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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2009 50.2008.4

5 février 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,100 mots·~21 min·4

Résumé

Espropriazione parziale di un'unità economica per la realizzazione di una strada in zona industriale. Valore venale dello scorporo espropriato. Negata svalutazione della porzione residua

Texte intégral

Incarto n. 50.2008.4  

Lugano 5 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Damiano Bozzini

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 aprile 2008 di

 RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione 21 febbraio 2008 (n. 20.2004.22-3) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento d'esproprio formale promosso dal CO 1 per acquisire parte del mapp. 2122 in vista della realizzazione di interventi stradali nel comparto del __________;

viste le risposte:

-    14 aprile 2008 del Tribunale di espropriazione;

-    5 maggio 2008 del CO 1;

preso atto della replica 12 giugno 2008 della ricorrente e della duplica 23 giugno 2008 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel 2003, grazie ad una donazione, RI 1 è diventata proprietaria unica del mapp. 2122 di __________, un fondo prativo che prima di essere frazionato misurava 8'592 mq. Il possedimento, pianeggiante e di forma regolare, si trova nel comparto del __________, tra via __________ (N), via __________ (E) e via __________ (S).

                                  B.   a. Nel 1987 il Consiglio di Stato non ha approvato il PR di __________ laddove prevedeva di attribuire il __________, segnatamente il territorio posto a valle di via __________, ad una zona industriale. Quell'area era infatti oggetto di uno studio cantonale per la localizzazione di un interporto di interesse regionale.

Tra il 1987 ed il 1992 il mapp. 2122, al pari di tanti altri, si è trovato inserito in una zona di pianificazione istituita dal Cantone sui comuni di __________ e __________ al fine di proteggere il comparto del __________ da ogni intervento suscettibile di rendere più ardua la pianificazione. In quel periodo il Consiglio di Stato ha adottato una scheda di piano direttore concernente il __________ (PD, scheda di coordinamento 11.4. del 5 luglio 1990, risultato intermedio), allo scopo di mantenerne la potenzialità insediativa salvaguardando la qualità dell'ambiente e garantendo l'approvvigionamento idrico del basso __________.

Prima ancora che la misura di salvaguardia della pianificazione giungesse a scadenza, il CO 1 ha avviato gli studi per ridefinire l'utilizzazione del __________. Questa iniziativa è infine sfociata nell'approvazione di un piano particolareggiato (PRP-PF), intervenuta il 19 settembre 1995 ad opera del Governo. Conseguentemente all'entrata in vigore di tale strumento pianificatorio, il mapp. 2122 di __________ è stato assegnato alla zona industriale terziaria innovativa A1 (ITI-A1, porzione settentrionale di ca. 2'700 mq), alla zona industriale terziaria innovativa A3 (ITI-A3, settore mediano di ca. 2'610 mq) ed alla zona agricola (parte meridionale di ca. 2'730 mq). Il fondo è stato inoltre interessato dal tracciato di una nuova strada di servizio e dall'allargamento di via __________, su una superficie complessiva di ca. 553 mq disposta lungo il margine S ed E dell'area sita in zona ITI-A1. Senza la zona agricola ed il vincolo stradale, la particella avrebbe fruito di una superficie edificabile di 8'592 mq e di una SUL totale di 6'662 mq, tenuto conto di un i.s. teorico di 0.9 per la zona A1 e di 0.7 per la zona A3. Per non pregiudicare le potenzialità edificatorie del mapp. 2122 e degli altri fondi compresi nel perimetro del PRP-PF, il municipio ha rinunciato all'i.s. e fissato nelle relative NAPR (art. 11 cifra 1) la SUL realizzabile su ogni singolo terreno, dopo aver raccolto l'accordo scritto degli allora proprietari ad un riordino fondiario di tutto il comparto del __________ attuato secondo il principio della compensazione reale mediante assegnazione di ben precise quantità edificatorie. Alla proprietà __________ è stata così conferita una SUL globale di 6'600 mq, di cui ben 3'700 edificabili sul ristretto settore di ca. 2'600 mq appartenente alla zona ITI-A3.

b. Nel marzo del 2006 il possedimento è stato suddiviso in tre particelle, ricalcanti in sostanza l'assetto pianificatorio assunto nel 1995. La porzione inserita in zona ITI-A1 è stata traslata nella part. 2517 di 2'729 mq e venduta lo stesso mese. Lo spazio destinato ad esproprio per opere stradali è stato inglobato nel nuovo mapp. 2518 di 539 mq, mentre l'area restante, inclusa in zona ITI-A3 e in zona agricola, è rimasta incorporata nella vecchia part. 2122, ormai ridotta alla superficie di 5'324 mq.

                                  C.   Nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla realizzazione delle strade di servizio al __________, il CO 1 - mediante avviso personale 23 settembre 2003 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione con offerte di indennità) - ha promosso la procedura di esproprio formale dei diritti necessari all'esecuzione degli impianti viari.

Per quanto riguarda la part. 2122, coinvolta per permettere l'allargamento di via __________ e la creazione della strada di servizio ("dorsale") prevista dal PRP-PF, il comune ha sollecitato l'espropriazione definitiva di 553 mq e l'occupazione temporanea di

255 mq per la durata di sei mesi, offrendo un indennizzo di

fr. 200.-/mq per l'acquisizione del terreno e di fr. 6.-/mq per la sua invasione provvisoria.

Il 3 novembre 2003 la proprietaria si è opposta all'espropriazione e ha postulato una modifica dei piani, oltre ad un indennizzo di fr. 300.-/mq per la cessione della superficie oggetto di esproprio definitivo e di fr. 350'000.- per il deprezzamento della proprietà.

Dopo aver sentito le parti in udienza, con sentenza 15 marzo 2004 resa in applicazione degli allora vigenti art. 32-33 legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) e 45 legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1) il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto stradale, respingendo nel contempo le opposizioni e la domanda di modifica dei piani presentate da RI 1.

Ricevuta comunicazione dell'avvenuta costituzione di un nuovo collegio giudicante, il 1° ottobre 2007 l'espropriata ha fatto sapere al Tribunale che nel marzo 2006 la parte superiore del suo fondo era stata venduta previa lottizzazione e che pretendeva una maggior indennità, sia per la striscia espropriata (fr. 310.-/mq), sia per la svalutazione globale del possedimento (fr. 583'100.-). Dal canto suo, il comune ha rinnovato la propria offerta risarcitoria, annotando che i quesiti sollevati dalla proprietaria del mapp. 2122 in relazione al tema del deprezzamento erano improponibili e andavano semmai addotti in ambito pianificatorio.

Al dibattimento del 23 novembre 2007 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.

                                  D.   Esaurite le formalità processuali, con sentenza 21 febbraio 2008 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriata, riconoscendole fr. 220.-/mq per l'esproprio del terreno e fr. 6.-/mq per l'occupazione temporanea della proprietà. A titolo di ripetibili le ha inoltre accordato la somma di fr. 1'500.-.

Accertato che le indennità espropriative erano di spettanza di RI 1 in virtù di una specifica clausola in tal senso inserita nel contratto di costituzione del diritto di compera del mapp. 2517, il primo giudice ha esposto l'esito delle ricerche esperite a RF per individuare il valore delle contrattazioni di terreni ITI-A1 e ITI-A3 realizzate a __________ nei dodici anni precedenti la data determinante, giungendo alla conclusione che nel 2008 il valore medio dei fondi posti nel comprensorio del __________ si aggirava sui 220.-/mq per la fascia ITI-A1 e sui 170.- fr./mq per la fascia ITI-A3. Soppesate le peculiarità del mappale espropriato, ha infine assegnato alla sua proprietaria un indennizzo di fr. 220.-/mq per lo scorporo prelevato ai fini della sistemazione stradale.

In tema di occupazione temporanea il Tribunale di espropriazione ha invece confermato l'indennità offerta dal comune, pur sottolineando che la stessa superava di gran lunga le cifre normalmente stabilite dalla giurisprudenza a rifusione di questa specifica posta di danno.

Quanto alla svalutazione della proprietà nel suo insieme, il giudice di prime cure ha considerato che la suddivisione del complesso fondiario in due superfici edificabili a sé stanti non avrebbe compromesso le possibilità di sfruttare razionalmente la porzione inclusa nella fascia ITI-A3. Ha quindi negato il risarcimento sollecitato dall'espropriata, partendo dal presupposto che essa avrebbe potuto in ogni modo realizzare la SUL stabilita dalle NAPR del PRP-PF, all'occorrenza previo ottenimento di una deroga a talune prescrizioni edilizie sancite dalle norme stesse.

                                  E.   Mediante ricorso 7 aprile 2008 RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità dovutale venga definita in fr. 301.-/mq per il suolo sottrattole e in fr. 446'600.- per il deprezzamento della frazione residua.

Riassunti i fatti e ricordato che per diverse ragioni i terreni posti in zona ITI-A1 hanno una quotazione superiore a quelli inseriti in zona ITI-A3, la ricorrente ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuta la prima istanza di giudizio in ordine al valore venale dello scorporo espropriato, rimproverandole in sostanza di aver fondato la propria valutazione sul livello dei prezzi pagati per fondi che si trovano a cavallo delle due zone. Secondo l'insorgente, la cifra di 220.-/mq riscontrata per questo genere di fondi "misti" permette di dedurre mediante un'adeguata estrapolazione che il valore venale della porzione ITI-A1 del vecchio mapp. 2122 ammonta a fr. 301.-/mq. A tanto dovrebbe essere quindi fissata l'indennità per la cessione dei 553 mq destinati alla prospettata sistemazione stradale.

Per quanto attiene invece alla presunta svalutazione della porzione restante, RI 1 ha riproposto le tesi addotte davanti al Tribunale di espropriazione, sostenendo che l'esproprio e l'ampiezza della superficie residua collocata in zona ITI-A3 non le permettono di edificare la SUL di 3'700 mq prevista dalle NAPR. Tenuto conto delle altezze massime e delle distanze da confine imposte dal PRP-PF, la SUL effettivamente sfruttabile a scopo industriale è di 2'160 mq; posto che la concessione di deroghe non è affatto garantita, il danno patito va risarcito in ragione di fr. 290.- per ogni mq di SUL perso.

La ricorrente ha censurato per finire l'ammontare delle ripetibili accordatele. A suo parere, in applicazione del nuovo Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1) il primo giudice avrebbe dovuto concederle almeno fr. 20'000.-, considerato l'elevato valore litigioso della pratica (fr. 643'930.-) e il suo modesto grado di soccombenza finale (20%).

                                  F.   a. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Ad identica conclusione è pervenuto il CO 1, il quale ha avversato le richieste della ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.

b. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito il loro punto di vista, puntualizzandolo ulteriormente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 13 e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base delle tavole processuali senza procedere all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per la decisione che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare, non occorre commissionare una perizia per avere conferma della bontà delle cifre esposte nel capitolo del gravame dedicato alla presunta svalutazione della porzione residua. Come si avrà modo di spiegare in appresso (consid. 3), i calcoli sono pertinenti, ma errate sono le deduzioni che ne trae l'insorgente al fine di ottenere un risarcimento ex art. 11 lett. b Lespr.

                                   2.   Valore venale dello scorporo espropriato e relativa indennità

La ricorrente contesta innanzi tutto il risarcimento di fr. 220.-/mq accordatole per l'avulsione dei 553 mq destinati alla sistemazione stradale prevista dal PRP-PF. Pretende fr. 301.-/mq, somma corrispondente in pratica al prezzo incassato per la vendita del mapp. 2517, ovvero della parte superiore della vecchia part. 2122 inclusa in zona ITI-A1.

                                         2.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Bern 1986, n. 3 segg. ad art. 16 LFespr).

                                         L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr) e al corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso ordinario delle cose, come conseguenza dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr). In caso di espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).

                                         In assenza di anticipata immissione in possesso il dies aestimandi si situa al momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr). In casu il dies aestimandi va situato in corrispondenza del 21 febbraio 2008, giorno in cui la prima istanza ha prolato la sentenza qui dedotta in giudizio.

2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 80 segg. ad art. 19 LFespr; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1992, vol. III, pag. 417; DTF 122 I 168 consid. 3a, 122 II 337 consid. 5a). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni. Nel limite del possibile vengono prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi, tenendo presente che il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (Hess/Weibel, op. cit., n. 87 ad art. 19 LFespr; Peter Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, Zürich 1966, pag. 36).

Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza, il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni (STA 50.2006.5 del 24 aprile 2008).

2.3. Il terreno necessario per la realizzazione della strada "dorsale" e l'allargamento di via __________ viene prelevato da un settore del vecchio mapp. 2122 che in assenza del vincolo sarebbe stato collocato in zona ITI-A1 (vedi doc. 2 e 3 prodotti in questa sede dal comune).

Esaminate le diverse transazioni evocate in sentenza dal primo giudice, questo Tribunale constata che tra il 2000 e il 2006 il prezzo medio soluto a __________per l'acquisto di fondi inedificati posti in zona ITI-A1 è stato dell'ordine di 215.- fr./mq, valore ottenuto dopo aver depennato dalla lista dei dati reperiti a RF dall'istanza inferiore le seguenti operazioni:

·        tutte quelle anteriori al 2000 siccome troppo lontane dal dies aestimandi;

·        la compravendita del mapp. 2090, trattandosi di fondo inserito completamente in zona ITI-A3, considerata a giusto titolo di minor pregio;

·        le contrattazioni aventi contemporaneamente per oggetto due terreni appartenenti a zone diverse (mapp. 2075 e 2511) o una sola proprietà posta a cavallo tra la zona ITI-A1 e la zona ITI-A3 (mapp. 2086), non essendo oggettivamente possibile determinare il prezzo pagato per la sola parte collocata in zona ITI-A1;

·        la cessione del mapp. 2510, un fondo di appena 464 mq intavolato come strada;

·        il passaggio di proprietà del mapp. 2517, avvenuto ad un prezzo esorbitante, di gran lunga superiore alla media generale (+40%).

Si giunge come già detto ad una quotazione corrente di circa 215.- fr./mq, che risulta perfettamente in linea con le cifre pagate in genere per l'acquisto di terreni di tipo "industriale-terziario-innovativo" di __________ (escluse le punte di 308.17 fr./mq e di 137.19 fr./mq, entrambe da ignorare, riferite ai mapp. 2517 e 2090).

2.4. La somma indicativa di cui sopra va ora corretta ed adeguata in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale.

La part. 2122, segnatamente la parte inserita in zona ITI-A1, non presenta caratteristiche particolari degne di rilievo o comunque differenti dagli altri terreni siti nello stesso comparto. Virtù e difetti della proprietà tendono con ogni evidenza a compensarsi fino a consentire un riferimento attendibile alla cifra media esposta al considerando precedente, di modo che allo scorporo avulso può essere attribuito il valore venale di fr. 220.-/mq stimato dal primo giudice.

In quanto volta a propugnare il riconoscimento di un'indennità di espropriazione formale di maggior ampiezza l'impugnativa va senz'altro respinta.

                                   3.   Svalutazione della porzione residua

In questa sede la ricorrente rivendica un indennizzo di 446'600.- fr. per la svalutazione della porzione residua del fondo nella sua odierna conformazione, risultante dalla lottizzazione della proprietà e dalla vendita della sua parte settentrionale (mapp. 2517). A suo avviso, l'espropriazione le impedisce di realizzare la SUL che il PRP-PF ha assegnato al settore del mapp. 2122 collocato in zona ITI-A3.

3.1. L'indennità espropriativa deve comprendere tutti i pregiudizi cagionati al proprietario in seguito all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, segnatamente - nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (art. 11 lett. b Lespr). In particolare, si ritiene dovuto un indennizzo per la svalutazione della porzione rimanente quando il rimpicciolimento o il cambiamento di forma della proprietà ne compromettono l'utilizzazione (RDAT II-1994 n. 63). Tra il deprezzamento e l'evento espropriativo deve comunque sussistere un nesso di causalità adeguata (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 1137 segg.).

3.2. Dal complesso della documentazione acquisita agli atti emerge chiaramente che nel 1995 il mapp. 2122 di __________, ampio all'epoca 8'592 mq, è stato assegnato a zone di utilizzazione diverse:

·      la porzione settentrionale di ca. 2'700 mq è stato inserita in zona ITI-A1, con la possibilità di edificarvi una SUL di 2'900 mq;

·      il margine E e S del predetto settore è stato gravato nella misura di ca. 553 mq da un vincolo per la realizzazione di opere stradali;

·      la parte mediana, di 2'610 mq, è stata inclusa nella zona ITI-A3 e posta al beneficio di una SUL di 3'700 mq;

·      il corpo meridionale di 2'730 mq è stato collocato in zona agricola.

L'esproprio che ci occupa va a colpire esclusivamente la superficie che nelle rappresentazioni grafiche del PRP-PF è stata riservata agli impianti stradali in vista dell'acquisizione del terreno necessario alla costruzione della "dorsale" ed alla sistemazione di via __________. L'operazione non tocca minimamente la porzione del fondo inclusa in zona ITI-A3, che è e resterà edificabile nei termini ed alle condizioni partitamente illustrate all'art. 11 delle NAPR del PRP-PF anche nella remota ipotesi in cui il comune dovesse rinunciare all'espropriazione.

Ha ragione RI 1 quando afferma che l'arretramento, le distanze e gli ingombri previsti dal PRP non le permettono di realizzare la SUL di 3'700 mq concessale dallo strumento pianificatorio, salvo costruire uno stabile ad uso amministrativo o ottenere delle deroghe. I suoi calcoli sono esatti. La ricorrente sbaglia tuttavia laddove imputa queste limitazioni all'esproprio operato dal CO 1, che a ben guardare non intacca affatto la superficie edificabile del fondo collocata in zona ITI-A3. Se non fosse integralmente prelevato da un'area appositamente vincolata all'uopo, il suolo occorrente all'esecuzione delle note opere stradali non verrebbe in ogni modo distolto dal settore del vecchio mapp. 2122 collocato in zona ITI-A3, ma dalla frazione adagiata in zona ITI-A1 (cfr. doc. 2 e 3) che attualmente si trova integrata nei mapp. 2517 e 2518 per volontà dell'insorgente. Non per nulla lo scorporo espropriato sarà indennizzato alla stregua di terreno appartenente alla zona ITI-A1.

In realtà, la ricorrente misconosce che la situazione odierna è riconducibile ad un mero errore di pianificazione, posto in essere al momento in cui si è assegnata una SUL di 3'700 mq ad una superficie edificabile di soli 2'600 mq (= i.s. di 1.42!), caricando in pratica su quest'area anche gli indici contenuti nell'ampia fetta della particella poi finita in zona agricola. Questa svista non è imputabile unicamente alle autorità che hanno adottato e approvato il PRP-PF, ma anche alla famiglia __________, che dapprima ha sottoscritto l'allettante progetto di riordino fondiario sottopostole dal comune e poi ha omesso di evidenziare in via ricorsuale l'inattuabilità del piano pubblicato relativamente al settore del mapp. 2122 incluso in zona ITI-A3.

Sta di fatto che tra l'intervento espropriativo e le consistenti pretese notificate dall'insorgente per titolo di deprezzamento della porzione residua non è ravvisabile alcun nesso di causalità diretta ed adeguata suscettibile di giustificare l'erogazione dell'indennità richiesta giusta l'art. 11 lett. b Lespr.

                                   4.   Ripetibili di prima istanza

L'espropriata pretende che le ripetibili di prima istanza vengano fissate in fr. 20'000.-, applicando le regole sancite dall'apposito Regolamento cantonale del 19 dicembre 2007.

4.1. Il Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e in tema di ripetibili si applica soltanto ai procedimenti aperti dopo tale data. Nella cause pregresse come quella di cui trattasi le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente (cfr. 16 cpv. 2 Regolamento).

Ai fini del presente giudizio fa quindi stato la giurisprudenza invalsa e l'art. 73 Lespr, ai sensi del quale le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.

Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, op. cit., n. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., n. 4 ad art. 115 LFespr). In effetti, il valore litigioso non può essere determinante, perché altrimenti l'espropriato verrebbe posto in grado attraverso la formulazione della sua notifica - di influire praticamente senza rischio sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992 n. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto riferirsi principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della causa (Hess-Weibel, op. cit., n. 3 ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 n. 66).

4.2. Ferme queste premesse, l'indennità di patrocinio di prima istanza va verificata in funzione dell'assistenza prestata dal patrocinatore e della peculiarità della causa. Orbene, il rappresentante della proprietaria del mapp. 2122 ha operato con indubbia competenza e diligenza nell'ambito di una pratica di espropriazione formale che a prescindere dai calcoli inutilmente elaborati per suffragare l'infondata tesi del deprezzamento non presentava alcuna difficoltà fattuale o giuridica. Se ne deve concludere che l'indennità di patrocinio di fr. 1'500.- riconosciuta dal Tribunale di espropriazione non presta il fianco a critiche di sorta. Ben ponderate le circostanze, la somma allocata si avvera tutto sommato ossequiosa dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.

Quand'anche fosse tornato applicabile il Regolamento invocato dall'insorgente, quest'ultima non avrebbe comunque ottenuto i 20'000.- fr. rivendicati a titolo di ripetibili. Essa è risultata infatti ampiamente soccombente in conseguenza delle eccessive pretese notificate.

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia segue la totale soccombenza dell'insorgente. In effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 LPamm (STF 1P.323/1996 del 9 giugno 1997).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 3, 18, 28, 31,43 e 60 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

patr. dall'       ;    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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