Incarto n. 91.2013.113 37/604
Bellinzona 15 novembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1 via Morengo 26,
visto il decreto d’accusa n. 37/604 del 22 febbraio 2013;
preso atto che la AINQ 1 ritiene gli imputati autori colpevoli di
contravvenzione alla LF sulla protezione dell'ambiente,
per avere omesso di adempiere all’ordine di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________ RFD di __________ entro il __________ emesso dal Municipio di __________ con diffida inappellabile __________.
e propone la loro condanna alla multa di fr. 4'424.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 150.-;
rilevato che l’imputato ritiene di non avere alcuna responsabilità per aver fatto tutto il possibile per risanare l’impianto in termini ragionevoli;
richiamati gli art. 11, 16, 18 e 61 cpv. 1 LPAmb; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di contravvenzione alla LF sulla protezione dell'ambiente per avere omesso di adempiere all’ordine di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________ RFD di __________ entro il __________ emesso dal Municipio di __________ con diffida inappellabile __________.
3. Di conseguenza IM 1 è condannata:
3.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
3.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) con motivazione scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.
4. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla protezione dell'ambiente per avere omesso di adempiere all’ordine di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________ RFD di __________ entro il __________ emesso dal Municipio di __________ con diffida inappellabile __________.
5. Di conseguenza IM 1 è condannato:
5.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
5.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
5.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) con motivazione scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
7. Intimazione a:
- seduta stante
(per sé e per IM 1),
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese IM 1
fr. 500.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale