Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.10.2004 50.2003.14

18 octobre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,538 mots·~13 min·1

Résumé

espropriazione formale parziale. Pretesa di indennità per svalutazione della porzione residua

Texte intégral

Incarto n. 50.2003.14  

Lugano 18 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 novembre 2003 della

RI1 patrocinata da: PA1  

contro  

la decisione 22 ottobre 2003 (no. 4/88-23 e 22/98-101) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di 704 mq della part. __________ gravati da vincolo AEP in vista della costruzione di una scuola dell'infanzia e di un posteggio pubblico;

viste le risposte:

-    17 dicembre 2003 del comune di __________;

-    22 dicembre 2003 del Tribunale di espropriazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La RI1, composta da __________, è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di 1'728 mq così censito a RF:

A) abitazione              mq      99

B) pollaio                    mq      12

c) prato                       mq 1'617

Il terreno, in leggero declivio e di forma regolare, si trova in località __________ ed è accessibile tramite via al __________. Nel suo angolo N-O ospita una casa di abitazione di due piani.

                                  B.   Il PR di __________, entrato in vigore il 6 agosto 1986, ha collocato la parte occidentale del mapp. __________ in zona EN (espansione nucleo), mentre il settore orientale (mq 700 circa) ed altri fondi contermini sono stati gravati da un vincolo EAP, al fine di insediare in loco una casa per anziani consortile e un posteggio.

Dopo vicissitudini giudiziali che portarono all'abbandono del progetto casa per anziani, il 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti di PR, tra cui una concernente il cambiamento di destinazione del vincolo apposto sul mapp. __________ e sui terreni vicini, passata da attrezzature per anziani a scuola infanzia, mensa e sala multiuso. La __________ __________ ha impugnato la variante, ma il suo ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione della modifica di PR, così come dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 25 aprile 2000) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 30 ottobre 2000).

                                  C.   Nella primavera del 1988 il comune di __________ - mediante avviso personale 3 marzo 1988 e pubblicazione degli atti - ha promosso la procedura di espropriazione formale dei fondi inseriti in zona AEP in vista della costruzione della casa per anziani e del posteggio. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche i 704 mq del mapp. __________ gravati dal vincolo, per i quali l'ente pubblico ha offerto un'indennità di fr. 250.- il mq.

                                         Il 5 aprile 1988 i proprietari si sono opposti all'espropriazione e hanno postulato una modifica dei piani, oltre ad un indennizzo di fr. 500.- per il terreno e la riparazione di tutti gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'esproprio, in particolare fr. 200'000.- per la svalutazione della porzione residua.

A richiesta dell'espropriante, il 14 novembre 1989 il Tribunale di espropriazione ha concesso l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati, che la comunione ereditaria __________ ha invano avversato sin davanti al Tribunale federale (vedi STF __________).

La procedura è poi rimasta sospesa in attesa degli esiti dei ricorsi promossi da diversi cittadini contro il rilascio del permesso di costruire la casa per anziani disposto dal comune di __________.

                                  D.   Il 4 maggio 1998 gli eredi __________ hanno notificato al Tribunale di espropriazione una pretesa di indennizzo di 586'050.- fr. per titolo di espropriazione materiale, adducendo che il PR del 1986 ed i vincoli da esso istituiti avevano vanificato la possibilità di costruire un nuovo edificio sul mapp.__________.

In sede di risposta il comune ha ammesso la sussistenza dell'esproprio materiale, contestando tuttavia l'ammontare dell'indennità rivendicata, manifestamente esagerata per rapporto alle reali quotazioni del fondo quantificabili in fr. 290.- il mq.

La causa, introdotta cautelativamente per salvaguardare i termini di cui agli art. 39 e 75 Lespr, è stata successivamente congiunta con quella già pendente di espropriazione formale e sospesa con l'accordo della parti in prospettiva dell'approvazione delle varianti di PR pubblicate nel novembre/dicembre 1997.

                                  E.   Riattivato il procedimento, il 22 ottobre 2003 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli eredi __________, riconoscendo loro fr. 290.- il mq, oltre interessi, per l'esproprio materiale e formale del terreno avulso.

Accertato che la parte orientale del mapp. __________ era stata colpita da espropriazione materiale conseguentemente all'entrata in vigore del PR 86 di __________, il primo giudice ha calcolato il risarcimento per l'esproprio materiale e formale del fondo sulla scorta di indagini e constatazioni esperite in passato al fine di accertare la quotazione nel 1986 dei terreni di __________ posti in zona EN, giungendo alla conclusione che il valore venale della superficie espropriata - tenuto conto delle sue peculiarità - poteva essere fissato in fr. 290.- il mq.

Quanto alla svalutazione della porzione residua, il Tribunale di espropriazione ha negato che l'intervento espropriativo potesse incidere sulle possibilità di sfruttamento della proprietà. Parimenti, ha escluso che il traffico veicolare generato dalle nuove opere pubbliche avrebbe cagionato la svalutazione paventata dagli espropriati.

La prima istanza ha disatteso infine la richiesta di pagamento dei costi di progettazione sostenuti nel 1983, sottolineando che a quel tempo erano già noti i vincoli di inedificabilità che avrebbero interessato il mapp. __________.

                                  F.   Mediante ricorso 24 novembre 2003 gli eredi __________ hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il riconoscimento di un'ulteriore indennità di fr. 150'000.- a titolo di svalutazione della parte residua.

In tema gli insorgenti hanno riproposto le argomentazioni addotte senza successo in prima istanza, rilevando che la realizzazione dei 13 stalli del posteggio pubblico P8 e dell'accesso ai 25 posteggi sotterranei della scuola dell'infanzia comprometterà in maniera importante l'attuale tranquillità del loro fondo. La messa in esercizio di questi impianti cagionerà sicuramente un rilevante carico fonico ed ambientale, suscettibile di incidere sul valore del settore risparmiato dall'espropriazione. A mente degli espropriati, la svalutazione arrecata al mapp. __________ ammonta a fr. 150'000.-, corrispondenti al 20% circa del valore venale attuale della proprietà.

                                  G.   Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi della comunione ereditaria ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.

                                  H.   Il tribunale ha acquisito d'ufficio agli atti un estratto della planimetria generale concernente il progetto della scuola e della sala comunale, nonché il MM __________ volto ad ottenere lo stanziamento dei crediti occorrenti alla realizzazione delle opere.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalla documentazione acquisita d'ufficio dal tribunale. Ulteriori accertamenti non sono necessari; le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti, così come i contenuti del progetto concernente il centro scolastico, sono noti al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   I ricorrenti contestano unicamente il mancato riconoscimento di una congrua indennità per la svalutazione della porzione residua. In particolare, sostengono che la costruzione del posteggio e della scuola provocherà un aumento del traffico veicolare e, di riflesso, un incremento delle immissioni foniche ed atmosferiche tale da intaccare pesantemente il valore della loro proprietà.

2.1. L'indennità espropriativa deve comprendere tutti i pregiudizi cagionati al proprietario in seguito all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, segnatamente - nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (art. 11 lett. b Lespr).

Si ritiene dovuto un indennizzo per la svalutazione della porzione rimanente non solo quando il rimpicciolimento o il cambiamento di forma della proprietà ne compromettono l'utilizzazione (RDAT II-1994 N. 63), ma anche quando l'espropriazione comporta la privazione di vantaggi influenti sul valore del resto della proprietà (cfr. art. 22 cpv. 2 LFespr), segnatamente la perdita di uno schermo protettivo atto a contenere le molestie provenienti dal vicinato (DTF 129 II 426) o dalle opere realizzate sull'area espropriata stessa (RDAT 1989 N. 75). In questo caso il proprietario può di principio rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della frazione residua in base all'art. 11 lett. b Lespr. I proprietari di fondi non coinvolti in un esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera generatrice di inquinamento fonico o atmosferico, o privati in via coattiva di una porzione di terreno sprovvista di particolari funzioni, possono invece invocare l'avverarsi di un'espropriazione di diritti di vicinato - ed ottenere un indennizzo per il deprezzamento della loro proprietà - se il danno subito è speciale, imprevedibile e grave; solo se queste tre condizioni sono adempiute cumulativamente si può parlare di immissioni eccessive ex art. 684 CCS idonee a generare obbligo di risarcimento (cfr. DTF 130 II 234 e 331, 124 II 548, 121 II 328 e rinvii). In caso di immissioni pregiudizievoli la giurisprudenza (DTF 106 Ib 381) opera pertanto una distinzione tra il proprietario colpito da un'espropriazione formale vera e propria e quello che, proprio a causa delle immissioni, è sostanzialmente vittima solo di un'espropriazione di diritti di vicinato; il primo potrà sollecitare il riconoscimento di un'indennità ex art. 11 lett. b Lespr non appena esiste un rapporto di causalità adeguata tra la perdita subita e l'espropriazione vera e propria (che va distinta dagli effetti provocati sui fondi vicini dall'opera costruita dall'espropriante; DTF 129 II 426), il secondo - che beneficia soltanto della protezione accordatagli dal diritto di vicinato (art. 684 e 679 CCS) - per ottenere riparazione dovrà invece provare la gravità, la particolarità e l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza il TF nella giurisprudenza citata, può quindi succedere che un proprietario costretto a cedere del terreno dotato di particolari caratteristiche venga risarcito anche per il danno cagionato da immissioni di rumore, polvere, ecc. non eccessive, mentre un altro proprietario, toccato in egual misura dalle medesime immissioni ma non espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi indennizzo (RDAT II-1998 N. 27).

2.2. Dalle tavole processuali si desume che lo scorporo espropriato è costituito da un rettangolo di prato ampio 704 mq accostato al confine E della part. __________. A prescindere dalle sue dimensioni, questa fascia di terreno verde non si distingue per natura e funzioni da qualsiasi altro giardino annesso ad una casa di abitazione di paese. Posto che la costruzione mantiene una vasta superficie di respiro e protezione (913 mq) anche dopo l'esproprio, nel caso di specie l'operazione non priva la proprietà di una barriera difensiva contro le eventuali molestie provenienti dai fondi vicini arrecandole un pregiudizio risarcibile sulla scorta dell'art. 11 lett. b Lespr.

I documenti acquisiti agli atti, segnatamente il progetto del novembre 2003 relativo alla costruzione della scuola dell'infanzia, della sala multiuso e del posteggio, indicano peraltro che l'area espropriata sarà occupata dal viale di accesso alle nuove opere pubbliche avente una lunghezza di circa quaranta metri. La via alberata, che servirà sia come rampa di accesso all'autorimessa sotterranea posta sotto la scuola, sia come accesso pedonale al centro passando da via __________, ospiterà soltanto quattro posteggi scoperti. A fronte di simili emergenze, è escluso che la proprietà __________ possa subire la svalutazione rivendicata nel gravame. I quattro posteggi scoperti predisposti all'inizio dell'alberatura centrale che caratterizza il percorso di accesso alla scuola ed alla sala multiuso, con ogni evidenza non sono suscettibili di provocare i notevoli disturbi evocati dai ricorrenti. Quanto all'autorimessa capace di accogliere 30 autovetture, è possibile che il traffico di transito da e per il garage possa creare qualche inconveniente, ma la modesta capienza dell'impianto interrato e la velocità forzatamente ridotta dei veicoli che percorreranno la sua rampa di accesso non sono di certo idonei a generare l'inquinamento fonico ed atmosferico paventato dagli insorgenti. Sicuramente non vi sarà alcun superamento dei valori di pianificazione applicabili nelle zone residenziali con GS II come quella di cui trattasi (cfr. art. 7, 9, 40 e 43 OIF e relativo allegato 3). Né, con adeguati accorgimenti costruttivi da pretendere se del caso in sede di rilascio della licenza edilizia (erezione di un muro di cinta a delimitazione dell'area pubblica; art. 28 NAPR) sono da temere disturbi concreti importanti, tali da intaccare seriamente il valore del mapp. __________.

A ben guardare, dal profilo dell'inquinamento fonico ed atmosferico la decisione del comune di costruire un autosilo piuttosto che il posteggio all'aperto previsto dal PR torna di giovamento ai ricorrenti, i quali avrebbero peraltro subito i medesimi incomodi anche se la strada di accesso agli edifici pubblici fosse stata prevista più a sud, al di fuori della loro proprietà. Sotto questo ristretto punto di vista, ha ragione il Tribunale di espropriazione quando annota che tra l'espropriazione e la presunta perdita di valore del fondo viene a mancare un nesso sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr.

2.3. Resta da esaminare se le pretese dei ricorrenti non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.

Come accennato in antecedenza, secondo la giurisprudenza sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di espropriazione formale di diritti di vicinato se lo sfruttamento conforme alla sua destinazione di un'opera pubblica appartenente ad una collettività che fruisce del diritto di espropriazione, è fonte di immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CCS, tali da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio cumulativamente speciale, grave e imprevedibile (DTF 124 II 548, 123 II 490, 121 II 328, 119 Ib 355). Il presupposto della specialità è adempiuto allorquando le immissioni raggiungono un'intensità che eccede il limite dell'usuale e del tollerabile (DTF 123 II 492). Il requisito della gravità concretizza invece il principio della proporzionalità e concerne il danno provocato dalle immissioni, che deve essere importante al punto da provocare una considerevole svalutazione della proprietà toccata (DTF 123 II 493). La condizione dell'imprevedibilità - posta dal Tribunale federale soprattutto in opposizione agli sviluppi attendibili del traffico stradale, ferroviario e aereo - è data infine se il proprietario colpito non poteva immaginarsi che avrebbe subito un pregiudizio a causa delle immissioni provocate dall'utilizzazione di un'opera pubblica esistente, ampliata o di nuova costruzione (cfr., sull'argomento, Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, p. 163 ss.).

Nell'evenienza concreta, alle lamentate immissioni fanno senz'altro difetto i requisiti della specialità e della gravità esatti dalla giurisprudenza. Nel solco di quanto esposto al considerando 2.2. che precede, non v'è infatti ragione per ritenere che le immissioni provocate dal traffico di accesso alle nuove opere pubbliche in località __________ possano trascendere i valori fissati nella legge e provocare un deprezzamento tangibile della proprietà. Ne segue che le rivendicazioni dei ricorrenti non possono essere accolte neppure in applicazione dei principi che informano l'espropriazione dei diritti di vicinato.

                                   3.   Ferme queste premesse, il ricorso è respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 PAmm, per il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 9, 40. 43 OIF; 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

                                    3.   Intimazione a:

; ;   patr. da:.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.2003.14 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.10.2004 50.2003.14 — Swissrulings