Incarto n. 81.2012.283 DA 3257/2012
Bellinzona 22 novembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1 , con recapito c/o __________, __________ (difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 3257/2012 del 16 luglio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di
guida senza autorizzazione
per aver concesso la guida della propria vettura __________ targata TI __________ a __________ sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr.;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 60.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 1'200.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento e un’indennità di fr. 500.- (cinquecento);
richiamati gli art. 13 ,34, 42, 47, 106 CP; 95 cpv. 1 lett. e, 100 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3257/2012 del 16 luglio 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello Stato.
3. A IM 1 viene assegnata un’indennità, ex art. 429 CPP, di fr.500.- (cinquecento)
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino,
Divisione della Giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 550.- totale