Incarto n. 81.2012.66/RED DA 166/2012
Bellinzona 19 aprile 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n°166/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di prevenuto colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento
per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (__________ e __________ (__________), e per essi all'ACPR 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti stabiliti con verbale d’udienza per il mantenimento di minori __________ della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi CHF 44'076.00 per il periodo 01.10.2008 – 31.12.2011;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che il Procuratore pubblico postula la conferma del decreto di accusa;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 217 CPS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto d’accusa n° 166/2012 del 16 gennaio 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.
3. A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di
fr. 1'500.-.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
IM 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Divisione della Giustizia, Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale