Incarto n. 81.2012.448 DA 4936/2012
Bellinzona 26 settembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paolo D’Alessandro in qualità di segretario per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4936/2012 del 12 novembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
tentato abuso della licenza di condurre
per aver compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, in particolare per aver presentato in data 04.07.2012 alla competente Sezione della circolazione, Camorino, l’istanza di conversione in licenza di condurre svizzera della patente di guida __________ che in sede d’inchiesta è poi risultata essere falsa;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'350.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. Ordina la confisca della licenza di condurre irachena n. 0398928 sequestratagli il 04.07.2012 (art. 69 CP).
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 97 cpv. 1 lett. d LCStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di tentato abuso della licenza di condurre per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4936/2012 del 12 novembre 2012.
2. Le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico dello Stato.
3. È ordinato, alla crescita in giudicato di questa sentenza, il dissequestro nelle mani di IM 1 della licenza di condurre __________ nr. __________ sequestrata il 4 luglio 2012.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,
Polizia scientifica, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 450.- totale