Incarto n. 81.2012.51 / 81.2012.301 DA 437/2012
Bellinzona 21 maggio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 437/2012 del 25 gennaio 2012;
preso atto che il ritiene l’imputato autore
colpevole di
infrazione alla LF sulle armi
per avere, a __________, il __________, senza diritto, detenendolo all’interno della propria vettura __________ targata TI __________, intenzionalmente posseduto un bastone tattico telescopico concepito per ferire le persone, dispositivo acquistato in __________ nel maggio 2011;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna (artt. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 240.- (duecentoquaranta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CPS).
2.Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. Ordina la confisca e la distruzione (art. 69 CP) di: 1 (un) bastone tattico estensibile sequestrato dalla Polizia cantonale all’imputato il __________ (Rep. no. 16962).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
visto il decreto d’accusa n. 3466/2012 del 7 agosto 2012;
preso atto che il AINQ 2, __________, ritiene l’imputato
autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato a __________ il __________ con il motoveicolo __________ targato __________ alla velocità di 100 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'350.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 600.-, tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede, per quanto concerne l’infrazione alla LArm, la derubricazione del reato con conseguente esenzione da pena. Per quanto attiene l’infrazione alla legge stradale, una riduzione della pena pecuniaria nonché la conferma della sospensione della condizionale. Altresì, che la multa venga ridotta secondo i dettami del TF;
richiamati gli art. 33 cpv. 1 lett. a LArm, richiamati gli artt. 4 cpv. 1 lett. d LArm e 42 cpv. 1 e 4 CP, 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
1.1 delitto contro la LF sulle armi
per avere, a __________, il __________, senza diritto, detenendolo all’interno della propria vettura __________ targata TI __________, intenzionalmente posseduto un bastone tattico telescopico concepito per ferire le persone, dispositivo acquistato in __________ nel maggio 2011.
1.2 infrazione grave alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato a __________ il __________ con il motoveicolo __________ targato __________ alla velocità di 100 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.
2. Di conseguenza è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'050.- (millecinquanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
3. Ordina la distruzione del bastone tattico estensibile sequestrato dalla Polizia cantonale (Rep. no. 16962).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, c/o ex Arsenale militare, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale