Incarto n. 81.2013.89 DA 603/2013
Bellinzona 1 aprile 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difesore: DI 1
visto il decreto d’accusa n. DA 603/2013 del 18 febbraio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra, cozzando conseguentemente contro un cancello ed una recinzione metallica ivi esistenti;
elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;
inosservanza dei doveri in caso d'incidente
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
e propone la condanna a:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'050.- (quattromilacinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- e delle spese giudiziarie di CHF 200.-
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito per i capi di imputazione n. 2 e 3 e in via subordinata il proscioglimento del suo assistito per lo meno dal reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida;
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1 infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra, cozzando conseguentemente contro un cancello ed una recinzione metallica ivi esistenti;
1.2 elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un
esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;
1.3 inosservanza dei doveri in caso d'incidente
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (anni) anni.
2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1'500.00 totale