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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.11.2012 91.2012.67

22 novembre 2012·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,790 mots·~9 min·4

Résumé

Infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione; per avere permesso, in qualità di gerente, che nella terrazza dell'esercizio, chiusa per più del 50% del suo perimetro, si potesse fumare

Texte intégral

Incarto n. 91.2012.67 47/206

Bellinzona 22 novembre 2012  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 IM 1    difeso da:   DI 1    

visto                                  il decreto d’accusa n. 47/206 del 13 aprile 2012;

preso atto                          che AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

                                        per avere permesso, quale gerente del “__________” a __________, che nella terrazza dell’esercizio, chiusa per più del 50% del suo perimetro e avente la capacità di 40 posti, si potesse fumare; al momento del controllo su ogni tavolo c’era un posacenere;

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 320.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

considerato                        in fatto e in diritto

                                 1.     L’Ufficio del commercio e dei passaporti rimprovera a IM 1, nella sua qualità di gerente del “__________” a __________, di avere permesso che nella terrazza dell’esercizio, chiusa per più del 50% del suo perimetro e avente la capacità di 40 posti, si potesse fumare, ritenuto che al momento del controllo su ogni tavolo c’era un posacenere.

                                 2.     La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21, 35 e 44 Lear, nonché degli art. 50, 51, 73 cpv. 1 e 74 lett. e RLear.

                                 3.     Per l’art. 35 cpv. 1 Lear all’interno degli esercizi è vietato fumare. È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori (cpv. 2).

                                        Per quanto riguarda i requisiti strutturali, l’art. 50 RLear specifica che gli spazi chiusi adibiti ai fumatori di cui all’art. 35 cpv. 2 della legge: (a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio; (b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria; e (c) devono essere delimitati da pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica.

                                        L’art. 51 RLear sancisce che sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l’apertura del soffitto non è presa in considerazione (cpv. 1). Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti del cpv. 1 (cpv. 2). In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio (cpv. 3).

                                        Giusta l’art. 21 Lear il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti; il regolamento fissa le modalità della sua presenza e reperibilità. In particolare, a norma dell’art. 74 lett. e) RLear egli è responsabile di vigilare al rispetto dei divieti di: vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche (art. 23, 25 e 35 Lear).

                                        Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.– ad un massimo di fr. 40’000.– (art. 44 cpv. 1 Lear). Sono punibili il gerente o chi lo sostituisce nel senso dell’art. 22 cpv. 2 (art. 44 cpv. 3 lett. a Lear).

                                 4.     Il difensore ha chiesto il proscioglimento dell’imputato considerato che “la zona definita “terrazza” appare come un luogo completamente sprovvisto di copertura, così che l’evacuazione del fumo, e con essa la protezione della salute degli avventori e dei lavoratori contro le conseguenze del fumo passivo, appare, a suo dire ampiamente garantita”. Il difensore sostiene infatti che “il richiamo del cpv. 1 dell’art. 51 ad una “apertura nel soffitto”, lascia chiaramente intendere che in caso di presenza di un soffitto, la libera evacuazione del fumo e l’aerazione dello spazio vengono limitate e tale limitazione viene ovviata da una semplice apertura nel soffitto medesimo. Al contrario, laddove, come nel caso concreto, il soffitto è completamente assente, non può nemmeno tornare applicabile il concetto di apertura, così che la norma non può essere applicata in modo restrittivo, pena l’arbitrarietà della decisione”.

                                        Egli soggiunge che “le delimitazioni laterali vetrate, poste ai lati della zona in questione, non sono in alcun modo congiunte ad altre parti della struttura o dell’edificio adiacente, con la conseguenza che, nemmeno in questo caso, può essere individuata una situazione di chiusura e di limitazione dell’aerazione naturale dello spazio” (cfr. osservazioni 9 marzo 2012 pag. 2/3, richiamate in sedi di arringa). Egli pretende, in definitiva, che la situazione ambientale della zona esterna all’esercizio pubblico che si riscontra nel periodo invernale in presenza delle vetrature laterali, non differisce sostanzialmente dalla situazione estiva, quando la zona esterna appare priva di tali vetrature, ragion per cui nella terrazza non può essere fatto divieto di fumare.

                                        A sostegno del proscioglimento egli si rifà inoltre ad alcune sentenze emesse da questa Pretura in relazione a fattispecie analoghe, in cui questo giudice, analizzando il Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico ove è vietato fumare del 27 marzo 2007, ammetteva che uno spazio potrebbe ritenersi aperto quando presenta un’apertura di almeno la metà del soffitto.

                                 5.     In concreto, si rileva anzitutto che le sentenze invocate sono state emanate sotto l’egida della legislazione precedentemente in vigore, ovvero la Les pubb, la quale non specificava direttamente cosa si intendeva per “spazio chiuso”, di modo che tale nozione giuridica andava interpretata alla luce della protezione della salute, e meglio con riferimento all’art. 1 del predetto regolamento (fondato sulla l’art. 52 cpv. 3 Legge sanitaria) che sanciva che tende e gazebo sono considerati chiusi se non aperti almeno al 50%. Inoltre è stato preso in considerazione il rapporto esplicativo all’Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo dell’Ufficio federale della sanità pubblica del giugno 2009 (cfr. pag. 5/16).

                                        Ciò premesso, si osserva che a mente dell’art. 4 della Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, i Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute. È precisamente quanto fatto dal Canton Ticino, che contestualmente alla revisione della legislazione sugli esercizi pubblici si è dotato di una nuova legge (la Legge sugli esercizi alberghieri e la ristorazione, in vigore dal 1° aprile 2011) e del relativo nuovo regolamento d’applicazione.

                                        Per quanto riguarda il divieto di fumo negli esercizi pubblici, l’art. 51 RLear prevede che sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura, ritenuto che l’apertura del soffitto non è presa in considerazione (cpv. 1).

                                        Detta norma, entro il quadro legale fissato dal diritto superiore, è quindi più restrittiva per rapporto a quanto sancito dalla legislazione precedentemente in vigore, poiché non considera l’eventuale apertura del soffitto. In ogni caso essa impone un’apertura del 50% indipendentemente dall’altezza delle pareti.

                                        Scopo della legge è infatti quello di garantire un sufficiente ricambio d’aria, mediante un’apertura minima pari alla metà del perimetro negli spazi all’esterno, rispettivamente, nei locali chiusi, mediante l’installazione di appositi impianti di ventilazione che devono rispondere a precisi requisiti tecnici che vanno verificati preventivamente nell’ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione.

                                 6.     Nella fattispecie, le pareti (frangivento) installate nel periodo invernale sui quattro lati della terrazza, seppur di un’altezza di 1.75 m e non a tutt’altezza (come risulta dalle osservazioni 9 marzo 2012), hanno la precisa funzione di proteggere dall’aria, in specie fredda; in altri termini, si vuole precisamente che non arrivi troppa aria sugli avventori che siedono ai tavolini.

                                        Ora, a mente di questo giudice, il legislatore ha ritenuto che in difetto di un’apertura minima laterale non c’è un ricambio sufficiente di aria per garantire la protezione delle persone dal fumo, e questo a prescindere dall’eventuale apertura del tetto, donde la precisazione nel regolamento.

                                        Sebbene sia risaputo che per la sua densità il fumo abbia tendenza a salire in alto, l’esistenza di un circuito d’aria laterale appare più efficace al fine di evacuare l’aria fumosa.

                                        Peraltro, come detto, anche l’altezza della pareti non è decisiva. Ne segue che i requisiti posti dal regolamento per poter ammettere che ci si trovi in presenza di uno spazio aperto non sono adempiute. Tale conclusione si impone a maggior ragione nel caso in cui il telone spiovente che copre l’intera terrazza è abbassato (come si evince dalle fotografie scattate il 12 gennaio 2012 dalla polizia e annesse al rapporto di servizio 17 gennaio 2012), con la conseguenza che circola meno aria. L’imputato non può quindi ragionevolmente pretendere che la situazione sia paragonabile a quella esistente durante il periodo estivo, laddove le pareti non sono installate.

                                        Per questi motivi occorre concludere che egli è autore colpevole del reato che gli viene rimproverato.

                                 7.     La multa proposta dall’Ufficio del commercio e dei passaporti risulta peraltro correttamente commisurata al grado di colpa, confacentemente proporzionata al caso concreto e contenuta nei limiti di legge. La stessa merita conferma.

richiamati                          gli art. 44 Lear in relazione con gli art. 21, 35 Lear, 50, 51, 73 cpv. 1, 74 lett. e RLear; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione per avere permesso, quale gerente del “__________” a __________, che nella terrazza dell’esercizio, chiusa per più del 50% del suo perimetro e avente la capacità di 40 posti, si potesse fumare; al momento del controllo, effettuato il 12 gennaio 2012 alle 09:45, su ogni tavolo c’era un posacenere.

                                 2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

                                         2.1. alla multa di fr. 320.- (trecentoventi);

                                               2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.- (settecentodieci) con motivazione scritta e di fr. 310.- (trecentodieci) senza motivazione scritta.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

                                    fr.                            320.-          multa

                                    fr.                           630.-          tassa di giustizia

                                    fr.                             80.-          spese giudiziarie

                                    fr.                         1'030.-          totale

Avvertenza:                      la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione  scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

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