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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2002 50.2002.15

6 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,049 mots·~20 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 50.2002.00015  

Lugano 6 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  29 gennaio 2002 dello

__________,  rappr. da: __________  

contro  

la decisione 14 dicembre 2001 (no. 475/5) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito della causa di espropriazione materiale promossa nei suoi confronti dai proprietari dei mapp. __________ e __________ di __________ a seguito dell'inclusione dei predetti fondi nella zona sancita come inedificabile dal decreto esecutivo 16 maggio 1990 concernente il comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________ (CPM);

viste le risposte:

-    1° febbraio 2002 del Tribunale di espropriazione;

-    27 febbraio 2002 di __________, __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, __________, __________ e __________ sono comproprietari in ragione di 1/4 ciascuno del mapp. __________ di __________, un fondo inedificato di 587 mq posto in declivio immediatamente a valle della Chiesa __________. Le stesse persone sono inoltre comproprietarie di complessivi 540/1000 (appartamento al piano rialzato e garage) della PPP che sorge sulla confinante particella __________. Quest'ultima, ampia 710 mq, ospita infatti una casa d'abitazione di due piani e altrettanti appartamenti eretta negli anni 60.

                                  B.   Con decreto esecutivo 16 maggio 1990 entrato in vigore il 29 maggio 1990 (in seguito: DE) e fondato sugli allora vigenti art. 12 LMS e 24 RALMS il Consiglio di Stato ha stabilito un comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________ (CPM) al fine di proteggere formalmente l'integrità, la dignità e la visualità delle chiese di __________, di __________ e di __________, nonché gli spazi adiacenti a questi edifici iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton Ticino. All'interno del perimetro del comprensorio di protezione è stata fissata in particolare una zona bandita alla costruzione, adagiata attorno alle chiese di __________ e __________, nella quale sono ammessi limitati cambiamenti della conformazione del terreno se compatibili con gli obbiettivi perseguiti dal decreto. I mapp. __________ e __________ sono rimasti gravati dal vincolo di inedificabilità disposto dal Consiglio di Stato quale autorità preposta per legge alla tutela dei monumenti. I suoi proprietari, unitamente ad altri colpiti dal medesimo provvedimento, hanno impugnato il DE innanzi al Gran Consiglio, ma il loro gravame è stato respinto il 6 dicembre 1995 dal Tribunale della pianificazione del territorio nel frattempo entrato in funzione.

                                  C.   Nella primavera del 1997 la famiglia __________ ha notificato al municipio di __________ prima e alla Sezione della pianificazione urbanistica poi una pretesa di indennità per titolo di espropriazione materiale. Il 9 febbraio 1998 le richieste sono state trasmesse al Tribunale di espropriazione, il quale ha dato avvio alla procedura di stima.

In sede di risposta il Cantone si è opposto fermamente alla domanda, contestando l'avverarsi di un'espropriazione materiale a danno dei fondi gravati dal vincolo di protezione istituito dal DE. A mente del convenuto, da tempo inedificabili e inidonee ad essere realmente edificate in un prossimo futuro, quelle proprietà non sarebbero state neppure oggetto di una restrizione suscettibile per gravità di provocare un esproprio materiale, né si sarebbe concretizzata nella fattispecie una situazione lesiva del principio della parità di trattamento.

Il comune, dal canto suo, richiamandosi all'esito negativo delle cause di espropriazione materiale che taluni proprietari avevano avviato in passato nei suoi confronti (cfr. RDAT II-1998 N. 34), ha sollecitato la reiezione dell'istanza per carenza di legittimazione passiva.

Nei susseguenti allegati di replica e di duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.

All'udienza di conciliazione del 2 settembre 1999 il comune è stato dimesso dalla lite.

Al sopralluogo del 19 ottobre 1999, nelle memorie conclusive e in occasione del dibattimento dell'11 settembre 2001 i contendenti hanno poi ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande.

                                  D.   Esaurite le formalità processuali, con sentenza 14 dicembre 2001 il Tribunale di espropriazione ha parzialmente accolto le richieste degli istanti, condannando lo Stato al pagamento di un indennizzo di fr. 90.- il mq oltre interessi per l'espropriazione materiale del mapp. __________.

Evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale e ripercorso nel tempo l'assetto pianificatorio delle proprietà interessate dal vincolo di inedificabilità sancito dal DE, il primo giudice ha escluso che nel 1990 il mapp. __________ - già edificato razionalmente - avesse subito espropriazione materiale. Ha tuttavia ammesso l'avverarsi di un simile evento per il mapp. __________, che in assenza della misura protettiva disposta dal Cantone sarebbe stato certamente incluso in una zona edificabile stante la sua appartenenza al territorio già edificato in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT. A suo parere, il fondo possedeva insomma una prospettiva edilizia che è stata mortificata dal divieto di costruzione imposto dallo Stato provocando espropriazione materiale.

Quanto al risarcimento dovuto ai proprietari, che hanno sempre contrastato i vincoli apposti sul loro terreno e manifestato la volontà di edificarlo, il Tribunale di espropriazione ne ha calcolato l'ammontare deducendo dal valore edilizio pieno del terreno (stimato in fr. 110.- il mq secondo le risultanze del metodo statistico-comparativo) il suo valore residuo (fr. 20.-/mq).

                                  E.   Avverso questa pronunzia lo __________ è insorto mediante ricorso 29 gennaio 2002 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla.

A mente del ricorrente, l'inclusione del mapp. __________ nella zona inedificabile del DE non ha inibito il suo uso attuale o un prevedibile uso futuro ingenerando espropriazione materiale. In effetti, la proprietà non costituisce un cosiddetto spazio vuoto tra costruzioni esistenti e non fa parte quindi del territorio già largamente edificato, ma appartiene semplicemente ad un esteso comparto prativo-vignato composto da una dozzina di particelle. Le circostanze di diritto esistenti all'epoca impediscono di ritenere che al momento determinante la particella era idonea all'edificazione in un prossimo avvenire e destinata ad essere inserita in una zona edificabile. Contrariamente a quanto supposto dal Tribunale di espropriazione, il comportamento tenuto dai proprietari non è decisivo; a prescindere dal fatto che la situazione giuridica sviluppatasi a partire dagli anni '70 e la sensibilità dell'ambiente circostante dal profilo architettonico, storico e monumentale lasciavano chiaramente presagire che il mapp. __________ non sarebbe mai diventato edificabile, la famiglia __________ non ha mai manifestato concretamente la volontà di edificare il fondo, né vi è prova agli atti di importanti investimenti effettuati in vista della sua urbanizzazione o costruzione. D'altra parte, nel caso di specie il versamento di indennità di espropriazione materiale non potrebbe essere imposto neppure per ragioni inerenti al principio della buona fede, atteso che lo Stato non ha mai fornito assicurazioni vincolanti né in merito all'inserimento del mapp. __________ in zona edificabile, né in merito al pagamento di indennizzi espropriativi.

                                  F.   Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute.

Ad identica conclusione è pervenuta la famiglia __________, la quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. Non occorre in particolare esperire il sopralluogo sollecitato dall'insorgente, dato che questo mezzo di prova non apporterebbe la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per la decisione (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi è peraltro nota al Tribunale a dipendenza delle pregresse procedure ricorsuali aventi per oggetto proprietà incluse nel comprensorio di protezione monumentale di __________.

                                   2.   La materia dell'odierno contendere ruota unicamente attorno alla controversa espropriazione materiale del mapp. __________ di __________. Lo Stato non ha contestato infatti l'ammontare dell'indennità riconosciuta ai proprietari, né quest'ultimi hanno impugnato il giudizio del Tribunale di espropriazione per ottenere un risarcimento di maggior ampiezza o l'accertamento di un esproprio materiale a carico della part. __________.

2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).

2.2. Di norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti il 29 maggio 1990 (giorno in cui è entrato in vigore il DE), tenendo peraltro presente che il provvedimento non discende dall'esercizio di compiti pianificatori. In effetti, come già accertato da questo Tribunale (STA 18 dicembre 1997 in re comune di Giornico) e dall'Alta Corte federale (STF 29 aprile 1998 = RDAT II-1998 N. 34), il vincolo che ha comportato la restrizione litigiosa non è stato stabilito nel contesto del PR di __________, ma è stato imposto dal Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 12 LMS 1946; la misura è stata dunque adottata direttamente dal Cantone, sulla base di una normativa speciale, e con un atto esecutivo particolare avente vita autonoma. Ne segue che ponendosi al di fuori della pianificazione di competenza del comune, il DE, rispettivamente il vincolo di inedificabilità che esso ha istituito, non può aver provocato una vera e propria mancata attribuzione alla zona edificabile nel senso ipotizzato dal Tribunale di espropriazione e dal ricorrente medesimo nelle pieghe di considerazioni di stampo chiaramente pianificatorio. Nel caso di specie occorre piuttosto chiedersi se il DE ha compromesso gravemente lo sfruttamento del mapp. __________, segnatamente se alla data determinante un miglior uso di quel terreno appariva probabile in un avvenire prossimo. Il miglior uso di un fondo si identifica di regola nella possibilità di edificare o di riedificare al meglio un terreno sfruttato in modo poco ragionevole; per giudicare vanno prese in considerazione tutte le circostanze fattuali e giuridiche che in qualche modo influiscono sulle speranze edificatorie, in particolare le disposizioni federali, cantonali e comunali vigenti nel momento determinante, lo stadio in cui si trova la pianificazione comunale e cantonale, lo stato di urbanizzazione e particellare dei fondi, come pure lo sviluppo edilizio della zona (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1425; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2246).

                                   3.   3.1. All'epoca erano in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e, a livello cantonale, il decreto esecutivo del Consiglio di Stato sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980 (DEPT, sostituito dalla LALPT solo nel novembre del 1990), nonché la legge edilizia del 19 febbraio 1973. Norme che imponevano la stesura di piani di utilizzazione per disciplinare l'uso ammissibile del suolo (art. 14 LPT, 16 LE) e che in mancanza di zone edificabili o di ordinamenti provvisionali (art. 8 DEPT) prescrivevano di considerare edificabili i terreni appartenenti al comprensorio già largamente edificato (art. 36 LPT).

3.2. Come rettamente accertato dal Tribunale di espropriazione, nel 1973 il mapp. __________ è stato collocato nei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972. Ernst Bolliger, a quel tempo proprietario unico della part. 1534 (odierna 737), ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, che il 14 maggio 1974 ha parzialmente accolto il gravame annotando che il fondo era situato in una zona per la quale il PR comunale adottato nell'agosto 1973 prevedeva l'elaborazione di un piano particolareggiato, per cui una volta approvato questo strumento pianificatorio di dettaglio il terreno avrebbe potuto essere oggetto di edificazione. Il PR 73 di __________ non è tuttavia mai stato approvato dall'autorità cantonale, né il comune ha mai portato a termine il PP della regione posta a valle delle chiese di __________ e __________.

Scaduta il 31 dicembre 1979 la validità del DFU, il Consiglio di Stato, avvalendosi dell'art. 36 LPT, ha emanato il DEPT, in base al quale (art. 8) in data 17 marzo 1980 il Dipartimento dell'ambiente ha messo in vigore per il comune di __________ un piano delle zone edificabili provvisorie e zone di pianificazione che ha inserito il mapp. __________ in una zona di pianificazione corrispondente al futuro comprensorio di protezione del complesso monumentale, con le conseguenze di cui all'art. 20 DEPT; per essere più precisi, a dispetto delle contestazioni sollevate dai proprietari (a quel tempo __________ e __________), il terreno è stato assegnato al settore di maggior tutela (zona rossa), dove non era ammessa l'edificazione di tutto quanto potesse modificare la situazione esistente. La zona di pianificazione è decaduta ex lege (vedi art. 27 cpv. 2 LPT e 19 DEPT) nel 1985, trascorsi 5 anni dalla sua adozione. Ciononostante la part. __________ non ha acquisito statuto di superficie edificabile in forza del diritto federale (art. 36 LPT), poiché contrariamente a quanto supposto dal Tribunale di espropriazione non si trovava, né si trova tuttora, in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LPT. Secondo la giurisprudenza questo concetto va interpretato in modo restrittivo e comprende il territorio già edificato in maniera compatta, oltre agli spazi intermedi privi di costruzioni posti all'interno di questo tessuto (cfr., sulla nozione, DTF 122 II 455 consid. 6 e rinvii, in particolare DTF 121 II 417 consid. 5a;

Flückiger, Commentaire de la LPT, N. 58 ss. ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., N. 318-321). Orbene, alla luce di tale definizione non si può di certo affermare che il mapp. __________ appartiene al territorio già largamente edificato solo perché è di dimensioni contenute ed è posizionato a margine di una strada comunale tra due particelle edificate (la 736 a N e la 817 a S) creando un vuoto tra le stesse. In realtà, il fondo si trova inglobato in un comparto coltivato a vigna nel quale tempi addietro qualche proprietario è riuscito a insediare in modo dispersivo delle costruzioni, che non bastano per conferire all'area statuto di territorio edificato in larga misura. È ben vero che percorrendo da nord verso sud la strada che costeggia la __________ si nota, a partire dalla casa eretta sul mapp. __________, una serie di costruzioni interrotta soltanto dal vuoto del mapp. __________. Ma è altrettanto vero che osservando la zona dal basso si hanno sensazioni del tutto diverse, tant'è che da quella posizione appare anomala non tanto la situazione del mapp. __________, inserito armoniosamente nel paesaggio naturale che risale verso nord, quanto quella del vicino mapp. __________ e della sua costruzione, del tutto avulsa dal contesto del tempio posto alle sue spalle e dal vasto vigneto sottostante. Questo perché oggettivamente il comparto largamente edificato che fa capo, come punto di riferimento, al centro apprendisti __________, inizia non prima del mapp. __________. A nord di questa proprietà, invece, il territorio è sostanzialmente inedificato e forma un comprensorio in prevalenza verde, ben distinto per peculiarità orografiche e linee forti di demarcazione.

Il 9 gennaio 1990 il Consiglio di Stato ha approvato il primo PR di __________ conforme ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT. La maggior parte dei fondi che gravitano attorno alle chiese non ha subito azzonamento di sorta, poiché il piano delle zone si è limitato ad indicare il comprensorio interessato dal futuro piano cantonale di protezione monumentale, mentre alcune particelle direttamente a contatto con i templi di __________ e __________ sono state incluse in due delle zone AP-EP stabilite dal piano delle attrezzature e edifici di interesse pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore del DE i terreni posti a ridosso delle due chiese - in precedenza inseriti in zona AP-EP - sono stati definiti monumenti culturali unitamente agli edifici religiosi. La zona circostante che accoglie anche la part. __________ è stata invece gravata di un divieto di costruzione, mantenendo le caratteristiche di inedificabilità che l'avevano contraddistinta negli ultimi anni.

3.3. Alla data cruciale del 29 maggio 1990 il fondo di cui trattasi non era compreso in un PGC realizzato e adottato secondo la legislazione sulla protezione delle acque entrata in vigore il 1° luglio 1972 (LIA dell'8 ottobre 1971) e le relative norme di applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le quali avevano in sostanza anticipato la suddivisione del territorio che sarebbe stata operata dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a). Nella planimetria acquisita agli atti del Tribunale di espropriazione la proprietà risulta invero posizionata entro il perimetro del PGC, ma quel documento - privo di data, elaborato disattendendo i criteri di allestimento dei piani sanciti dalla legge (vedi art. 15 OPA e 19 LALIA) e soprattutto sprovvisto della necessaria approvazione cantonale (art. 17 cpv. 2 OPA e 20 cpv. 2 LALIA), non ha alcuna validità. Le sue risultanze si avverano quindi destituite di significato e non consentono di trarre indicazioni utili ai fini del presente giudizio.

3.4. Come accennato in antecedenza (consid. 3.2), all'epoca determinante il mapp. __________ non giaceva in un territorio già edificato in larga misura. Non era neppure necessario all'edificazione nei successivi quindici anni giusta l'art. 15 lett. b LPT, tant'è vero che in sede di approvazione del PR 90 il Consiglio di Stato - constatato come il comprensorio edificabile fosse largamente sovradimensionato - aveva dovuto ridurre drasticamente l'estensione delle zone edificabili per conformarle ai bisogni oggettivi del comune (vedi risoluzione no. 57 del 9 gennaio 1990, p. 23 ss.). A fronte di questa situazione, poco importano le intenzioni del comune di __________, che avrebbe volentieri destinato all'edificazione tutti i terreni inclusi nel CPM. Quand'anche simili intendimenti si fossero tradotti in proposte concrete, il Governo - quale autorità superiore in materia di pianificazione (art. 26 LPT e 37 LALPT) - non le avrebbe mai avallate, vuoi perché avrebbero interessato un complesso di fondi incastonati in un paesaggio particolarmente caratteristico da preservare ad ogni costo, vuoi perché avrebbero ulteriormente aggravato lo stato di sovrabbondanza di territorio edificabile creato dal comune in esito a scelte di mera natura politica.

3.5. Se ne deve concludere, dissentendo dall'opinione del Tribunale di espropriazione, che nel maggio del 1990 l'inclusione della part. __________ nella zona bandita alla costruzione istituita dal DE non ha mortificato alcuna prospettiva di edificarla in un prossimo futuro e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà della famiglia __________ in modo da ingenerare espropriazione materiale. Idoneo all'edificazione dal profilo fattuale, ma colpito dai vincoli di protezione del DFU prima, inserito in una zona di pianificazione poi, in nessun tempo collocato all'interno di un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, escluso dal territorio edificato in larga misura, non necessario per soddisfare il bisogno di terreno edificabile dei prossimi quindici anni e mai oggetto di un azzonamento conforme ai dettati costituzionali, oggettivamente il fondo di cui trattasi, al pari di tutti i mappali disposti attorno alle chiese di __________ e __________, non aveva vocazione edilizia alla data determinante. Né i suoi proprietari potevano seriamente pensare che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande probabilità in un avvenire prossimo. Certo, l'iter che ha portato alla nota collocazione del mapp. __________ è stato lungo e tormentato, con conseguenti, deprecabili momenti di incertezza e addirittura qualche inesatta presa di posizione delle autorità (cfr., in particolare, la risposta manifestamente errata del Consiglio di Stato al ricorso presentato avverso la risoluzione di approvazione del PR 90 di __________, laddove si indica che la proprietà __________ era stata nel frattempo attribuita alla zona R2). A ben guardare però la situazione presente nel 1990 si era già delineata con sufficiente chiarezza nel 1980, allorquando erano entrate in vigore le restrizioni della zona di pianificazione varata in applicazione del DEPT. Perlomeno da allora il fondo non ha più avuto alcuna reale prospettiva di essere edificato, tant'è che stando agli atti l'unica domanda che i proprietari hanno presentato nelle dovute forme per ottenere il permesso di erigere in loco una casa di abitazione è stata respinta (e non sospesa) dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni con decisione del 24 aprile 1980 (incarto no. 23153). D'altro canto, dalle tavole processuali non risulta nemmeno che i resistenti o i precedenti aventi diritto avessero mai ricevuto da organi competenti assicurazioni vincolanti circa l'inserimento del mapp. __________ in una zona edificabile o garanzie esplicite in punto alla possibilità di edificarvi opere rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni.

3.6. Per quel che è del sacrificio particolare che i proprietari del fondo lasciano intendere di aver sopportato, basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalle elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer.

                                   4.   Nell'ambito della procedura di prima istanza i resistenti hanno più volte sottolineato che la mancata allocazione di un adeguato indennizzo per titolo di espropriazione materiale avrebbe creato un'inammissibile disparità di trattamento, atteso che alcuni proprietari hanno potuto edificare a dispetto delle limitazioni esistenti grazie all'indulgenza del municipio di __________ e che anni orsono il comune ha acquistato tre mappali posti all'interno del comprensorio di protezione monumentale, pagando un prezzo di terreno fabbricabile in gran parte sovvenzionato da Cantone e Confederazione. Senza parlare del fatto che in svariate occasioni e contesti diversi lo stesso comune di __________ ha evidenziato la necessità di indennizzare i proprietari dei terreni la cui edificabilità era stata pregiudicata dalla zona di protezione dei monumenti.

A riguardo è appena il caso di rilevare che può esistere disparità di trattamento solo se la medesima autorità rende decisioni divergenti a fronte di situazioni analoghe. Posta questa premessa, è escluso che i resistenti possano ottenere le indennità rivendicate grazie alle circostanze descritte. Quand'anche venissero accertati con precisione laddove non emergono già ora dalla documentazione prodotta, gli accadimenti invocati sono infatti riconducibili ad azioni o iniziative del comune di __________, ente del tutto estraneo sia al DE ritenuto costitutivo di espropriazione materiale, sia al contenzioso in essere, di esclusiva pertinenza dello Stato quale unico soggetto legittimato passivamente a sostenere cause espropriative fondate su quella misura di protezione monumentale.

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere accolto con la conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso postulato dall'insorgente.

La tassa di giudizio segue la soccombenza dei resistenti (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 3, 5, 15, 26, 27, 36 LPT; 37 LALPT; 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

      Di conseguenza i dispositivi 2 e 3 della decisione 14 febbraio 2001 (no. 475/5) del Tribunale di espropriazione sono annullati e riformati come segue:

2.  L'istanza è integralmente respinta.

3.   La tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese sono a carico degli istanti in solido.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei resistenti in solido.

                                   3.   Nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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