Incarto n. 81.2012.387 DA 945/2011
Bellinzona 14 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 (difeso da: DI 1 )
visto il decreto d’accusa DA 945/2011 del 25 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di:
- contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
- guida in stato di inattitudine
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'200.- (settemiladuecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. Conferma il sequestro di 6.4 grammi di hascisc operato dalla polizia il 28.07.2010 e ne ordina la confisca e la distruzione.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito dal reato di guida in stato di inattitudine, una riduzione della pena e l’assegnazioni di ripetibile;
visti gli artt. 91 cpv. 1 seconda frase LCS e art. 19a LStup; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
proscioglie IM 1 dal reato di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a aLS, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo __________, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e di hascisch, nonché per avere detenuto a __________ in data __________, 6,4 grammi di hascisc, sostanza destinata al suo consumo personale, ma sequestrata dalla Polizia comunale a seguito di un controllo.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 400.- (quattrocento), ritenuto che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta. Non si assegnano ripetibili.
La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
ordina la distruzione di 6.4 grammi di hascisc confiscati.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Polizia scientifica, Giubiasco.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale