Incarto n. 81.2011.81 DA 1096/2011
Bellinzona 19 giugno 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difeso da:
visto il decreto d’accusa n. DA 1096/2011 del 28 marzo 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata __________, effettuato una negligente e pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due vetture;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 140.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi CHF 4'200.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di CHF 1'200.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- e delle spese giudiziarie di CHF 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
richiamati gli art. dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 CStr., 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione semplice alle norme della circolazione stradale, art. 90 cifra 1 LCS per avere, circolando con la vettura __________ targata __________, in autostrada, oltrepassato sulla destra due vetture che stavano proseguendo sulla sinistra.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento)
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- sono a carico dello Stato.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
IM 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese: a carico di IM 1
fr. 300.- multa
fr. 300.- totale
a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale