Incarto n. 81.2013.114 DA 877/2013
Bellinzona 14 febbraio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1 __________
visto il decreto d’accusa n. 877/2013 del 4 marzo 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
ripetuta guida senza autorizzazione
per aver ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 110.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 3'300.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
richiamati gli art. 21, 34, 42, 47, 106 CP; 95 cpv. 1 lett. d, 100 cpv. 1 seconda frase LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole per ripetuta guida senza autorizzazione per avere negligentemente ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ senza essere titolare della licenza di allievo conducente; fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti.
2. Di conseguenza IM 1 è mandato esente da pena trattandosi di un caso particolarmente lieve.
3. IM 1 è condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 550.- totale