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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.2003 50.2002.21

27 février 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,055 mots·~15 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 50.2002.21  

Lugano 27 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 maggio 2002 di

contro  

la decisione 21 marzo 2002 (no. 457-1) del Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che l'insorgente ha inoltrato il 21 febbraio 1997 nei confronti dello Stato del Canton Ticino a seguito delle restrizioni sancite dal PR della strada cantonale __________ -__________ a carico dei mapp. __________ e __________ RFD di __________ (__________);

viste le risposte:

-    15 maggio 2002 del Tribunale di espropriazione;

-    6 giugno 2002 dello Stato del Canton Ticino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ __________ è stato per diversi anni proprietario dei mapp. __________ e __________ RFD di __________, due fondi edificati di 1'508, rispettivamente 358 mq, posti in località __________ lungo la strada cantonale __________ -__________. La proprietà del mapp. __________ è stata trasferita a terzi il 21 aprile 1999 in esito ad un pubblico incanto realizzato nel contesto di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Quella del mapp. __________ è invece mutata il 28 luglio 2002 a seguito della stipulazione di un contratto di compravendita.

                                  B.   In data 31 maggio 1976 il Gran Consiglio ha approvato il piano regolatore delle strade cantonali nei comuni di __________, __________ e __________ __________, respingendo nel contempo il ricorso presentato da __________ __________, il quale aveva sollecitato un lieve spostamento del tracciato in corrispondenza della sua casa d'abitazione, altrimenti sventrata dal futuro sedime stradale e soggetta ad espropriazione parziale. In effetti, stando ai piani pubblicati, il previsto allargamento stradale in corrispondenza della proprietà __________ avrebbe comportato l'espropriazione formale di circa 150 mq di terreno e la demolizione parziale della costruzione esistente distante circa 2.50 ml dal ciglio della vecchia cantonale.

                                         Nel 1983 il tracciato della nuova strada è poi stato ripreso nel PR del comune di __________ (__________), che nel contempo ha inserito i mapp. __________ e __________ in zona residenziale estensiva R2a (i.s. 0.35; i.o. 30%).

                                  C.   Il 20 gennaio 1986 la famiglia __________ ha domandato al Dipartimento delle pubbliche costruzioni di poter riattare lo stabile al mapp. __________ (attuale mapp. __________). Autorizzato ad effettuare unicamente modesti lavori di manutenzione stante la sussistenza dei vincoli sanciti dal predetto PR delle strade, con scritto 20 ottobre 1986 __________ __________ ha notificato all'autorità cantonale una pretesa d'indennità di complessivi fr. 233'329.- cui non è stato dato seguito alcuno.

                                  D.   Nell'autunno del 1987 __________ __________ ha chiesto ed in seguito ottenuto l'autorizzazione di costruire sulla part. __________ una nuova casa d'abitazione previa parziale demolizione dei fabbricati esistenti. Pur avendo conseguito il permesso di mantenere la parte anteriore del pianterreno del vecchio stabile in deroga alle restrizioni sancite dal PR, durante i lavori il proprietario ha deciso di abbattere completamente l'edificio che in quel momento insisteva sul fondo.

                                  E.   Il 31 maggio 1991, trascorsi 15 anni dalla sua approvazione, il PR della strada cantonale __________ -__________ è decaduto unitamente a tutti i suoi vincoli. Lo strumento pianificatorio è stato formalmente abbandonato dal Consiglio di Stato con risoluzione 13 novembre 1991 pubblicata sul FU N. 93 del 19.11.1991.

                                  F.   Mediante istanza 21 febbraio 1997 __________ __________ ha nondimeno convenuto in giudizio lo Stato del Canton Ticino davanti all'allora Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando il riconoscimento di un'indennità di fr. 233'329.- oltre interessi per titolo di espropriazione materiale conseguente ai vincoli sanciti sulle sue proprietà dal 1976 al 1991.

                                         In sede di risposta lo Stato si è opposto fermamente alla domanda, a suo giudizio perenta e infondata nel merito per assenza degli elementi costitutivi dell'esproprio materiale.

                                         Nel successivo scambio di allegati, così come all'udienza del 13 gennaio 1998, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande. In occasione di un dibattimento tenutosi l'8 settembre 1998 i contendenti hanno invitato il giudice delle espropriazioni ad emanare una decisione pregiudiziale circa la tempestività delle pretese notificate.

                                  G.   Con sentenza 12 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione si è dunque pronunciato sull'eccezione sollevata dallo Stato, respingendola.

                                         Il primo giudice ha ritenuto in sostanza che la causa di espropriazione materiale era stata promossa in tempo utile giusta la più recente interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr operata dal Tribunale cantonale amministrativo.

                                  H.   Adito dallo Stato, con giudizio 21 ottobre 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la predetta decisione, riaffermando una sua giurisprudenza pregressa secondo cui modificando l'art. 39 cpv. 1 Lespr il legislatore aveva voluto sottoporre alla disciplina del nuovo diritto, ovvero al termine di perenzione decennale per l'inoltro di eventuali domande di risarcimento, tutti i vincoli che in quel momento potevano configurare casi di espropriazione materiale. Donde la certa tempestività delle pretese d'indennizzo notificate il 21 febbraio 1997 dal proprietario del mapp. 2044, che il 6 maggio 1988 - giorno in cui era entrata in vigore la novella legislativa ritoccante i termini di perenzione (art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr) - aveva acquisito la facoltà di rivendicare entro i prossimi dieci anni un'indennità per titolo di espropriazione materiale.

                                    I.   Ripreso il procedimento in prima istanza, il 29 febbraio 2000 il Tribunale di espropriazione ha esperito una nuova udienza, seguita da un sopralluogo e da ulteriori atti istruttori. Il 12 giugno 2002 si è tenuto il dibattimento finale, nel corso del quale le parti hanno prodotto le loro conclusioni ribadendo le proprie posizioni avverse. In particolare, lo Stato ha contestato la legittimazione attiva di __________ __________, annotando che il 21 aprile 1999 la proprietà della part. __________ era passata a terzi a seguito di aggiudicazione.

                                   L.   Esaurite le formalità processuali, con pronunzia 21 marzo 2001 il Tribunale di espropriazione ha respinto le pretese risarcitorie di __________ __________.

                                         Lasciata indecisa la legittimazione attiva dell'istante in conseguenza della perdita del mapp. __________, il primo giudice ha escluso che i vincoli imposti dal PR della strada cantonale __________ -__________ avessero limitato l'uso del fondo al punto da imporre il riconoscimento di un indennizzo. La linea di arretramento istituita da quello strumento pianificatorio rientra nel novero delle restrizioni ordinarie della proprietà insuscettibili di generare espropriazione materiale e comunque non ha impedito uno sfruttamento ragionevole della particella. Non ha neppure pregiudicato la sua edificabilità, tant'è vero che il proprietario ha potuto erigervi una nuova costruzione avente una SUL di 165.64 mq ripartita su due piani. Quanto alla casa preesistente, il vincolo non ha precluso al proprietario di mantenerla in uno stato di efficienza e di abitabilità.

                                         Indipendentemente dalla sua durata, il PR non ha dunque compromesso l'utilizzazione dei mapp. __________ e __________ al punto da privare il proprietario d'una delle facoltà discendenti dal suo diritto di proprietà. Ad identica conclusione si giungerebbe d'altronde considerando gli effetti concreti che il PR stradale in contestazione ha prodotto sulla proprietà __________.

                                  M.   Avverso questo giudicato __________ __________ è insorto mediante ricorso 3 maggio 2002 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accertamento dell'espropriazione materiale negata dalla prima istanza e l'assegnazione delle indennità rivendicate in quella sede.

                                         Invocata la propria legittimazione attiva, il ricorrente ha ricordato che il PR della strada cantonale __________ -__________ ha interessato la fascia più pregiata dei mapp. __________ e __________, in gran parte costituiti da pendii scoscesi e da bosco comunque inedificabili. I vincoli istituiti dal provvedimento pianificatorio hanno quindi colpito pesantemente i fondi, comportando un sacrificio notevole per il loro proprietario. Per accertare correttamente queste circostanze sarebbe bastato un sopralluogo, che il collegio giudicante subentrato pendente causa al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha omesso di esperire. In assenza del PR - ha soggiunto l'insorgente - la vecchia casa non sarebbe stata certamente abbattuta. Tale intervento, necessario per sfruttare in modo razionale la part. __________, ha provocato spese onerose che si potevano risparmiare ampliando l'angusta costruzione esistente in modo da renderla abitabile per una famiglia. Avveratosi un caso di espropriazione materiale, il convenuto deve essere condannato a risarcire il danno notificato che, ancorché calcolato in vista di un esproprio formale della proprietà, trova riscontri oggettivi nei costi effettivamente sostenuti per edificare la nuova dimora.

                                  N.   Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute.

                                         Ad identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, in appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

                                         Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). La completezza degli atti, integrati da ampio materiale fotografico comprovante lo stato dei luoghi nel 1986 (doc. F) e nel 1997 (allegati al doc. V), consente di rinunciare all'esperimento di un sopralluogo per accertare una situazione di fatto odierna non necessariamente identica a quella, decisiva ai fini del giudizio, esistente tra il 1976 ed il 1991. Sotto questo aspetto, le censure che il ricorrente rivolge al Tribunale di espropriazione per non aver ripetuto il sopralluogo effettuato con cura il 6 aprile 2000, vanno disattese.

                                   2.   In prima istanza l'insorgente ha esplicitamente fondato le proprie pretese sulla base di una presunta espropriazione materiale temporanea. Il riconoscimento di un indennizzo per tale titolo presuppone che il fondo sia stato colpito da un'espropriazione materiale in seguito decaduta. In simile evenienza, la rara dottrina e giurisprudenza che si è espressa sull'argomento concorda nel ritenere che così come previsto dalla legge in caso di rinuncia all'espropriazione formale (cfr. art. 7 cpv. 3 e 5 Lespr), l'espropriato ha diritto al risarcimento del danno subito, segnatamente al rimborso delle spese di patrocinio sopportate nel corso della procedura espropriativa. I proprietari che recuperano la componente edilizia dei loro fondi e beneficiano nel contempo dell'aumento del valore venale dei terreni sul mercato immobiliare possono aspirare al riconoscimento di un indennizzo di maggior ampiezza solo se provano che senza la restrizione avrebbero potuto trarre dal fondo un profitto superiore, in particolare edificandolo o vendendolo. La semplice possibilità di edificare o alienare il terreno non è però sufficiente. Soltanto la comprovata vanificazione di un progetto concreto può entrare in linea di conto (Catenazzi, Rinuncia ad un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato in Il Ticino e il diritto, p. 222 e rinvii; Scolari, Commentario, N. 104 ad art. 6 LALPT; DTF 120 Ib 465 consid. 5e; 109 Ib 20 consid. 4, 268 consid. 2; RDAT I-1991 N. 53).

                                   3.   Posto che a tutt'oggi il mapp. 2044 è affrancato da ogni vincolo pianificatorio e fruisce di uno statuto edificatorio definito in modo chiaro e stabile, resta da esaminare se - come sostiene il ricorrente - nel 1976 e nei quindici anni seguenti il fondo è stato effettivamente oggetto di una restrizione della proprietà equivalente ad espropriazione.

                                         3.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

                                         La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).

                                         L'avverarsi di un'espropriazione materiale è comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63). D'altra parte, il Tribunale federale ha già avuto modo di accertare che l'obbligo di conservare l'aspetto esteriore di uno stabile non costituisce una grave restrizione del diritto di proprietà e non comporta quindi espropriazione materiale se il proprietario può continuare a fare dell'edificio un uso conforme alla sua destinazione e economicamente razionale (DTF 117 Ib 262 e rinvii). Neppure le distanze imposte dalle strade sotto forma di piani o linee di arretramento sono ritenute generatrici di espropriazione materiale, trattandosi di restrizioni ordinarie che di norma non comportano una lesione particolarmente grave del diritto di proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1471-2; Planungen und materielle Enteignung, VLP-Schrift Nr. 63, p. 76; DTF 109 Ib 116, 110 Ib 359).

