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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.05.2007 50.2007.2

10 mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,446 mots·~7 min·2

Résumé

Ricorso contro giudizio fondato sulla Lespr per la mancata assegnazione di indennità di patrocinio nella parallela procedura di approvazione dei progetti stradali. Impugnativa irricevibile per incompetenza ratione materiae del TRAM

Texte intégral

Incarto n. 50.2007.2  

Lugano 10 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 febbraio 2007 della

Comunione ereditaria __________, composta da: RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9 RI 10 RI 11 RI 12 RI 13 RI 14 RI 15 RI 16 tutti patrocinati da: PA 1  

contro  

il dispositivo 4 della decisione 6 febbraio 2007 (no. 20.-2004.27-3) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà di ca. 47 mq del mapp. __________ RFD di __________ in vista della sistemazione della strada cantonale __________;

viste le risposte:

-    2 marzo 2007 del Tribunale di espropriazione;

-    20 marzo 2007 dello Stato del Canton Ticino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che la comunione ereditaria __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo sito in zona R2 di complessivi mq 324 sul quale si erge una casa di abitazione; la proprietà si trova a monte della strada cantonale __________;

                                         che il 10 dicembre 2001 il Gran Consiglio ha stanziato un credito complessivo di fr. 22'600'000.- per la completazione di opere in corso, di cui fr. 4'000'000.destinati alla sistemazione della strada cantonale __________;

                                         che onde realizzare i lavori previsti, nel marzo del 2004 lo Stato ha avviato contemporaneamente la procedura di approvazione dei progetti definitivi dell'opera viaria e l'espropriazione dei diritti necessari;

                                         che sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 64 mq della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 200.- il mq, oltre a fr. 3'000.- per la soppressione di alcune piante; nel contempo ha sollecitato l'occupazione temporanea di ulteriori 62 mq per la durata di due mesi proponendo un'indennità di fr. 0.50/mq;

                                         che il 7 aprile 2004 gli eredi __________ si sono opposti al progetto e hanno chiesto una modifica dei piani, in modo da mitigare l'incidenza dell'intervento previsto; nel medesimo tempo hanno domandato l'esperimento di una perizia a futura memoria e notificato le proprie pretese, ammontanti a fr. 400.- il mq per l'esproprio parziale del giardino e a fr. 350'000.- per il deprezzamento della frazione residua;

                                         che a seguito di numerosi contatti tra le parti, lo Stato ha elaborato una variante grazie alla quale il tracciato stradale è stato allontanato dalla casa di abitazione e l'esproprio limitato ad una porzione di 47 mq del terreno circostante;

                                         che il 24 gennaio 2005 la proprietaria del mapp. __________ ha concesso l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per il 30 gennaio seguente;

                                         che il 27 gennaio 2005 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi, avallando in sostanza gli accordi intercorsi tra le parti; il primo giudice ha addossato spese e tassa di giustizia allo Stato, ma non gli ha addebitato ripetibili, indicando in sentenza che le avrebbe assegnate "con il merito";

                                         che, esaurite le formalità processuali, con giudizio 6 febbraio 2007 il Tribunale di espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità per il terreno avulso di fr. 300.- il mq, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso; respinte le richieste formulate relativamente alla svalutazione della porzione restante, il giudice di prime cure ha inoltre riconosciuto all'espropriata fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;

                                         che mediante ricorso 27 febbraio 2007 la comunione ereditaria __________ insorge contro la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, contestando unicamente l'indennità di patrocinio assegnatale;

                                         che la ricorrente rimprovera al Tribunale di espropriazione di aver disatteso la decisione 27 gennaio 2005 e di non averle concesso ripetibili in relazione alla fase di approvazione del progetto definitivo; tenuto conto del lavoro svolto in quel contesto assai dibattuto, postula che le ripetibili vengano definite in complessivi fr. 10'949.25;

                                         che la prima istanza non formula osservazioni, mentre lo Stato si rimette al giudizio di questo tribunale;

considerato,                   in diritto

                                         che nella misura in cui la ricorrente dichiara di avversare la sentenza emanata il 6 febbraio 2007, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

che in realtà l'insorgente non mette in discussione quel giudizio concernente le indennità espropriative, di cui si dice a ragione soddisfatta, ma si duole della mancata assegnazione di ripetibili in relazione alla procedura di approvazione dei progetti definitivi dell'opera viaria, conclusasi con decisione 27 gennaio 2005 resa sulla base dell'art. 22 Lstr (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006);

che un giudizio sulle ripetibili può essere contestato unicamente a condizione che sia impugnabile il merito della controversia dalla quale esse dipendono;

che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

                                         che il merito della controversia per la quale la ricorrente reclama congrue ripetibili rientra con ogni evidenza nel quadro d'applicazione della legge sulle strade (Lstr), normativa cantonale che quale lex specialis disciplina la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico (vedi art. 1 ss. Lstr), così come delle opere che insistono su di esse (cfr. art. 3 Lstr; RDAT I-2003 N. 42; II-1993 N. 39; STA 21 gennaio 2003 in re __________);

che tutte le decisioni prese dal Tribunale di espropriazione sulla scorta delle competenze attribuitegli dalla vecchia Lstr sono definitive (cfr. art. 22 e 33 Lstr); nessun disposto di legge prevede in particolare che contro i giudizi prolati dal Tribunale di espropriazione in materia di strade sia dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che solo i provvedimenti adottati dalla predetta autorità in base alla Lespr sono impugnabili innanzi a questo tribunale (cfr. art. 50 Lespr); pur essendo applicabile alla procedura di approvazione dei progetti stradali (art. 22 cpv. 1 e 33 cpv. 2 vLstr), la Lespr non contiene tuttavia alcuna norma attributiva di competenze ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 PAmm nelle materie che esulano dal mero contesto espropriativo;

che l'art. 70 Lespr non esplica alcun effetto ai fini dell'ammissibilità del gravame; il sistema enumerativo non permette infatti che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo venga stabilita mediante deduzioni a contrario o indirette (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 60 PAmm);

che tali considerazioni portano irrimediabilmente a concludere che la pronunzia 27 gennaio 2005, con la quale il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto esecutivo della strada __________ in corrispondenza del mapp. __________ senza assegnare ripetibili, è definitiva, come peraltro indicato nel dispositivo della medesima;

                                         che il ricorso si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

                                         che manifestamente a torto il 27 gennaio 2005 il Tribunale di espropriazione ha annunciato in sentenza che avrebbe assegnato le ripetibili con il merito; quella decisione non aveva alcuna valenza incidentale, essendo stata emanata a conclusione di un procedimento autonomo, del tutto indipendente dal profilo materiale da quello espropriativo con cui è stato semplicemente coordinato in un'ottica di semplificazione processuale (cfr. per analogia DTF 129 II 106 consid. 3.3. e rinvii);

che le fuorvianti indicazioni contenute nella decisione 27 gennaio 2005 del Tribunale di espropriazione non consentono a questo tribunale di esaminare le censure sollevate dalla ricorrente per ragioni dedotte dal principio della buona fede, dato che la sua competenza può fondarsi esclusivamente sulla legge;

che in quanto rivolto contro le ripetibili fissate nel giudizio 6 febbraio 2007 del Tribunale di espropriazione, il gravame si avvera infondato; in effetti, l'indennità di fr. 1'000.- allocata in relazione agli aspetti espropriativi del contenzioso, risulta senz'altro corretta e rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr;

che date le particolari circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1 ss., 22 Lstr; 50, 70 Lespr; 3, 28, 31, 60 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

      tutti rappr. dall'      

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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