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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.03.2013 81.2011.436

4 mars 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·894 mots·~4 min·2

Résumé

Omicidio colposo pedone

Texte intégral

Incarto n. 81.2011.436 DA 4496/2011

Bellinzona 4 marzo 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1           difeso da: DI 1    

visto                                  il decreto d’accusa n. 4496/2011 del 9 novembre 2011;

preso atto                          che il AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        omicidio colposo

                                        per avere, ad __________, in data __________ verso le ore 18.05, cagionato per negligenza la morte dell’anziano pedone __________ (__________), in particolare per avere, circolando in direzione di __________ (recte __________) al volante del motoveicolo __________ targato TI __________, omettendo per imprevidenza colpevole di conformarsi ai suoi doveri di prudenza, segnatamente trascurando di adattare la sua velocità alle circostanze, in particolare alle condizioni della strada (in quando si stava avvicinando ad un passaggio pedonale), della circolazione (quasi ferma sull’opposta corsia di scorrimento) e della visibilità (precaria, in quanto la notte era già scesa e i veicoli in contromano avevano le luci accese), investito __________ __________, che stava attraversando la strada sulle strisce di sicurezza da sinistra verso destra e che subì delle lesioni tali che ne causarono il decesso pressoché subitaneo;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        e propone la condanna a

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 500.- (cinqucento), con l'avvertenza che, in caso di  mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove).

                                 3.     Si rinviano le accusatrici private __________, __________, __________, __________, e __________, __________, al competente foro per le eventuali pretese di natura civile.

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di fr. 2'000.-.

                                 5.     La nota d'onorario del difensore d'ufficio DI 1, __________, a crescita in giudicato del presente decreto d'accusa, verrà tassata con decisione separata, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

                                 6.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato                              che il Procuratore pubblico postula la conferma del decreto d’accusa;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del prevenuto, subordinatamente una riduzione della pena;

richiamati                          gli art. 117 CP (combinato con gli artt. 26 LCStr, 31 cpv. 1 LCStr, 32 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 1 e 2 LCStr, 3 cpv. 1 ONC, 4 cpv. 1 ONC nonché 6 cpv. 1 ONC), richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1. IM 1 è autore colpevole di omicidio colposo per avere ad __________, in data __________ verso le ore 18.05, cagionato per negligenza la morte dell’anziano pedone __________ (__________), in particolare per avere, circolando in direzione di Lugano al volante del motoveicolo __________ targato TI __________, omettendo per imprevidenza colpevole di conformarsi ai suoi doveri di prudenza, segnatamente trascurando di adattare la sua velocità alle circostanze, in particolare alle condizioni della strada (in quando si stava avvicinando ad un passaggio pedonale), della circolazione (quasi ferma sull’opposta corsia di scorrimento) e della visibilità (precaria, in quanto la notte era già scesa e i veicoli in contromano avevano le luci accese), investito __________, che stava attraversando la strada sulle strisce di sicurezza da sinistra verso destra e che subì delle lesioni tali che ne causarono il decesso pressoché subitaneo.

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 1'800.- (milleottocento).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di  2 (due) anni.

                                         2.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                               2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                         2.3   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3'900.- (tremilanovecento) con motivazione scritta e di fr. 3'300.- (tremilatrecento) senza motivazione scritta.

                                               Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dalle accusatrici private la relativa tassa di fr. 600.- sarebbe a loro carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

                                 3.     Si rinviano le accusatrici private __________, __________, __________, __________ e __________, __________, al competente foro per le eventuali pretese di natura civile.

                                 4.     La nota d'onorario del difensore d'ufficio avv. __________, __________, a crescita in giudicato del presente decreto d'accusa, verrà tassata con decisione separata, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

                                 5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 6.     Intimazione a:

                                         -    per raccomandata

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

                                    fr.                            500.-          multa

                                    fr.                           650.-          tassa di giustizia

                                    fr.                        2’150.-           spese giudiziarie                  

                                    fr.                         3'300.-          Totale senza motivazione scritta

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