Incarto n. 81.2013.63 DA 566/2013
Bellinzona 25 febbraio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Anna Giamboni in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 566/2013 del 11 febbraio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
1. circolazione senza le targhe
per aver condotto la vettura __________ senza le targhe di controllo richieste;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 v.LCStr.;
2. abuso delle targhe
per aver condotto l'autoveicolo surriferito con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________ rilasciate ufficialmente per altro veicolo __________;
fatti avvenuti a __________ il __________
reato previsto dall’art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr.;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 800.- (ottocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS). 2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
rilevato che l’imputato chiede una riduzione della pena tenuto conto della sua negligenza;
richiamati gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 v.LCStr; 97 cpv. 1 lett. a LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole circolazione senza le targhe per aver condotto la vettura __________ senza le targhe di controllo richieste e abuso delle targhe per aver condotto l'autoveicolo surriferito con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________ rilasciate ufficialmente per altro veicolo __________;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80034).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 150.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 350.- totale