Incarto n. 81.2011.466 DA 5024/2011
Bellinzona 13 novembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
IM 1, , , nato a , attinente di , domiciliato a , , ,
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per avere circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di circa 157 Km/h (da lui contestata) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
visto il decreto d’accusa del 5 dicembre 2011 n. 5024/2011 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 150.-(centocinquanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento);
rilevato che il difensore chiede, in via principale, l’assoluzione dell’imputato, rispettivamente, in via subordinata, una consistente riduzione della pena rispetto a quella prevista dal decreto d’accusa;
che l’imputato chiede la sua assoluzione, evidenziando come nella propria esperienza di automobilista non abbia mai preso nessuna multa per eccesso di velocità o guida in stato di inattitudine;
richiamati gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine del dibattimento 23 ottobre/13 novembre 2013 e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è assolto dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 550.- (cinquecentocinquanta) sono poste a carico dello Stato.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. Ad IM 1 viene assegnata un’indennità di CHF 1'000.- (mille) giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
(per sé e per IM 1),
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 250.- spese giudiziarie
CHF 550.- totale