Incarto n. 81.2012.163 DA 1885/2012
Bellinzona 7 maggio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1885/2012 del 17 aprile 2012;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
diffamazione
per avere, il __________ a __________, comunicando con terzi e segnatamente con i municipali di __________, incolpato o reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di quest’ultimo, segnatamente per avere scritto loro che ACPR 1: “[…] è attualmente sotto indagine dell’Ufficio __________ Cantonale per il furto e per essere in possesso di un mio certificato di accompagnamento deposto al macello __________ di __________, fatto giudicato molto grave dal medesimo ufficio. […]” senza che tale comunicazione fosse giustificata da un interesse pubblico preponderante e nell’intento di fare maldicenza, ritenuto anche che nella stessa lettera già aveva menzionati i fatti all’origine del decreto d’accusa emesso nei confronti di ACPR 1 in data __________ e avesse pure già invitato i municipali a voler consultare il casellario giudiziale a riprova di quanto da lui dichiarato;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
che l’accusatore privato postula la conferma del decreto di accusa;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1885/2012 del 17 aprile 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1 ACPR 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 550.- totale