Incarto n. 81.2012.26 DA 120/2012
Bellinzona 18 settembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 120/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere:
- a__________, autostrada A2, il 05.08.2009, circolato con l’autovettura __________ targata TI __________ alla velocità di 130 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
- a __________, autostrada A2, il 30.10.2011, circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 159 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.;
fatti avvenuti nelle località e alle date indicate;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 150.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6'750.00.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 2'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che il Procuratore pubblico chiede la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dell’imputato;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv, 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme sopracitate cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere:
- a __________, autostrada A2, il 05.08.2009, circolato con l’autovettura__________ targata TI __________ alla velocità di 130 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
- a __________, autostrada A2, il 30.10.2011, circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 159 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale di fr. 6'000.- (seimila).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 1'200.- (duemila);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.
3. Non vengono assegnate indennità.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
(per il tramite del proprio praticante),
- per raccomandata
,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1’200.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'700.- totale