Incarto n. 81.2011.91 DA 1080/2011
Bellinzona 22 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 (DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 1080/2011 del 28 marzo 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole difalsità in certificati
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con uan pena detentiva di giorni 4 (quattro). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-. 4. Conferma il sequestro della licenza di condurre EKY15459AA4 (reperto 10 - 1790) e ne ordina la confisca. 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assisito;
richiamati gli art. 42 e segg, 69, 252 CPS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dal reato di falsità in certificati per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1080/2011.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) sono poste a carico dello Stato.
3. È ordinato, alla crescita in giudicato, il dissequestro a favore di IM 1 della licenza di condurre EKY15459AA4 (reperto 10-1790) archiviata presso la Polizia cantonale-scientifica.
4. Riconosce a favore di IM 1 un’indennità di fr. 3'500.- (tremilacinquecento) più IVA (art. 429 CPP).
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Polizia scientifica, Bellinzona,
Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale