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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2006 50.2005.9

12 avril 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,866 mots·~24 min·2

Résumé

Validità di una procedura di espropriazione materiale avviata e condotta da una CE senza il concorso di tutti gli eredi. Espropriazione materiale negata in assenza delle circostanze eccezionali necessarie secondo giurisprudenza per ammetterla in caso di mancata inclusione in zona edificabile. Spese

Texte intégral

Incarto n. 50.2005.9  

Lugano 12 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 giugno 2005 di

RI 1 RI 2   tutti patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 25 maggio 2005 (inc. no. 10.2004.54) del Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda di indennizzo che i ricorrenti hanno inoltrato il 10 settembre 1999 nei confronti del CO 1 per titolo di espropriazione materiale del mapp. __________;

viste le risposte:

-    5 luglio 2005 del Tribunale di espropriazione;

-    12 settembre 2005 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La CE fu __________, composta da __________, è proprietaria del mapp. __________ RFP di __________, un fondo di 1'563 mq così descritto a RF:

A) autorimessa          mq       11

B) tettoia                     mq       34

C) posteggio              mq       57

d) incolto                     mq     266

e) prato                       mq  1'195

Il terreno si trova in località __________, a S-W del nucleo. Ha una forma assai irregolare ed in declivio nella parte settentrionale, mentre verso S è costituito da una striscia allungata pianeggiante. Il posteggio e le costruzioni censite ai sub. A e B, composte da vecchie baracche, sono sistemati nella porzione superiore della particella, a margine della via comunale (mapp. __________) che dal nucleo porta alla nuova strada cantonale di circonvallazione del paese.

                                  B.   a) Il primo PR di __________ entrato in vigore il 22 gennaio 1991 ha collocato la porzione settentrionale (mq 860) del mapp. __________ in zona R2, mentre il settore meridionale (mq 703) è stato inserito nel territorio senza destinazione specifica, rispettivamente nel comprensorio dei terreni idonei alla campicoltura.

Nato dopo una gestazione ventennale, questo piano concettualmente vecchio è stato solo parzialmente approvato dal Consiglio di Stato a cagione delle sue difformità per rapporto alle esigenze dell'ordinamento vigente in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente. Queste carenze hanno indotto il Governo ad ordinare la ripubblicazione integrale del piano regolatore, debitamente adeguato e completato, entro il 31 dicembre 1991. Per quanto attiene in particolare al piano delle zone, il Consiglio di Stato lo ha approvato con alcune modifiche decretate d'ufficio nonostante un abbondante sovradimensionamento delle zone edificabili, invitando il comune a formulare proposte concrete per ottenere una densificazione degli insediamenti.

b) Il successivo PR approvato il 15 marzo 1995 ha abrogato il pregresso strumento pianificatorio del 1991, conferendo al mapp. __________ uno statuto differenziato. La porzione superiore è stata attribuita ad una zona di espansione del nucleo (zona EN località __________) e gravata da un vincolo P, oltre che dal tracciato della strada di accesso a questo impianto (strada di servizio n. __________). La parte inferiore è stata invece inclusa nella zona spazi liberi, destinata ad accogliere unicamente costruzioni accessorie.

__________ hanno impugnato tale assetto pianificatorio in qualità di proprietari dei mapp. __________, ma il loro ricorso - volto essenzialmente a contestare l'istituzione della zona EN __________ e del relativo posteggio "P2" per una ventina di veicoli - è stato respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione del PR. Adito dai soccombenti, con sentenza 2 luglio 1996 il Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) ha tuttavia deciso di stralciare dal PR la zona EN stante l'eccessivo dimensionamento dell'area edificabile di __________, mantenendo invece il controverso vincolo P sui contigui mapp. __________. Questo giudizio è stato successivamente confermato dal Tribunale federale, che il 28 gennaio 1997 si è pronunciato con decisione unica su quattro ricorsi di diritto pubblico interposti dal comune, rigettandoli.

c) Il 15 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha approvato una variante del PR di __________ in virtù della quale la superficie delle part. __________ vincolata a posteggio è stata in pratica dimezzata e la strada di servizio __________ abbandonata. Attualmente, il mapp. __________ è inserito completamente in zona agricola, ad eccezione di circa 115 mq adiacenti la strada comunale rimasti gravati dal vincolo P2.

