dell'istante fosse stata ammissibile, ciò che qui non mette conto di approfondire, determinante è ora unicamente il fatto che alla fin fine la procedura espropriativa conclusasi con il giudizio del 31 maggio/5 giugno 1996 è stata effettivamente circoscritta al tema dell'espropriazione materiale.
3.2. Del resto, sulla questione della domanda di espropriazione formale anche il ricorrente ammette che la procedura di espropriazione formale non dovette essere attivata poiché per economia processuale e per "andare incontro al Comune" RI 1 fu disposto a cedere l'interessenza di espropriazione formale in via bonale (cfr. ricorso del 27 novembre 2017, n. 3 pag. 6), salvo poi sostenere che questa procedura sarebbe in ogni caso stata avviata. Queste contraddittorie argomentazioni non giovano al ricorrente. Egli equivoca abilmente sul fatto che la giurisprudenza e la dottrina citate sopra al consid. 2 ritengono che i diritti di cui è chiesta la retrocessione devono essere stati sottratti in esito all'apertura di una procedura di espropriazione formale, ciò che a suo avviso basterebbe. Da una lettura completa e da una corretta interpretazione dei passaggi citati, emerge tuttavia che il procedimento espropriativo deve certo essere avviato ma deve evidentemente anche esser portato a conclusione, esprimendosi positivamente sull'espropriazione formale e fissando la relativa indennità (Hess/Weibel, op. cit., n. 4 ad art. 102). Poco importa in che modo è concluso: con giudizio o con accordo tra le parti secondo gli art. 53 e 54 LEspr corrispondenti all'art. 43 Lespr, che ha lo stesso valore di una sentenza giudiziaria. Solo in questi casi può esservi una sottrazione di diritti nell'ambito di un procedimento di natura espropriativa, presupposto fondamentale per ammettere la retrocessione. Per contro, l'esame di una stipulazione perfezionata con un rogito al di fuori di un procedimento espropriativo, configurabile alla stregua di un contratto di diritto privato, sottostà alle regole del diritto civile e non possono quindi trovare applicazione le norme sulla retrocessione di cui agli art. 61 e segg. Lespr (STF 1P.723/2006 del 27 luglio 2007 consid. 2.1, 1P.170/2002 del 6 giugno 2002 consid. 3, parz. pubbl. in RDAT II-2002 n. 51; STA 50.2009.12 dell'8 novembre 2010 consid. 4.1). Evenienza, quest'ultima, che si è per l'appunto verificata in concreto, laddove il Tribunale di espropriazione non ha in nessun modo affrontato e risolto il tema dell'espropriazione formale né le parti hanno concluso a tal proposito un qualsiasi accordo nell'ambito della procedura espropriativa avviata dal ricorrente. Al contrario, esse hanno atteso che la stessa fosse portata a termine con l'esito di cui si è detto per procedere otto mesi dopo alla stipula di un contratto di compravendita, il cui carattere è squisitamente privato. Invero, ci si potrebbe chiedere cosa abbia indotto le parti a sottoscrivere un rogito di compravendita nel cui prezzo globale di fr. 895'500.- erano compresi anche l'indennità di fr. 570.- al m2 (per un totale di fr. 729'030.-) per espropriazione materiale e gli altri importi già riconosciuti giudizialmente (interessi per oltre fr. 130'000.- e ripetibili per fr. 4'000.-), mentre sarebbe stato sufficiente procedere all'alienazione del fondo ormai spogliato delle sue possibilità edificatorie per il solo valore (agricolo) residuo di fr. 25.- al m2 per fr. 31'975.- obbligando così l'ente pubblico a sopportare maggiori (e inutili) spese. Ma tant'è. Sebbene gli elementi del prezzo di compravendita indicati nell'atto pubblico coincidono con quelli stabiliti dai giudici di prima istanza e malgrado le parti abbiano qua e là impropriamente e maldestramente fatto riferimento a un'indennità per espropriazione formale stabilita giudizialmente, in luogo del termine certamente più corretto di valore residuo del fondo 1__________, la natura privata dell'atto di compravendita stipulato non muta. Già per questi motivi, dunque, in assenza di diritti trasferiti nell'ambito di un procedimento espropriativo, la domanda di retrocessione non poteva essere ammessa, come rettamente ritenuto nel giudizio impugnato.
3.3. Nemmeno l'argomento, invero appena accennato, secondo cui il ricorrente avrebbe voluto agevolare in buona fede il Comune cedendogli il fondo con la sottoscrizione del rogito di compravendita davanti a un pubblico notaio per evitare una nuova procedura giudiziaria può portare a conclusione contraria. Nulla avrebbe infatti impedito alle parti, dopo che il Tribunale aveva già statuito sull'indennità per espropriazione materiale, di sottoporre l'accordo sull'indennità per espropriazione formale al giudice competente dopo aver intrapreso i passi necessari a tal fine (art. 20 e segg. Lespr). Solo in tal modo il ricorrente non si sarebbe pregiudicato la possibilità di avvalersi in futuro dell'istituto della retrocessione, dandosene anche le altre condizioni.
3.4. Viste queste conclusioni, che portano a considerare irrimediabilmente compromessa la domanda di retrocessione, non occorrerebbe chinarsi oltre sull'adempimento delle altre condizioni esatte dagli art. 61 e segg. Lespr. Ritenuto tuttavia che l'istanza inferiore le ha comunque affrontate, anche questo Tribunale si soffermerà quindi brevemente su questi ulteriori aspetti.
4. 4.1. La questione della prescrizione dell'azione di retrocessione è stata esaminata correttamente dai giudici di prime cure. Da qualsiasi parte la si voglia considerare, l'azione sarebbe comunque prescritta. Posto che il trasferimento della proprietà è avvenuto il 13 febbraio 1997, il termine di 1 anno (art. 66 cpv. 1 Lespr) entro il quale far valere la retrocessione dei diritti espropriati decorsi rispettivamente 5 anni (nell'evenienza del mancato utilizzo del diritto espropriato secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr) o 10 anni (diritto espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. b) dall'acquisto è venuto a scadenza il 13 febbraio 2003 o, per la seconda ipotesi, il 13 febbraio 2008. La domanda del ricorrente, formulata dinanzi all'autorità comunale il 14 agosto 2013, è quindi ampiamente tardiva. Non occorre aggiungere altro a questa inequivocabile constatazione e conclusione.
4.2. 4.2.1. Per quanto riguarda invece la fattispecie regolata dall'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr (retrocessione quando il diritto espropriato viene alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa), occorre anzitutto considerare che contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, il Comune non ha affatto destinato ad altre finalità il fondo rispetto a quanto inizialmente previsto. In effetti, l'assetto pianificatorio scaturito dall'approvazione della variante del piano regolatore del 1993 faceva stato di un bisogno prevedibile sull'arco di 15 anni per la comunità di B__________ in ulteriori spazi pubblici (nuovo edificio per uffici, nuovi posteggi e nuovo accesso alla casa comunale esistente sul confinante mapp. __________). Rispondeva ad un indubbio interesse pubblico ed era proporzionato al sacrificio imposto al privato colpito dal vincolo pianificatorio EP (cfr. decisione dell'allora Tribunale della pianificazione del territorio del 17 luglio 1995, consid. 6). Nel frattempo il Comune ha effettivamente iniziato la realizzazione delle opere previste (posteggi scoperti, box per ricovero auto e motoveicoli, nuovo accesso al fondo __________) e ha posato due nuovi cassonetti per rifiuti, opere che concretizzano lo scopo di pubblica utilità sancito dal piano regolatore. Per il rimanente, il vincolo pianificatorio risulta tuttora valido e l'autorità comunale non ha manifestato alcuna intenzione di abbandonarlo definitivamente (Hess/Weibel, op. cit., n. 17 ad art. 102). Il fatto che dopo l'aggregazione con _______ la maggior parte dei servizi sia stata accentrata in altro luogo, non sta ancora a significare che il fondo del ricorrente non possa ancora essere adibito allo scopo ulteriore per il quale era stato acquisito. Da questo punto di vista non si è dunque in presenza di una diversa destinazione della particella 1__________ rispetto a quanto previsto. In esito a queste considerazioni, l'art. 61 cpv. 1 let.t c Lespr non trova dunque applicazione alcuna.
4.2.2. A ogni buon conto, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse a questo proposito accreditare la tesi del ricorrente secondo cui il Comune avrebbe realizzato un'opera diversa omettendone il relativo avviso secondo l'art. 63 cpv. 1 Lespr, la domanda di retrocessione risulterebbe comunque prescritta. Ammesso di poter considerare la costruzione dei posteggi, la posa dei box prefabbricati e la creazione del nuovo accesso alla part. __________, tuttora presenti sul mapp. 1__________, quali diverse destinazioni del fondo rispetto a quanto inizialmente previsto, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente il termine quinquennale di prescrizione assoluta di cui all'art. 66 cpv. 2 Lespr (DTF 120 Ib 496 consid. 6b; Hess/Weibel, op. cit., n. 5 ad art. 102) avrebbe iniziato a decorrere al più tardi al momento del rilascio della licenza edilizia più recente, ossia il 16 luglio 2003 per la posa dei box prefabbricati. A partire dal 16 luglio 2008 l'azione sarebbe quindi prescritta, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata.
5. Stante quanto precede il ricorso dev'essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, parzialmente anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera