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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10

13 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,743 mots·~24 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 50.1998.00010  

Lugano 13 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenutosi;

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 novembre 1998 di

__________ patrocinata da: avv. __________  

contro  

la decisione 16 ottobre 1998 (no. 11/93-38) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la ricorrente ha inoltrato il 3 giugno 1993 nei confronti del comune di __________ a seguito delle restrizioni sancite dal PR a carico del mapp. __________ (istituzione di un vincolo AP);

viste le risposte:

-    24 novembre 1998 del Tribunale di espropriazione;

-    29 gennaio 1999 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi 6'128 mq pervenutole in eredità dal padre __________ e così censito a RF:

a) prato                mq      5'913

B) baracca          mq           22

C) portico            mq           15

D) abitazione      mq         163

E) autorimessa   mq          15

Il terreno, di forma curvilinea, si trova al limite della zona residenziale della frazione di __________ in località __________ ed è parzialmente occupato dalla discarica controllata di classe III dell'ente per lo smaltimento dei rifiuti del sottoceneri (ESR, già CER). Le costruzioni esistenti sono infatti concentrate nella parte superiore del fondo, posta a settentrione e di natura pianeggiante, mentre la scarpata sottostante, orientata verso S/W, è adibita a deponia, unitamente alla confinante part. __________, una ex cava di inerti, ed al mapp. __________. Quest'ultimi, un tempo appartenenti ad __________, sono attualmente di proprietà dell'ESR a seguito di compravendita (mapp. __________) e di espropriazione (mapp. __________), mentre la porzione meridionale del mapp. __________ è tuttora oggetto di una procedura di esproprio formale su una superficie di mq 2'657 (l'area inizialmente interessata, di mq 3'934, è stata ridotta a due riprese mediante accordo, dapprima a mq 3'028, indi a mq 2'657).

B.  Il PR di __________ entrato in vigore il 1° dicembre 1987 ha collocato la parte settentrionale del fondo (mq 1660) in zona R2. Il settore meridionale (mq 4468) è stato invece inserito in una zona AP destinata a parco pubblico, al pari di tutta la superficie che accoglie la deponia. Due convenzioni stipulate tra il municipio di __________ ed il CER prevedono in effetti che il sedime utilizzato quale discarica, debitamente sistemato, sarà donato al comune trascorsi dieci anni dalla chiusura dell'impianto o al momento in cui le emissioni saranno diventate ambientalmente trascurabili. __________ ha impugnato il vincolo, ma i suoi ricorsi sono stati respinti dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 6 maggio 1993) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 10 novembre 1993).

La discarica ed i suoi confini, così come i limiti dell'adiacente zona edificabile e la conseguente situazione pianificatoria del mapp. __________ sono peraltro riportati chiaramente nel PD (cfr. scheda di coordinamento 5.1. e piano 14 delle rappresentazioni grafiche).

                                  C.   Preso atto della reiezione del gravame presentato dal padre innanzi al TPT, il 3 giugno 1993 __________ ha scritto al municipio di __________ postulando un indennizzo di espropriazione materiale di fr. 200.- il mq a dipendenza della restrizione di PR sancita sulla sua proprietà. Ricevuta la notifica, il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha dato avvio alla procedura di stima e ordinato uno scambio di allegati.

Con memoria 13 luglio 1994 l'attrice ha dunque ribadito di pretendere un'indennità di fr. 719'922.- (fr. 183.-/mq x 3'934 mq) oltre interessi per titolo di espropriazione materiale conseguente all'istituzione del vincolo AP sul mapp. __________ di natura edificabile.

Nella sua risposta il municipio di __________ si è invece opposto alla domanda, negando la propria legittimazione passiva e sottolineando in specie che l'inclusione di parte del mapp. __________ in zona AP era stata determinata dalla presenza della discarica, così come dalla inidoneità alla costruzione del terreno siccome instabile per ragioni orografiche e geologiche.

All'udienza di conciliazione del 23 marzo le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni avverse. Parimenti in sede di conclusioni e in occasione del dibattimento finale, indetto il 23 aprile 1996 al termine dell'istruttoria di causa.

                                  D.   Esaurite le formalità processuali, con sentenza 15 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza di __________ ritenendo che la sua proprietà non era stata colpita da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR di __________.

Ricordato che la procedura di espropriazione formale avviata dal CER e quella di espropriazione materiale promossa contro __________ sono ben distinte pur avendo entrambe per oggetto il mapp. __________, il primo giudice ha stabilito innanzi tutto che l'istante poteva convenire in causa il comune, autore del vincolo AP e beneficiario della restrizione quale futuro proprietario dell'area interessata dalla discarica.

Evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale, ha poi negato che la superficie colpita dal vincolo - esclusa dal PGC e dalla zona edificabile provvisoria dei piani allestiti ex art. 8 DEPT - fosse suscettibile di uno sfruttamento edilizio, anche perché nel 1973 si presentava già erosa, scoscesa e instabile. D'altro canto, __________ ha sempre affermato di voler mantenere la proprietà dell'intero mapp. __________, ma non ha mai sistemato la parte meridionale del fondo, né ha manifestato concretamente l'intenzione di edificarla, operazione che in assenza dell'ampliamento della discarica e del suo remoto colmataggio avrebbe potuto realizzare soltanto previa esecuzione di un riempimento comunque vietato dalla normativa edilizia comunale in vigore fino all'approvazione del PR. Lo strumento pianificatorio del 1987 si è dunque limitato a constatare l'inidoneità di quella superficie ad essere utilizzata a scopo edilizio. Nulla avrebbe imposto l'inclusione della scarpata nella contigua zona R2, atteso che non apparteneva nemmeno al territorio già largamente edificato e non era di certo necessaria per soddisfare il bisogno di terreno edificabile dei prossimi 15 anni.

                                  E.   Avverso questa pronunzia __________ è insorta mediante ricorso 16 novembre 1998 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste avanzate in prima istanza.

Premesso che la configurazione originaria del mapp. __________ è stata sconvolta - in parte anche abusivamente - dai lavori eseguiti nella discarica, la ricorrente ha denunciato per cominciare la manovra orchestrata dal CER/ESR e dal comune per sottrarle un terreno edificabile ad un prezzo irrisorio. Indi ha chiesto, come in prima istanza, di sospendere l'emanazione del giudizio in attesa dell'esito della procedura di espropriazione formale, poiché se in quell'ambito le venisse riconosciuta un'indennità compatibile con la natura edificabile del sedime avulso non vi sarebbe ragione per pretendere dal comune un ulteriore risarcimento; caso contrario, in quel procedimento si fisserebbe comunque il valore residuo del terreno, parametro necessario per il calcolo dell'indennizzo di espropriazione materiale. L'insorgente ha pure sollecitato l'assunzione delle prove testimoniali invano offerte al Tribunale di espropriazione per dimostrare le condizioni effettive in cui si trovava la superficie inclusa in zona AP prima dell'apertura della discarica e quindi il suo carattere edificabile.

Nel merito, la proprietaria del mapp. __________ ha ribadito la sussistenza di un caso di espropriazione materiale conseguente al dezonamento della parte meridionale del fondo. A suo parere, in assenza del vincolo il padre avrebbe potuto tranquillamente edificare almeno i 1'000 mq posti a ridosso del settore dotato di costruzioni ed incluso in zona R2, trattandosi di terreno all'epoca stabile, pianeggiante e appartenente per vocazione al comprensorio edificabile del comune. Gli accertamenti in virtù dei quali il Tribunale di espropriazione è giunto a conclusioni diametralmente opposte sarebbero errati ed arbitrari.

Quanto all'indennità da porre a carico del comune, la ricorrente ha riaffermato che alla data determinante il valore edilizio pieno della proprietà si aggirava certamente attorno ai 200.- fr. il mq, ma non si è pronunciata sul suo valore residuo e quindi sull'ammontare del risarcimento dovutole. Ha tuttavia precisato che gli interessi dovranno decorrere dal 15 febbraio 1985, giorno in cui è stato impugnato il vincolo davanti al Consiglio di Stato, e che per ragioni di equità il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto mandarla esente dal pagamento di spese e ripetibili.

                                  F.   Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito.

                                  G.   Ai fini del giudizio il Tribunale cantonale amministrativo ha richiamato dall'istanza inferiore gli incarti relativi alle procedure espropriative passate e pendenti attinenti al complesso fondiario __________. Delle risultanze emergenti da questi atti si dirà, ove occorresse, nei considerandi di diritto.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e per i motivi che saranno meglio precisati in appresso può essere deciso sulla base degli atti e dei documenti richiamati senza procedere all'assunzione delle prove testimoniali notificate dalla ricorrente, insuscettibili di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Istanza di sospensione della procedura

La ricorrente chiede di tenere in sospeso l'emanazione del giudizio in attesa dell'esito della procedura di espropriazione formale tuttora aperta innanzi al Tribunale di espropriazione (inc. TE 31/86). Diverse ragioni ostano tuttavia all'accoglimento di siffatta domanda.

2.1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza di __________ negando che il PR di __________ del 1987 avesse ingenerato espropriazione materiale a danno della parte del mapp. __________ inclusa in zona AP. In questa sede il tema oggetto di controversia è la stesso e quindi non occorre ritardare ancora il giudizio quo alla rivendicata sussistenza dell'espropriazione materiale, ritenuto come la procedura sia stata avviata dalla ricorrente proprio per far accertare questo evento ed in caso di accoglimento del gravame la causa verrebbe semplicemente rinviata al Tribunale di espropriazione per la fissazione dell'indennità in coordinazione con le altre cause (inc. TE 31/86 e 16/94) oggi ferme in attesa dell'emanazione della presente pronunzia.

2.2. Una sospensione avrebbe avuto peraltro senso solo se la superficie colpita dal vincolo corrispondeva a quella espropriata dall'ESR in via formale. Dagli atti risulta chiaramente che la creazione della zona AP è stata determinata dalla presenza della discarica, un'opera d'interesse sovraccomunale che secondo i criteri allori invalsi in materia pianificatoria avrebbe dovuto essere prevista addirittura in un piano d'utilizzazione cantonale ex art. 6 h ss. LE 1973 (cfr. DTF 115 Ib 505, con il cambiamento di rotta indicato in RDAT I-1996 N. 31 conseguente all'entrata in vigore della LALPT, art. 31 in particolare). In corrispondenza del mapp. __________ i pianificatori non si sono però limitatati a vincolare solo la superficie destinata alla deponia ed attualmente oggetto di esproprio formale da parte dell'ESR, ma sono andati oltre, gravando una porzione di terreno non direttamente interessata dall'impianto. Per essere più precisi, il vincolo AP è andato a colpire la parte meridionale del fondo su un'area di 4'468 mq, di cui solo 2'657 mq sono stati infine espropriati per i bisogni della deponia. A fronte di queste emergenze ed a prescindere per il momento dall'esame di tutte le conseguenze che esse possono comportare in seno al procedimento che ci occupa, appare evidente che la situazione di quei 1'811 mq attribuiti alla zona AP ma non espropriati formalmente poteva essere ponderata solo nell'ambito del contenzioso di espropriazione materiale promosso contro il comune. Donde la necessità di prolare l'attuale decisione, poiché lo statuto di quella specifica fascia di terreno non verrebbe in ogni modo apprezzato nel giudizio concernente l'espropriazione formale del mapp. __________.

                                   3.   Assunzione prove

L'insorgente critica il Tribunale di espropriazione per aver respinto la sua richiesta di interrogare quali testi __________, __________, __________ e __________, i quali avrebbero potuto riferire in sostanza circa le condizioni della part. __________ negli anni 70 e le intenzioni del suo proprietario. I rimproveri della ricorrente, che in pratica si duole di una violazione del diritto di essere sentito, sono infondati.

3.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2).

La procedura espropriativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 PAmm in forza del rinvio dato dall'art. 70 Lespr). In virtù di questo principio il Tribunale di espropriazione deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, al giudice delle espropriazioni spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite il Tribunale può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

3.2. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il primo giudice ha rifiutato di esperire una perizia e di assumere i quattro testi notificati dall'attrice, annotando a quest'ultimo proposito che l'ing. __________ e l'avv. __________ erano stati sentiti in occasione della procedura relativa all'esproprio del mapp. __________, che l'ing. __________ aveva stilato un perizia già versata agli atti e che i signori __________ e __________ non avrebbero potuto aggiungere alcunché di determinante ai fini del giudizio. Esaminata la globalità delle tavole processuali questo Tribunale ritiene che la decisione non presti il fianco a critiche di sorta, atteso che la situazione della part. __________ agli inizi degli anni 70 ed in altri periodi di sicuro interesse (1987 in particolare) emerge con estrema chiarezza dalle svariate fotografie dell'epoca contenute nell'incarto. Considerato il tempo trascorso, questi documenti - unitamente ai rilievi aerofotogrammetrici eseguiti nel 1975 e nel 1985 - appaiono ben più affidabili di una testimonianza basata sulla memoria della persona interpellata e consentono effettivamente di farsi un'idea assai precisa circa lo stato in cui si trovava in quegli anni la proprietà __________. Posto che la materia dell'odierno contendere si concentra essenzialmente sul quesito a sapere se nel 1987 la parte meridionale del mapp. __________ possedeva una componente edilizia venuta meno con l'entrata in vigore del PR e che le prove offerte non paiono suscettibili di svelare l'esistenza di circostanze o di ulteriori elementi rilevanti per tale decisione, anche questo Tribunale rinuncia a sentire i testi indicati dalla ricorrente.

                                   4.   Legittimazione passiva del comune

4.1. Se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di norma, debitrice di un'indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (RDAT II-1998 N. 34, 1990 N. 57). Discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr). Questa regolamentazione è volta ad impedire che taluni enti vengano convenuti in causa per aver istituito dei vincoli costitutivi di espropriazione materiale a beneficio di altre collettività e tenta di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito gravi restrizioni della proprietà a profitto di terzi (STA 17.2.2000 in re comune di __________).

4.2. In concreto, __________ ha convenuto in causa il comune di __________ chiedendo che venisse condannato al pagamento di un'indennità di espropriazione materiale in relazione all'entrata in vigore del PR ed al conseguente inserimento di parte del mapp. __________ in zona AP. Sennonché, come anticipato al considerando 2, l'istituzione di quel vincolo non era volta a soddisfare l'esigenza del piccolo comune di __________ di creare un parco pubblico di ca. 60'000 mq, ma era legata con ogni evidenza alla necessità di iscrivere nel piano regolatore la discarica del CER/ESR, un impianto di interesse regionale da tempo presente sul territorio comunale. In realtà, nel 1987 beneficiario del provvedimento pianificatorio in oggetto era quindi il consorzio di comuni titolare della deponia, cui dovrebbe spettare di riflesso anche il ruolo di debitore di eventuali indennità di espropriazione materiale e di parte convenuta nella relativa causa. Posta questa premessa, il fatto che per convenzione la proprietà dei terreni occupati dalla deponia sarà trapassata al comune trascorsi dieci anni dalla chiusura dell'impianto non appare decisivo, poiché se è vero che in futuro anche __________ dovrebbe approfittare dell'operazione acquisendo gratuitamente una vasta superficie ormai adibita a verde, è altrettanto vero che il consorzio ha sempre garantito l'assunzione di tutti gli oneri indotti dalla creazione e dalla gestione della discarica.

Ad ogni buon conto, il quesito a sapere se il comune di __________ poteva essere validamente convenuto nella causa di espropriazione materiale promossa da __________ va evaso positivamente perlomeno con riferimento alla superficie del mapp. __________ colpita dal vincolo AP ma esclusa dal comprensorio della discarica e dal novero dei terreni espropriati in via formale dall'ESR. Un ulteriore approfondimento del tema non è necessario, poiché la fattispecie non integra in ogni modo gli estremi dell'espropriazione materiale per le ragioni che saranno illustrate nel considerando seguente.

                                   5.   Sussistenza dell'espropriazione materiale

5.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re W.) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza B. (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata). L'avverarsi di un'espropriazione materiale è comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63).

Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante (entrata in vigore del PR) che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).

5.2. Il momento determinante per stabilire se la fattispecie si configura alla stregua di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1 LALPT) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo. In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di dicembre del 1987. A quell'epoca erano in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e, a livello cantonale, il decreto esecutivo del Consiglio di Stato sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980 (DEPT), sostituito dalla LALPT solo nel novembre del 1990.

5.3. Il PR di __________ approvato dal Governo il 1° dicembre 1987 è il primo piano di utilizzazione conforme ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di cui si è dotato il comune, che in precedenza, quale diritto comunale autonomo, disponeva unicamente di norme transitorie in materia edilizia adottate nel 1971 allo scopo di non compromettere l'immagine del territorio in attesa della pubblicazione del PR. Ne consegue che la parziale inclusione della proprietà __________/ __________ nella zona AP non costituisce un dezonamento come insiste nel sostenere la ricorrente, ma un rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale dianzi evocata.

5.4. Come ha evidenziato a giusto titolo il Tribunale di espropriazione in esito ad un accurato esame della vasta documentazione raccolta in fase istruttoria, nel 1987 la parte del mapp. __________ poi colpita dal vincolo AP non era compresa nel perimetro del PGC provvisorio che il municipio di __________ aveva approvato il 24 novembre 1972 in applicazione dell'art. 15 OPA. Ed era pure esclusa dalla zona edificabile provvisoria prevista dal piano delle zone edificabili e zone di pianificazione del comune di __________ che il Dipartimento dell'ambiente aveva emanato il 22 maggio 1980 in base all'art. 8 DEPT. Piano che l'autorità cantonale aveva allestito rifacendosi in gran parte al PGC e che l'allora proprietario del mapp. __________ , __________ non aveva ritenuto di dover impugnare davanti al Consiglio di Stato (cfr. risoluzione CdS 29 ottobre 1981, no. 6204, p. 1 e 18).

5.5. Le immagini scattate nel 1985 (gigantografia aerofotogrammetrica inc. TE 31/86) e nel 1987 (foto aeree doc. I inc. TE 31/86) dimostrano ampiamente che al momento determinante il settore meridionale della part. 906 non si trovava neppure in un territorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (cfr., sulla nozione, DTF 122 II 455 consid. 6a). All'epoca, la maggior parte di quella fascia di terreno parallela alla strada di quartiere di cui al mapp. __________ era d'altronde scoscesa a causa delle profonde escavazioni subite in passato che, stando agli accertamenti esperiti anche in altre sedi (vedi sentenza TPT del 6 maggio 1993, confermata dal TF), avevano reso pericolosamente instabile, e quindi inedificabile, pure la zona pianeggiante del fondo posta a ridosso della scarpata stessa. Situazione, questa, presente nella sua essenza prima ancora della creazione della discarica (cfr. l'eloquente documentazione fotografica allegata al progetto dell'impianto realizzato il 20.6. 1973 dall'ETH di Zurigo, inc. TE 15/79), a dimostrazione del fatto che la configurazione dei luoghi era stata influenzata dalle pregresse attività di scavo a fini estrattivi esercitate dal loro proprietario __________. A riguardo, basta rinviare alle esaustive e pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale si sottolinea peraltro giustamente che nel suo progetto di PR il comune aveva largamente sovradimensionato le zone edificabili obbligando il Consiglio di Stato a ridurne in modo drastico l'estensione per adeguarle alle effettive esigenze della popolazione. In assenza del vincolo, la superficie di cui trattasi non sarebbe stata comunque assegnata alla zona edificabile: esclusa dal territorio edificato in larga misura così come dalle zone edificabili provvisorie e dal perimetro del PGC, non necessaria per soddisfare il bisogno di terreno edificabile dei successivi 15 anni, erta e laddove pianeggiante instabile, non avrebbe mai potuto trovare collocamento all'interno della zona R2 del PR 1987 di __________.

Se ne deve dedurre, insieme al Tribunale di espropriazione, che nel dicembre del 1987 l'inclusione parziale del mapp. __________ in zona AP non ha mortificato alcuna prospettiva di edificazione in un prossimo futuro della frazione colpita dal vincolo e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà di __________ in modo da ingenerare espropriazione materiale.

Siffatta conclusione non rientra di certo nel quadro di una manovra mirante a defraudare la ricorrente di terreno pregiato, così come paventato in ingresso di impugnativa. A ben guardare, l'attuale proprietaria del mapp. __________ dovrebbe piuttosto apprezzare l'accortezza con quale ha operato il padre, che dopo aver sventrato la collina per sfruttarne lungamente le risorse a fini commerciali, ha venduto al CER il buco restante per 40.- fr. il mq, ha partecipato dietro compenso alla gestione della discarica e, infine, le ha lasciato una particella in parte edificabile valorizzata dalla contiguità con l'immenso parco nel frattempo creato dall'ente pubblico.

                                   6.   Spese e ripetibili

6.1. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82).

6.2. Nell'evenienza concreta erano dunque applicabili le regole che informano la ripartizione di spese e ripetibili in materia amministrativa. In effetti, preso atto delle contrapposte posizioni assunte dalle parti in tema di ricorrenza dell'espropriazione materiale, il Tribunale di espropriazione si è pronunciato unicamente su questa pregiudiziale senza nemmeno abbordare questioni di natura estimatoria. Assodato che spese e ripetibili andavano suddivise giusta gli art. 28 e 31 PAmm, il primo giudice non poteva che addebitarle all'attrice, risultata totalmente soccombente nella causa che essa stessa aveva avviato assumendosi i rischi e le conseguenze di tale iniziativa.

Anche su questo punto la querelata decisione resiste con certezza alle critiche di iniquità della ricorrente.

                                   7.   Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 29, 75 Cost.; 3, 5, 35, 36 LPT; 31, 39 LALPT; 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare al comune di __________ identico importo per titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.1998.10 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10 — Swissrulings