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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.12.2013 91.2013.78

4 décembre 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·394 mots·~2 min·3

Résumé

Omettere di adempiere all'ordine di risanamento dell'impianto a combustione entro il termine impartito

Texte intégral

Incarto n. 91.2013.78 50/610

Bellinzona 4 dicembre 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1     

visto                                  il decreto d’accusa n. 50/610 del 22 febbraio 2013;

preso atto                          che la AINQ 1  ritiene l’imputata autrice colpevole di

                                        contravvenzione alla LF sulla protezione dell'ambiente,

                                        per avere omesso di adempiere all’ordine di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________ RFD di __________, di sua proprietà, entro il termine del __________, impartito dal Municipio di __________ con diffida del __________, dopo che un precedente termine per il risanamento fissato con risoluzione __________ al __________ era scaduto infruttuoso;

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 2'486.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 150.-;

rilevato                              che l’imputata chiede la multa venga commisurata all’effettiva colpa;

richiamati                          gli art. 61 cpv. 1 LPAmb, in relazione con gli art. 11, 16 e 18 LPAmb; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     è autrice colpevole di contravvenzione alla LF sulla protezione dell'ambiente per avere omesso di adempiere all’ordine di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________ RFD di __________, di sua proprietà, entro il termine del __________, impartito dal Municipio di __________ con diffida del __________, dopo che un precedente termine per il risanamento fissato con risoluzione __________ al __________ era scaduto infruttuoso.

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannata:

                                         2.1. alla multa di fr. 600.- (seicento);

                                               2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

   IM 1    

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

                                    fr.                            600.-          multa

                                    fr.                           150.-          tassa di giustizia

                                    fr.                             50.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            800.-          totale

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