                                  C.   Dopo aver tentato invano di ottenere un risarcimento in via bonale indirizzandosi ripetutamente al municipio, con notifica 10 settembre 1999 __________ - dichiaratisi eredi di __________ e proprietari del mapp. __________ di __________ - hanno convenuto in giudizio il comune di situazione del fondo innanzi al Tribunale di espropriazione, postulando il riconoscimento di un indennizzo di espropriazione materiale di complessivi 258'750.- fr., oltre interessi, in relazione alle restrizioni sancite dal PR del 1995.

In sede di risposta l'ente pubblico si è opposto alla domanda, producendo una perizia estimativa attestante che la proprietà non era mai stata colpita da esproprio materiale e che il valore della superficie gravata da vincoli di PR era di fr. 35'000.- comprese le costruzioni.

Nel successivo, ulteriore scambio di allegati e all'udienza di conciliazione del 25 maggio 2000 le parti si sono integralmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.

Al termine dell'istruttoria, i contendenti hanno esibito una memoria conclusiva con la quale hanno essenzialmente ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande.

                                  D.   Esaurite le formalità processuali, con sentenza del 25 maggio 2005 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza dei ricorrenti e posto le spese a loro carico dopo aver concluso che il mapp. __________ non era stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dello statuto pianificatorio assegnatogli nel 1991 e nel 1995.

Evocati i principi cardine dell'espropriazione materiale scaturiti dalla giurisprudenza federale e sottolineate le differenze che caratterizzano il dezonamento per rapporto alla mancata inclusione in una zona edificabile, il primo giudice ha negato che nel 1991 la part. __________ avesse subito un'espropriazione materiale, vuoi perché la parte superiore era stata assegnata alla zona R2, vuoi perché quella inferiore non aveva mai avuto alcuna prospettiva di esservi inserita in quanto esclusa dalle zone edificabili DEPT, dal PGC provvisorio e dal territorio largamente edificato.

Quanto alla situazione venutasi a creare nel 1995, il Tribunale di espropriazione ha ricordato che la porzione settentrionale della proprietà era stata dapprima collocata in zona EN, ritrovandosi poi priva di azzonamento a seguito dell'abrogazione del PR 91 conseguente all'approvazione del piano del 1995 e dello stralcio della zona di espansione del nucleo deciso dal TPT in accoglimento del ricorso presentato dagli stessi istanti in espropriazione materiale. Rispetto al 1991, nel 1995 il quadro generale non aveva d'altronde subito cambiamenti sostanziali, atteso che le zone edificabili risultavano ancora sovradimensionate e il comprensorio a valle del nucleo - escluso dal perimetro del PGS e dal territorio largamente edificato - era privo di concrete aspettative edificatorie. Donde l'impossibilità di riconoscere agli istanti indennità di espropriazione materiale, nemmeno per ragioni dedotte dal principio della buona fede o della parità di trattamento.

                                  E.   Avverso questa pronunzia i soccombenti sono insorti mediante ricorso 27 giugno 2005 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accertamento dell'espropriazione materiale e l'assegnazione delle indennità rivendicate, rispettivamente il rinvio della causa alla prima istanza per la stima dei diritti espropriati.

Ripercorsa la vicenda processuale, i ricorrenti hanno criticato innanzi tutto il Tribunale di espropriazione per aver fondato il proprio giudizio su documenti acquisiti posteriormente alla chiusura dell'istruttoria ed alla presentazione delle conclusioni, senza darne avviso alle parti.

Nel merito, gli insorgenti hanno sottolineato che il Consiglio di Stato ha approvato il PR 91 includendo senza riserve la parte superiore del mapp. __________ in zona R2. Il vincolo di posteggio pubblico imposto nel 1995 ha reso inutilizzabile l'intera superficie, provocando un'espropriazione materiale che deve essere indennizzata. Il fatto che durante le trattative antecedenti la causa il municipio abbia ammesso la ricorrenza di un caso di espropriazione materiale cambiando poi opinione, impedisce di pervenire a conclusione contraria e di porre le spese processuali a carico degli istanti.

