Incarto n. 81.2013.259 DA 2386/2013
Bellinzona 4 aprile 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2386/2013 del 13 giugno 2013;
preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputata autrice colpevole di
1. diffamazione
per avere, ad __________ il __________, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo un cartello ai bordi del suo sedime confinante con un sentiero, incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 2, identificabile in quanto firmatario della petizione contro il vago pascolo degli ovini di proprietà dei fratelli __________, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di consumare sostanze stupefacenti, e meglio:
“Per quelli che hanno firmato per la petizione non sanno cosa vuol dire vago pascolo però sanno cos’è la canapa e la droga perché ne fanno uso. Vi auguro buona fine?!”
2. ingiuria
per avere, in data __________, ad __________, offeso l’onore di ACPR 1, pronunciando nei confronti suoi e della sua famiglia i seguenti ingiuriosi epiteti: “bastardi”, “maledetti”, “mantenuti del cazzo”;
3. minaccia
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 2, incusso timore a ACPR 1, puntandogli contro un bastone di legno e proferendo contro di lui e la sua famiglia le seguenti frasi: “finirete tutti al cimitero”, ve la farò pagare a tutti voi firmatari andrete in Pretura”
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.
che il patrocinatore degli accusatori privati postula la conferma del decreto di accusa;
rilevato che il difensore chiede per il primo capo d’imputazione l’esenzione dalla pena in applicazione dell’art. 172 cifra 4 CP, mentre per il secondo e il terzo capo d’accusa postula il proscioglimento;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 173, 177 e 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2386/2013 del 13 giugno 2013.
2. IM 1 è autrice colpevole di
2.1. diffamazione
per avere, ad __________, il __________, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo un cartello ai bordi del suo sedime confinante con un sentiero, incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 2, identificabile in quanto firmatario della petizione contro il vago pascolo degli ovini di proprietà dei fratelli __________, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di consumare sostanze stupefacenti, e meglio:
“Per quelli che hanno firmato per la petizione non sanno cosa vuol dire vago pascolo però sanno cos’è la canapa e la droga perché ne fanno uso. Vi auguro buona fine?!”
2.2. ingiuria
per avere, nel corso dei mesi di __________, ad __________, offeso l’onore di DI 1 pronunciando nei confronti suoi e della sua famiglia i seguenti ingiuriosi epiteti: “bastardi”, “maledetti”, “mantenuti del cazzo”;
3. Di conseguenza IM 1 è condannata:
3.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 800.- (ottocento).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. alla multa di fr. 160.- (centosessanta);
3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo da un accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4. La tassa di giustizia e le spese rimanenti di fr. 200.- sono a carico dello Stato.
5. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile per le loro pretese.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
7. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1, __________, DI 1, __________, ACPR 1, __________, ACPR 2, __________, PR 1, __________,
- per raccomandata
AINQ 1, __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1,
fr. 160.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 560.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 200.- totale