Incarto n. 81.2012.103 DA 582/2012
Bellinzona 4 ottobre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1 (difensore: DI 1, Lugano)
visto il decreto d’accusa n. 582/2012 del 6 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alla LF sulla protezione delle acque
per avere, __________ in data 30 dicembre 2011, per negligenza, introdotto nelle acque un imprecisato quantitativo di sostanze atte a inquinarle e meglio, effettuando una verifica di una vettura e meglio dell'impianto di alimentazione che dal serbatoio porta il carburante al motore, si staccava il tubo provocando la fuoriuscita di carburante sul piazzale dell'officina, utilizzando quindi una idropulitrice e un detergente biodegradabile per procedere alla pulizia, per un guasto delle pompe dell'impianto di tracimazione, fece finire il carburante nel ruscello "Rel" e in seguito nel corso d'acqua __________ che furono entrambi inquinati;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 70 cpv. 2 LPAc, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 4 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 520.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni. 2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento
richiamati gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto d’accusa n°582/2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale