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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.10.2012 81.2011.66

24 octobre 2012·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·634 mots·~3 min·2

Résumé

Falsità in documenti

Texte intégral

Incarto n. 81.2011.66 DA 876/2011

Bellinzona 24 ottobre 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1            

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 876/2011 del 4 marzo 2011;

preso atto                          che il   ritiene l’imputato autore colpevole dilesioni semplici, danneggiamento, falsità in documenti

                                        e propone la condanna a:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                 4.     L'accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro per le pretse di parte civile ritenuto che l'imputato non ha riconosciuto le pretese civili.

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

                                         che l’accusatore privato postula la condanna del prevenuto;

rilevato                              che l’accusatore privato ACPR 1 ha ritirato la propria querela per lesioni semplici e danneggiamento e che lo stralcio verrà decretato separatamente;

                                        che l’imputato ammette i fatti di causa concernenti la falsificazione di documenti e chiede una riduzione della pena in considerazione dello stralcio degli altri due reati contemplati nel decreto d’accusa;

visti                                   gli artt. 251 cifra 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP per avere, tra il __________ ed il __________ a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, alterato un documento vero, e meglio,

                                        per avere, nell’ambito della sua attività di consulente indipendente per le assicurazioni sociali, allo scopo di celare a ACPR 2 l’avvenuta perdita (a seguito di trasloco del proprio ufficio) del suo incarto e la mancata presentazione entro il termine di 30 giorni di un ricorso al Tribunale Federale contro la decisione del 6 agosto 2008 (notificata il 18 agosto 2008) del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nonché di sottrarsi in tal modo ad un’eventuale rimprovero o azione in responsabilità per la propria inadempienza, alterato tale sentenza, modificandone la data stampata sulla prima pagina da 6 agosto 2008 a 15 ottobre 2008, consegnandola poi all’interessata e sconsigliando quest’ultima di presentare ricorso.

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

                              2.1.     alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta).

                                 §.     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                              2.2.     alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                 §.     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                              2.3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 1   ACPR 2    

                                        -    per raccomandata

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

                                    fr.                            200.00       multa

                                    fr.                           250.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            250.00       spese giudiziarie

                                    fr.                            700.00       totale

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