                                         3.2. Il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di maggio del 1976.

                                         Il PR della strada cantonale __________ -__________ entrato in vigore il 31 maggio 1976 ha programmato in corrispondenza della proprietà __________ una correzione del tracciato che, se realizzata effettivamente, avrebbe portato all'espropriazione formale di circa 150 mq di terreno e alla demolizione parziale della vetusta casa di abitazione esistente, distante circa 2.50 ml dal ciglio della cantonale. Lo stesso piano ha inoltre istituito una linea di costruzione di 4 ml dal margine della nuova arteria, volta con ogni evidenza a tutelare la sicurezza del traffico e ad assicurare la possibilità di future correzioni stradali come tutte le misure di questo genere (cfr., sull'argomento, Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., N. 1470; Scolari, Commentario, N. 1029 ad art. 25 LE).

                                         Nel 1976 la proprietà __________ era già edificata, tant'è che all'epoca sui mapp. 2044 e 2045 sorgevano una casa d'abitazione, due soste ed un garage. In teoria, il PR della strada __________ -__________ ha quindi istituito una proibizione di costruire nella fascia della proprietà compresa tra il margine della vecchia cantonale e la linea di arretramento stabilita dal PR, da un lato, e imposto un divieto di rinnovazione e di trasformazione sullo stabile già presente in quella stessa area, dall'altro (cfr., a quest'ultimo proposito, Scolari, op. cit., N. 1039 ad art. 25 LE). Questo statuto non avrebbe tuttavia impedito al ricorrente di continuare ad utilizzare l'immobile come in precedenza e di effettuarvi dei lavori di manutenzione, né gli avrebbe precluso la possibilità di riedificare i fondi interessati, all'occorrenza sfruttando lo spazio interno alla linea di arretramento previo ottenimento di una deroga. In effetti, gli accadimenti provano che il PR ha comunque consentito al ricorrente di chiedere ed ottenere dalla competente autorità cantonale il permesso di costruire un nuovo edificio appoggiato alla parte anteriore del PT del vecchio stabile, posta addirittura sul sedime destinato ad esproprio formale in caso di realizzazione del previsto allargamento stradale.

                                         Alla luce di simili emergenze il verificarsi di un caso di espropriazione materiale è da escludere per diverse ragioni. Innanzi tutto perché il PR della strada cantonale __________ -__________ ha lasciato intatta la possibilità di usare in modo economicamente ragionevole entrambi i fondi (mapp. __________ e __________) e nel complesso, indipendentemente dalla loro configurazione sfavorevole, non ne ha compromesso l'uso in misura tale da privare il proprietario di una della facoltà discendenti dal suo diritto di proprietà; lo ha tutt'al più limitato nell'esercizio di detto diritto, ma non con una incidenza notevole ed insopportabile idonea a far insorgere un'espropriazione materiale. Secondariamente perché il piano non ha mortificato alcuna aspirazione di edificazione del loro proprietario, che ha potuto tranquillamente insediare in loco una nuova casa di abitazione senza necessariamente incorrere in maggiori spese rispetto ad una trasformazione globale della fatiscente ed inadeguata costruzione esistente. In terzo luogo perché il piano e le leggere limitazioni che esso ha istituito hanno avuto una durata relativamente contenuta, insuscettibile di creare le premesse di gravità insite nell'istituto dell'espropriazione materiale.

                                         Quanto alla disparità di trattamento ed al sacrificio particolare che __________ __________ potrebbe aver subito, per escluderne la sussistenza basta rinviare alle pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, aggiungendo che l'intensità dell'aggravio in discussione non è molto diversa, salvo per l'aspetto temporale, da quella patita in tutto il Ticino da proprietari di costruzioni poste a ridosso di strade difese da linee di arretramento.

                                         Se ne deve dedurre, insieme al Tribunale di espropriazione, che tra il 1976 ed il 1991 le limitazioni di cui sono state oggetto le part. 2044 e 2045 non hanno generato espropriazione materiale e quindi non può essere riconosciuta indennità di sorta al ricorrente. Questa conclusione solleva peraltro il Tribunale dall'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva invocata dallo Stato una volta appresa la notizia che la proprietà del mapp. 2044 era stata trapassata a terzi pendente causa.

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

                                         La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 39, 50, 73, 75 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.2002.21 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.2003 50.2002.21 — Swissrulings