Incarto n. 91.2013.249 BIL 2013.715
Bellinzona 29 aprile 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. BIL 2013.715 dell’8 ottobre 2013;
preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera
per aver fornito informazioni false e meglio per avere dichiarato a Bellinzona nell’attestato di notifica n.1'826'063 del 24 giugno 2013 di esercitare sul cantiere di __________ un’attività lucrativa indipendente in contrasto con la documentazione trasmessa dall’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), dalla quale risulta che deve essere parificato a un lavoratore dipendente della ____________________ di __________ (mancata assunzione di impiego);
e propone la condanna alla multa di fr. 1'500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 150.-;
rilevato che l’imputato chiede la riduzione della sanzione;
richiamati gli art. 12 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per aver fornito informazioni false e meglio per avere dichiarato a Bellinzona nell’attestato di notifica n.1'826'063 del 24 giugno 2013 di esercitare sul cantiere di Tenero un’attività lucrativa indipendente in contrasto con la documentazione trasmessa dall’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), dalla quale risulta che deve essere parificato a un lavoratore dipendente della ditta __________ di __________ (mancata assunzione di impiego).
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 600.- (seicento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
(I)
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 600.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 750.- totale