                                  F.   Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute.

Ad identica conclusione è pervenuto il CO 1, il quale ha avversato partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.

                                  G.   Alcuni accertamenti predisposti d'ufficio hanno permesso al Tribunale di appurare che il mapp. __________ RFP di __________ risulta da tempo intestato alla CE fu __________, composta da __________. Constatato che l'erede __________ non aveva mai partecipato al litisconsorzio necessario per promuovere validamente la causa di espropriazione materiale in essere, il 23 febbraio 2006 il giudice delegato ha invitato il patrocinatore dei ricorrenti a sanare il difetto. Il 7 marzo seguente quest'ultimo ha prodotto una procura di __________ con la quale la moglie del de cuius ha manifestato la volontà di ricorrere contro la sentenza 25 maggio 2005 del Tribunale di espropriazione, ratificando nel contempo tutti gli atti sin qui compiuti dai figli __________.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei tre membri della comunione ereditaria proprietaria del fondo asseritamente espropriato, e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base delle tavole processuali, integrate dalle risultanze degli accertamenti predisposti d'ufficio dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   I ricorrenti rimproverano al Tribunale di espropriazione di essere incorso in alcune violazioni procedurali, pregiudicando il loro diritto di essere sentiti. La censura è fondata. Posteriormente alla chiusura dell'istruttoria ed alla presentazione delle conclusioni, il primo giudice ha infatti acquisito agli atti documenti (PGC provvisorio e PGS in particolare) sui quali ha poi fondato il proprio giudizio senza avvertire le parti.

Il vizio, per quanto grave e riprovevole, è stato tuttavia sanato grazie alla presente procedura ricorsuale, nell'ambito della quale gli insorgenti hanno avuto modo di esprimersi in modo congruo e completo anche riguardo al contenuto dei predetti piani prodotti dal comune pochi giorni prima dell'emanazione della sentenza del Tribunale di espropriazione. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a) considerano in effetti riparata la violazione del diritto di essere udito commessa in primo grado quando il ricorrente - come nel caso concreto - ha avuto la possibilità di pronunciarsi liberamente davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di pieno potere d'esame (cfr. a quest'ultimo proposito art. 50 cpv. 1 Lespr).

                                   3.   3.1. In passato questo Tribunale ha già avuto di stabilire (vedi STA 26 ottobre 2001 in re Stato del Canton Ticino c. A. e RDAT I-2001 N. 31) che in caso di trasferimento di proprietà successivo all'entrata in vigore di una restrizione ritenuta costitutiva di espropriazione materiale la facoltà di richiedere un'indennità spetta di principio all'ultimo proprietario del fondo colpito. In effetti, se un simile diritto non è ancora stato esercitato, si deve ritenere che la pretesa passi al nuovo proprietario anche in assenza di un'esplicita cessione (di avviso diverso il Tribunale amministrativo zurighese, cfr. ZBl 10/2000 p. 551). Per contro, mediante accordo con l'acquirente del fondo, il venditore può riservarsi il diritto di mantenere e far valere la pretesa di indennizzo per espropriazione materiale nei confronti dell'ente pubblico.

In caso di trapasso di proprietà per successione il problema non si pone nemmeno, giacché gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura (art. 560 cpv. 1 CC). Se il defunto non ha mai esercitato il diritto di rivendicare pretese per titolo di espropriazione materiale, questa facoltà viene quindi trasmessa ex lege alla comunione degli eredi e, salvo accordo contrario in sede di divisione, al soggetto che per finire acquisisce la titolarità del bene ritenuto gravato da espropriazione materiale. In caso di morte, così come in caso di negozio giuridico tra vivi, il credito di esproprio materiale resta insomma incorporato nel fondo toccato dall'aggravio e di regola segue i cambiamenti di proprietà che lo interessano indipendentemente dalle cause che li determinano.

3.2. Se la pretesa di espropriazione materiale appartiene ad una comunione ereditaria in quanto proprietaria del fondo considerato colpito dall'evento, gli eredi devono agire congiuntamente per ottenere il risarcimento di cui si ritengono creditori.

                                         Legalmente concepita come il complesso degli eredi che dispone in comune della proprietà di tutti i beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC), la comunione ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non ha neppure capacità di parte, né capacità processuale (in proposito: DTF 125 III 129, RDAT 1995 II n. 56 e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 34). Solo i singoli eredi riuniti in un litisconsorzio necessario fruiscono della legittimazione attiva e passiva. Salvo casi del tutto eccezionali (cfr. art. 49 e 65 cpv. 3 LEF), la comunione ereditaria non può pertanto agire ed essere convenuta in giudizio senza debita indicazione di tutti i suoi componenti, neppure davanti alle autorità e giurisdizioni amministrative (Bovay, Procédure administrative, p. 140; Schaad, La consorité en procedure civile, p. 358-59; DTF 116 Ib 449).

3.3. Nel caso di specie, il diritto di far valere pretese legate alla presunta espropriazione materiale del mapp. __________ di __________ spettava alla comunione ereditaria fu __________, composta dal coniuge superstite __________ e dai figli __________ (art. 602 cpv. 2 CC e art. 41 cpv. 1 CPC tramite il duplice rinvio previsto dagli art. 24 PAmm e 70 Lespr). In realtà, la causa di espropriazione materiale di cui trattasi è stata avviata unicamente da quest'ultimi a titolo personale senza il concorso della madre, la quale non ha mai partecipato ad alcun atto della procedura di prima istanza.

A fronte di tale situazione ci si dovrebbe invero interrogare circa la validità del processo svoltosi davanti al Tribunale di espropriazione, atteso che taluni autori arrivano addirittura a considerare nulle le cause condotte da litisconsorzi necessari incompleti (cfr. Schaad, op. cit., p. 350 ss. e rinvii). Nel contesto dell'esame di questa problematica non si potrebbe d'altronde fare a meno di valutare la portata e gli effetti dell'atto con il quale la litisconsorte mancante __________ ha manifestato al Tribunale cantonale amministrativo la volontà di partecipare al contenzioso pendente, ratificando nel contempo tutti gli atti sin qui compiuti dai figli __________. Ai fini del presente giudizio non occorre tuttavia approfondire ulteriormente la tematica, poiché le pretese di espropriazione materiale avanzate nei confronti del CO 1 vanno comunque respinte per i motivi che saranno esposti nel seguito.

                                   4.   4.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).

4.2. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 131 II 728 consid. 2.1, 123 II 481 consid. 6b, 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii). Perché un indennizzo sia riconosciuto occorre quindi, in linea di massima, che al momento determinante il proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF 12 dicembre 2002 in re CE Somazzi).

4.3. Di norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3a). In Ticino, tale momento coincide di regola con l'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato, la quale esplica effetto costitutivo (art. 39 cpv. 1 LALPT).

In casu, la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve essere quindi apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel marzo del 1995, allorquando su una porzione del mapp. __________ di __________ precedentemente inclusa in zona R2 è stato apposto il vincolo P che ha indotto una parte dei proprietari ad avanzare le pretese risarcitorie oggetto della presente causa. La fattispecie va peraltro valutata ponendo mente anche alla situazione venutasi a creare conseguentemente alla sentenza 2 luglio 1996 del TPT (cfr. DTF 121 II 347 consid. 12d/bb), che se un lato ha confermato la necessità di mantenere il vincolo P così come approvato dal Governo, dall'altro ha stralciato la zona edificabile di espansione del nucleo nella quale era stata inserita la porzione settentrionale restante del mapp. __________. Fosse stata convalidata la costituzione della zona EN __________, la presenza di una zona P al suo interno avrebbe potuto avere conseguenze sul diritto di proprietà dei ricorrenti diverse da quelle indotte dall'apposizione di un vincolo su un territorio votato alla collocazione in zona agricola.

                                   5.   5.1. Il PR di __________ approvato dal Governo il 15 marzo 1995 è il primo piano di utilizzazione adeguatamente rispondente ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di cui si è dotato il comune, che in precedenza aveva varato un piano regolatore non conforme alle vigenti esigenze legali e allestito secondo le disposizioni della vecchia legge edilizia cantonale del 1973 (vedi punto B di narrativa e risoluzione 22 gennaio 1991, no. 494, del Consiglio di Stato, p. 12-13). Ne consegue che la parziale inclusione della part. __________nella zona P costituisce tecnicamente un rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale dianzi evocata.

                                         5.2. Nel 1995 il mapp. __________di __________ non era compreso in un PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. Una simile verifica va infatti operata innanzi tutto alla luce delle normative federali in materia di inquinamento delle acque entrate in vigore il 1° luglio 1972 (LIA dell'8 ottobre 1971 e OPA del 19 giugno 1972, abrogate dalle odierne LPAc del 24 gennaio 1991 e OPAc del 28 ottobre 1998) e delle relative norme di applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le quali avevano in sostanza anticipato la suddivisione del territorio in edificabile e non sancita dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a). Ad onor del vero la porzione settentrionale del fondo risultava posizionata all'interno del perimetro delle canalizzazioni previsto dal piano provvisorio del novembre 1986, ma stando agli atti questo documento non è mai stato approvato dalle competenti autorità cantonali e con ogni evidenza riflette la delimitazione della zona edificabile effettuata dal PR 91 che il legislativo comunale aveva adottato nel dicembre del 1987. La sua rilevanza dal profilo dell'applicazione dei principi giurisprudenziali che qui occorre impiegare è quindi nulla, tanto più che il PGS in vigore esclude tutta la proprietà dal perimetro delle canalizzazioni, ad eccezione della superficie destinata alla realizzazione del posteggio.

                                         5.3. Alla data determinante il fondo era oggettivamente urbanizzato. Un terreno è infatti da considerare tale se, oltre all'accesso sufficiente, le necessarie condotte d'acqua, d'energia e di evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante; l'allacciamento non deve quindi essere assoluto, essendo sufficiente che sia realizzabile tenendo conto del principio di proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, n. 29 ad art. 19).

                                         Dalle tavole processuali non risulta però che i proprietari avessero sostenuto spese rilevanti per l'urbanizzazione particolare o la costruzione. Con ogni evidenza non possono essere considerati tali gli oneri relativi alla posa, in epoca imprecisata, degli scadenti manufatti censiti a RF sub A e B.

                                         5.4. Al momento dell'entrata in vigore del PR 95 la proprietà dei ricorrenti non si trovava in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LPT. Secondo la giurisprudenza, questo concetto va interpretato in modo restrittivo e comprende il territorio già edificato in maniera compatta, oltre agli spazi intermedi privi di costruzioni posti all'interno di questo tessuto. La situazione dei fondi deve essere considerata nel suo complesso e in rapporto con quella delle particelle vicine. Il carattere di insediamento è rilevabile innanzi tutto dalla vicinanza delle abitazioni e dalle infrastrutture presenti, ritenuto però che superfici periferiche, pur se già interessate da una certa attività edilizia, e aree inedificate con un'importanza autonoma rispetto al territorio circostante non costituiscono comparti già edificati in larga misura (cfr., sulla nozione, DTF 122 II 455 consid. 6 e rinvii, in particolare DTF 121 II 417 consid. 5a; RDAT II-2002 N. 78; Flückiger, Commentaire de la LPT, N. 58 ss. ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 318-321). Orbene, alla luce di tale definizione non si può di certo affermare che la part. __________appartenesse al territorio già largamente edificato solo per il fatto che era posizionata in prossimità del nucleo del villaggio. In realtà, a prescindere dalla ristretta fascia modestamente edificata che si affaccia sulla strada comunale al mapp. __________, il fondo faceva e fa tuttora parte di un comparto verde, ben distinto per peculiarità orografiche e linee forti di demarcazione, che dalla predetta via si estende verso ponente (cfr. STPT 2 luglio 1996 in re P__________, consid. 5.4 in initio).

                                         5.5. Oltre che estromesso dal territorio già edificato in larga misura, il mapp. __________non era neppure necessario all'edificazione nei successivi quindici anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. Lo ha rilevato pure il TPT nella sentenza appena citata (consid. 5.4 p. 9-10), con cui ha annullato la zona di espansione del nucleo in località __________ nella quale era stato inserito il fondo. Provvedimento, questo, che il Tribunale ha giustificato con il chiaro sovradimensionamento delle zone edificabili in relazione ad una ipotesi di sviluppo realistica per i prossimi 10-15 anni, annotando che l'aggiunta di ulteriori zone edificabili a quelle già largamente previste dal precedente PR avrebbe condotto ad una situazione inammissibile, incompatibile con i precetti degli art. 1 e 3 LPT.

                                         5.6. Se ne deve concludere che nel marzo del 1995 la parziale inclusione del mapp. __________in una delle zone P del PR di __________ non ha mortificato alcuna prospettiva di edificarlo in un prossimo futuro e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà dei ricorrenti in modo da ingenerare espropriazione materiale. In nessun tempo collocato all'interno di un PGC adottato conformemente ai dettami della legislazione sulla protezione delle acque, escluso dal territorio edificato in larga misura e non necessario per soddisfare il bisogno di terreno edificabile dei prossimi quindici anni, ancorché urbanizzato senza che i suoi proprietari avessero mai effettuato grossi investimenti, il fondo non aveva oggettiva vocazione edilizia alla data determinante. Né i ricorrenti potevano seriamente pensare che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande probabilità in un avvenire prossimo o che la precedente collocazione in zona R2 sarebbe perdurata nel tempo. In effetti, nessun proprietario può contare sul fatto che un determinato terreno resterà definitivamente nella zona edificabile o che le sue possibilità edificatorie rimarranno immutate (cfr., sull'argomento, Leimbacher, Planungen und materielle Enteignung, VPL-Schrift n. 63, p. 21 e giurisprudenza ivi citata).

D'altro canto, nel caso di specie non si può fare a meno di rilevare che sono stati proprio i ricorrenti ad annientare qualsiasi ipotetica, residua aspettativa edificatoria della part. __________, allorquando per difendere altre loro proprietà site nelle vicinanze hanno perorato con successo davanti al TPT lo stralcio dal PR della zona EN istituita a __________, provocando per finire l'inclusione di tutto quel comparto nella zona agricola. In simili evenienze, ora non possono sostenere senza disattendere il principio della buona fede o cadere quantomeno nell'incoerenza che l'apposizione del vincolo P li ha privati della possibilità effettiva di edificare il mappale in un prossimo futuro cagionando espropriazione materiale. Gli insorgenti non possono nemmeno pretendere il versamento di indennità per tale titolo rifacendosi allo scritto 3 agosto 1998 con il quale il municipio ha occasionalmente ammesso il principio dell'esproprio in un semplice contesto negoziale. A prescindere dal fatto che l'autorità comunale ha radicalmente modificato la sua posizione una volta conosciute le valutazioni del proprio perito esterno di fiducia, non v'è ragione per ritenere che quell'asserto errato fosse assolutamente vincolante e non permettesse più all'esecutivo di contestare le pretese ricevute giusta l'art. 39 cpv. 3 Lespr.

                                         5.7. In tema di sacrificio particolare, basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer (vedi pure STF 22 maggio 2002 in re Stato del Canton Ticino c. Avosti, nella quale si conferma chiaramente che la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia dato un obbligo di inserirveli).

                                   6.   6.1. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà invece diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 n. 48, 1987 n. 72, 1983 n. 82). Ai sensi di questa norma, le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili. Una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate (art. 73 cpv. 2 Lespr).

6.2. In concreto, il litigio sottoposto al giudizio del Tribunale di espropriazione verteva a non averne dubbio sulla controversa sussistenza di un esproprio materiale a carico del mapp. __________ di __________. Nella sentenza impugnata il primo giudice è giunto a conclusioni sfavorevoli agli istanti in risarcimento. Contrariamente a quanto addotto nel ricorso, questo esito imponeva dunque che la tassa di giustizia e le ripetibili venissero poste a loro carico.

                                   7.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del querelato giudizio.

                                         La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 1, 3, 5, 15, 19, 26, 36 LPT; 25 LE 1973; 37, 39 LALPT; 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di 3'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che verseranno al CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.

                                   3.   Nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

      .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.2005.9 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2006 50.2005.9 — Swissrulings