Incarto n. 81.2012.410 DA 4444/2012
Bellinzona 10 dicembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4444/2012 del 8 ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di incendio colposo
per avere a __________, in data __________, cagionato, per negligenza, un incendio, provocando danni materiali non meglio quantificati a cose altrui;
e meglio,
per avere, appoggiato e dimenticato sul piano di cottura della cucina elettrica in vetroceramica accesa (non è dato di sapere se in precedenza o successivamente) un pacco contenente utensili da cucina in materiale plastico, uscendo di casa senza accertarsi che le placche fossero spente, provocato l’incendio della cappa di aspirazione e del forno, danneggiandoli così come le pareti della cucina e altre pareti dell’appartamento da lei locato (di proprietà dell’avv. DI 1, il quale ha dichiarato di non volersi costituire accusatore privato, come si evince dal rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria), per un danno complessivo non meglio quantificato
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 50.00 cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 250.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS). 2. Alla multa di CHF 200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita, in assenza di prove della sua asserita negligenza;
richiamati gli art. 34 e 42 cpv. 1, 222 cpv. 1 CPS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4444/2012 del 8 ottobre 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono poste a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale