Incarto n. 50.1999.00008
Lugano 26 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. luglio 1999 di
__________
Contro
la decisione 2 giugno 1999, no. 483-32, del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
ritenuto che in occasione dell'udienza di sopralluogo 30 marzo 2001 il giudice delegato, dopo discussione, ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
"1. Per l'espropriazione di ca. 29 mq della part. __________ RFD __________ il comune di __________ verserà al suo proprietario l'importo di fr. 400.- al mq oltre interessi al
4 % dall'11 marzo 1999.
2. Il comune verserà inoltre all'espropriato la somma a corpo di fr. 1'400.- per la soppressione delle piante.
3. Alle parti viene assegnato un termine di 15 giorni per pronunciarsi in merito";
preso atto che il 9 aprile il municipio di __________ e il 14 aprile 2001 __________ hanno aderito alla proposta di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario